Art. 34
Trasparenza degli oneri informativi
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche' i
provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle
amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri
autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai
servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in
allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui
cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti
medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo
informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione,
la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e
documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti
istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalita'
definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della
legge 11 novembre 2011, n. 180.
Note all'art. 34:
Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 2 e 4, della
legge 11 novembre 2011, n. 180:
«Art. 7.Riduzione e trasparenza degli adempimenti
amministrativi a carico di cittadini e imprese
(Omissis).
2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati nei siti
istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri
e le modalita' definiti con apposito regolamento da emanare
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
(Omissis).
4. Con il regolamento di cui al comma 2, ai fini della
valutazione degli eventuali profili di responsabilita' dei
dirigenti preposti agli uffici interessati, sono
individuate le modalita' di presentazione dei reclami da
parte dei cittadini e delle imprese per la mancata
applicazione delle disposizioni del presente articolo.».