Art. 13 
 
Incompatibilita' tra incarichi di amministratore di ente  di  diritto
  privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli  organi
  di indirizzo politico nelle amministrazioni  statali,  regionali  e
  locali 
 
  1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di
diritto  privato  in  controllo  pubblico,  di   livello   nazionale,
regionale e locale, sono incompatibili con la  carica  di  Presidente
del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro,  sottosegretario
di  Stato  e  di  commissario  straordinario  del  Governo   di   cui
all'articolo  11  della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   o   di
parlamentare. 
  2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di
diritto privato in  controllo  pubblico  di  livello  regionale  sono
incompatibili: 
    a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della
regione interessata; 
    b) con la carica di componente della giunta o  del  consiglio  di
una provincia o di un comune  con  popolazione  superiore  ai  15.000
abitanti o di una forma associativa tra  comuni  avente  la  medesima
popolazione della medesima regione; 
    c) con la carica di presidente e amministratore delegato di  enti
di diritto privato in controllo  pubblico  da  parte  della  regione,
nonche' di province,  comuni  con  popolazione  superiore  ai  15.000
abitanti o  di  forme  associative  tra  comuni  aventi  la  medesima
popolazione della medesima regione. 
  3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di
diritto  privato  in  controllo  pubblico  di  livello  locale   sono
incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica
di componente della giunta o del consiglio di una provincia o  di  un
comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o  di  una  forma
associativa tra comuni avente la medesima popolazione della  medesima
regione.   
 
          Note all'art. 13: 
              Per il riferimento al citato articolo 11 della legge 23
          agosto 1988, n. 400, vedasi nelle note all'articolo 1.