Art. 58. 
 
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo  del  sistema  universitario  e
                       degli enti di ricerca) 
 
  1. Al fine di favorire lo  sviluppo  del  sistema  universitario  e
della ricerca all'articolo 66 del decreto-legge  25  giugno  2008  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 13-bis, le parole "triennio 2012-2014" sono  sostituite
dalle seguenti "biennio 2012-2013" e le parole "per l'anno 2015" sono
sostituite dalle seguenti "per gli anni 2014 e 2015"; 
  b) al comma 14, le parole "quadriennio 2011-2014"  sono  sostituite
dalle seguenti "triennio 2011-2013" e le  parole  "per  l'anno  2015"
sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2014 e 2015". 
  2. Il Fondo per  il  funzionamento  delle  universita'  statali  e'
incrementato di euro 21,4 milioni nell'anno 2014 ed euro 42,7 milioni
a decorrere dall'anno 2015 e il Fondo ordinario degli enti di ricerca
e' incrementato di euro  3,6  milioni  nell'anno  2014  ed  euro  7,1
milioni a decorrere dall'anno 2015. 
  3. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre  2005,  n.  230,
dopo il terzo periodo e' inserito il seguente periodo: "Si  prescinde
dal  parere  dell'anzidetta  commissione  nel  caso  di  chiamate  di
studiosi che siano  risultati  vincitori  di  uno  dei  programmi  di
ricerca di alta qualificazione di cui al  primo  periodo,  effettuate
entro tre anni dalla vincita del programma." 
  4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 25 milioni
nell'anno 2014 ed euro 49,8 milioni a decorrere  dall'anno  2015,  si
provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5. 
  5.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2013/2014  le  istituzioni
scolastiche ed educative statali acquistano, ai  sensi  dell'articolo
1, comma 449, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  i  servizi
esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai
collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della  spesa  che
si sosterrebbe  per  coprire  i  posti  di  collaboratore  scolastico
accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 119.  A  decorrere  dal  medesimo  anno
scolastico il numero di posti accantonati non e' inferiore  a  quello
dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a  quanto  previsto  dal
presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per  i  servizi
esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014  e  di
euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015. 
  6. Eventuali ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli indicati
al comma 5, tenuto anche conto della compensazione degli  effetti  in
termini di fabbisogno e indebitamento  netto  derivati  dal  comma  9
dell'articolo 59 del presente decreto rimangono a disposizione per le
esigenze di funzionamento delle  istituzioni  scolastiche  e  per  le
supplenze brevi. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.