Art. 59 
 
(Borse di mobilita'  per  il  sostegno  degli  studenti  universitari
                capaci e meritevoli e privi di mezzi) 
 
  1. Al fine di assicurare il sostegno del merito e  della  mobilita'
interregionale degli studenti universitari, e' autorizzata  la  spesa
di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 7  milioni
di euro per l'anno 2015 da iscrivere sul Fondo per  il  finanziamento
ordinario  delle  universita'  per  l'erogazione  di  "borse  per  la
mobilita'" a favore di  studenti  che,  avendo  conseguito  risultati
scolastici eccellenti, intendano  iscriversi  per  l'anno  accademico
2013-2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di  laurea  magistrale  "a
ciclo unico", di  cui  all'articolo  6,  comma  3,  del  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270, presso universita' statali o non statali italiane,  con
esclusione delle universita' telematiche, che hanno sede  in  regioni
diverse da quella di residenza. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono suddivise tra le  regioni  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  3. I soggetti di cui al comma 1 sono  ammessi  al  beneficio  sulla
base dei seguenti criteri: 
  a) possesso  di  un  diploma  di  istruzione  secondaria  superiore
conseguito in Italia nell'anno scolastico  2012/2013,  con  votazione
all'esito dell'esame di Stato pari o superiore a 95/100; 
  b) condizioni economiche  dello  studente  individuate  sulla  base
dell'Indicatore della situazione economica  equivalente,  di  cui  al
decreto  legislativo  31   marzo   1998,   n.   109,   e   successive
modificazioni; 
  c) distanza tra la  sede  di  residenza  dello  studente  e  quella
dell'universita' alla quale lo stesso intende iscriversi. 
  4. Le  borse  di  mobilita'  sono  attribuite  sulla  base  di  una
graduatoria adottata da ciascuna Regione per le universita' site  nel
proprio territorio, formata dai soggetti ammessi ai sensi  del  comma
3, fino ad esaurimento delle relative risorse assegnate ai sensi  del
comma 2. In caso di parita' di punteggio, prevale  il  candidato  che
presenta i valori piu' alti nel requisito di  cui  alla  lettera  b),
quindi nei requisiti di cui alle lettere c) e a). Le graduatorie sono
comunicate al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca ai fini del  trasferimento  delle  risorse  alle  universita'
interessate. 
  5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
entro il 30 luglio 2013,  sono  definiti  l'importo  delle  borse  di
mobilita', le modalita' di presentazione delle domande da  parte  dei
candidati in modalita' telematica nonche' gli ulteriori  criteri  per
la formazione della graduatoria. Il possesso dei requisiti  richiesti
e'  dichiarato  dallo  studente  sotto  la  sua   responsabilita'   e
sottoposto  a  verifica  all'esito   dell'eventuale   ammissione   al
beneficio. 
  6. Per gli anni accademici successivi al primo,  gli  studenti  che
hanno avuto accesso per il primo anno al beneficio di cui al comma  1
possono mantenere il diritto allo stesso con apposita domanda,  ferma
restando la permanenza del requisito della residenza  fuori  sede,  a
condizione che rispettino i seguenti requisiti di merito: 
  a) aver acquisito almeno il 90  per  cento  dei  crediti  formativi
universitari  previsti  dal  piano  di  studi  in  base  all'anno  di
iscrizione; 
  b) aver riportato una media di voti pari o superiore a 28/30; 
  c) non aver riportato nessun voto inferiore a 26/30. 
  7. Le borse di mobilita' sono cumulabili con  le  borse  di  studio
assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 
  8.  All'atto  dell'effettiva  immatricolazione,  la   somma   viene
assegnata dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca all'universita' presso la quale lo studente  beneficiario  e'
iscritto, la quale provvede all'erogazione a favore dello studente. 
  9. Le somme gia' impegnate e non ancora pagate  nel  limite  di  17
milioni di euro negli anni 2011 e 2012  per  gli  interventi  di  cui
all'articolo 9, commi dal 3 al 14, del decreto-legge 13 maggio  2011,
n. 70, sono mantenute  nel  conto  dei  residui  per  essere  versate
all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro  5  milioni  per
ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed euro 7 milioni  per  l'anno  2015.
Alla compensazione degli effetti finanziari dall'anno 2014 in termini
di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente  comma  si
provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  risorse  che  si
rendono disponibili per effetto dell'articolo 58. 
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.