Art. 12 
 
Incompatibilita' tra  incarichi  dirigenziali  interni  e  esterni  e
  cariche   di   componenti   degli   organi   di   indirizzo   nelle
  amministrazioni statali, regionali e locali 
 
   1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle  pubbliche
amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto  privato
in controllo  pubblico  sono  incompatibili  con  l'assunzione  e  il
mantenimento, nel corso dell'incarico,  della  carica  di  componente
dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello  stesso
ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione  e
il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di  presidente
e amministratore delegato nello stesso ente  di  diritto  privato  in
controllo pubblico che ha conferito l'incarico. 
  2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni,  nelle  pubbliche
amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto  privato
in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e  locale  sono
incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica
di Presidente del Consiglio dei ministri,  Ministro,  Vice  Ministro,
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del  Governo  di
cui all'articolo 11  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  o  di
parlamentare. 
  3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni,  nelle  pubbliche
amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto  privato
in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili: 
    a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della
regione interessata; 
    b) con la carica di componente della giunta o  del  consiglio  di
una provincia, di un  comune  con  popolazione  superiore  ai  15.000
abitanti o di una forma associativa tra  comuni  avente  la  medesima
popolazione della medesima regione; 
    c) con la carica di presidente e amministratore delegato di  enti
di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione. 
  4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni,  nelle  pubbliche
amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto  privato
in  controllo  pubblico  di  livello  provinciale  o  comunale   sono
incompatibili: 
    a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della
regione; 
    b) con la carica di componente della giunta o  del  consiglio  di
una provincia, di un  comune  con  popolazione  superiore  ai  15.000
abitanti o di una forma associativa tra  comuni  avente  la  medesima
popolazione, ricompresi  nella  stessa  regione  dell'amministrazione
locale che ha conferito l'incarico; 
    c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli  enti
di diritto privato in controllo  pubblico  da  parte  della  regione,
nonche' di province,  comuni  con  popolazione  superiore  ai  15.000
abitanti o  di  forme  associative  tra  comuni  aventi  la  medesima
popolazione della stessa regione. 
 
          Note all'art. 12: 
              Per il riferimento al citato articolo 11 della legge 23
          agosto 1988, n. 400, vedasi nelle note all'articolo 1.