Art. 28 
 
Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162,  in  materia
  di indagini sugli incidenti ferroviari. Caso EU Pilot 1254/10/MOVE. 
 
  1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 20: 
      1) al comma 1, secondo  periodo,  le  parole:  «resta  comunque
subordinata  a»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e'  svolta   in
coordinamento con»; 
      2) al comma  2,  l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:  «Gli
investigatori incaricati,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla
normativa vigente, possono:»; 
      3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Nei  casi  in  cui  l'Autorita'  giudiziaria  avvia  un
procedimento a seguito di un evento nel quale si ravvisino ipotesi di
reato, la  stessa  Autorita'  dispone  affinche'  sia  permesso  agli
investigatori incaricati di svolgere i compiti di cui al comma 2»; 
      4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Ove l'Autorita'  giudiziaria  abbia  sequestrato  eventuali
prove, gli investigatori incaricati possono accedere a tali  prove  e
possono utilizzarle  nel  rispetto  degli  obblighi  di  riservatezza
previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea. A tal  fine,  e
comunque in considerazione dei tempi previsti dall'articolo 22, comma
2, competente al rilascio delle  necessarie  autorizzazioni  e',  nel
corso delle indagini preliminari,  il  pubblico  ministero;  dopo  la
chiusura delle indagini preliminari  e'  competente  il  giudice  che
procede.  L'esercizio   delle   attivita'   e   dei   diritti   degli
investigatori   incaricati   non   deve    pregiudicare    l'indagine
giudiziaria. Se l'esame o  l'analisi  di  alcuni  elementi  di  prova
materiale puo' modificare, alterare o distruggere tali  elementi,  e'
richiesto  il  preventivo   accordo   tra   l'Autorita'   giudiziaria
competente e gli investigatori  incaricati.  Accordi  possono  essere
conclusi tra l'Organismo investigativo e l'Autorita'  giudiziaria  al
fine di disciplinare, nel rispetto della reciproca indipendenza,  gli
aspetti riguardanti l'utilizzo e lo scambio di  informazioni  nonche'
le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 2-bis»; 
    b)  all'articolo  21,  comma  1,  le  parole:  «previa   espressa
autorizzazione  dell'Autorita'»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«previo accordo con l'Autorita'». 
 
          Note all'art. 28: 
              -  Il  testo  degli  articoli  20  e  21  del   decreto
          legislativo  10  agosto  2007,  n.  162  (Attuazione  delle
          direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e
          allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 8  ottobre  2007,  n.  234,  S.O.;  come
          modificati dalla presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 20 (Status dell'indagine). - 1. Gli investigatori
          incaricati di svolgere il loro compito hanno lo  status  di
          pubblici  ufficiali,  e  l'indagine  e'  condotta  in  modo
          indipendente rispetto ad ogni eventuale indagine relativa a
          procedimenti penali.  L'attivita'  degli  investigatori  e'
          svolta  in  coordinamento  con  a  quella  necessaria  alla
          polizia giudiziaria per acquisire la  notizia  di  reato  e
          assicurare le fonti di prova, secondo quanto stabilito  dal
          codice di procedura penale. 
              2. Gli investigatori, nel rispetto di  quanto  previsto
          dalla normativa vigente, possono: 
              a)    accedere    al     luogo     dell'incidente     o
          dell'inconveniente nonche' al materiale rotabile coinvolto,
          alla   relativa   infrastruttura   e   agli   impianti   di
          segnalamento e di controllo del traffico; 
              b) ottenere immediatamente un elenco degli indizi e  la
          rimozione sotto controllo di rottami, impianti o componenti
          dell'infrastruttura a fini di esame o di analisi; 
              c) acquisire e utilizzare il contenuto dei registratori
          di bordo  e  delle  apparecchiature  di  registrazione  dei
          messaggi  verbali  e   la   registrazione   dei   dati   di
          funzionamento del sistema di segnalamento e  controllo  del
          traffico; 
              d) accedere ai risultati  dell'esame  dei  corpi  delle
          vittime; 
              e)  accedere  ai  risultati  dell'esame  del  personale
          viaggiante  e  di  ogni  altro  componente  del   personale
          ferroviario coinvolto nell'incidente o nell'inconveniente; 
              f) interrogare il  personale  ferroviario  coinvolto  e
          altri testimoni; 
              g) accedere a qualsiasi  informazione  o  registrazione
          pertinente in  possesso  del  gestore  dell'infrastruttura,
          delle imprese ferroviarie coinvolte e dell'Agenzia. 
              2-bis. Nei casi in cui l'Autorita' giudiziaria avvia un
          procedimento a seguito di un evento nel quale si  ravvisino
          ipotesi di reato, la stessa Autorita' dispone affinche' sia
          permesso  agli  investigatori  incaricati  di  svolgere   i
          compiti di cui al comma 2. 
              3.  Ove  l'Autorita'  giudiziaria   abbia   sequestrato
          eventuali  prove,  gli  investigatori  incaricati   possono
          accedere a tali prove e possono  utilizzarle  nel  rispetto
          degli  obblighi  di  riservatezza  previsti   dal   diritto
          dell'Unione europea e nazionale. A tal fine, e comunque  in
          considerazione dei tempi previsti dall'art.  22,  comma  2,
          competente al rilascio delle necessarie autorizzazioni  e',
          nel  corso  delle   indagini   preliminari,   il   pubblico
          ministero; dopo la chiusura delle indagini  preliminari  e'
          competente  il  giudice  che  procede.  L'esercizio   delle
          attivita' e dei diritti degli investigatori incaricati  non
          deve pregiudicare  l'indagine  giudiziaria.  Se  l'esame  o
          l'analisi  di  alcuni  elementi  di  prova  materiale  puo'
          modificare,  alterare  o  distruggere  tali  elementi,   e'
          richiesto il preventivo accordo tra l'Autorita' giudiziaria
          competente e gli investigatori incaricati. Accordi  possono
          essere conclusi tra l'Organismo investigativo e l'Autorita'
          giudiziaria al fine di  disciplinare,  nel  rispetto  della
          reciproca indipendenza, gli aspetti riguardanti  l'utilizzo
          e lo scambio di informazioni nonche' le attivita' di cui ai
          commi 1, 2 e 2-bis. 
              4.  L'Organismo  investigativo  compie  indagini  sugli
          incidenti/inconvenienti avvenuti  sul  sistema  ferroviario
          nazionale. Qualora non sia  possibile  stabilire  in  quale
          Stato   membro   si   sia    verificato    l'incidente    o
          l'inconveniente o qualora si sia verificato in un  impianto
          o nei pressi di un impianto  situato  al  confine  fra  due
          Stati comunitari, gli  Organismi  investigativi  competenti
          decidono  di  comune  accordo  quale  di   essi   svolgera'
          l'indagine oppure decidono di indagare  in  collaborazione.
          Nel  primo  caso  l'altro  Organismo   e'   autorizzato   a
          partecipare all'indagine e  ad  avere  accesso  a  tutti  i
          risultati.  Gli  Organismi  investigativi  di  altri  Stati
          membri  sono  invitati   a   partecipare   ad   un'indagine
          ogniqualvolta sia implicata un'impresa ferroviaria  che  e'
          stabilita in detti Stati." 
              "Art. 21 (Procedura investigativa). -  1.  Per  ciascun
          incidente o inconveniente l'Organismo investigativo, previo
          accordo  con   l'Autorita'   giudiziaria   procedente   ove
          l'attivita'  investigativa  sia  compiuta  a  seguito   del
          verificarsi di un fatto di reato, predispone i mezzi  e  le
          prove tecniche  necessarie  a  cura  e  spese  dell'Impresa
          Ferroviaria o del Gestore dell'infrastruttura interessati. 
              2. L'indagine e'  condotta  nella  massima  trasparenza
          possibile,  consentendo  a  tutte  le  parti  coinvolte  di
          esprimersi e di avere  accesso  ai  risultati.  Il  gestore
          dell'infrastruttura e  le  imprese  ferroviarie  coinvolti,
          l'Agenzia, le vittime e i loro parenti,  i  proprietari  di
          beni danneggiati, i  fabbricanti,  i  servizi  di  soccorso
          intervenuti e i rappresentanti del personale e degli utenti
          sono regolarmente informati dell'indagine  e  dei  relativi
          progressi e devono, per quanto fattibile, poter  presentare
          i  loro  pareri  e   opinioni   sull'indagine   ed   essere
          autorizzati a esprimere osservazioni sulle informazioni  in
          progetti di relazione. 
              3. L'organismo investigativo conclude i suoi esami  sul
          luogo dell'incidente il piu' rapidamente possibile, in modo
          da   consentire   al   gestore    dell'infrastruttura    di
          ripristinarla e  aprirla  al  piu'  presto  ai  servizi  di
          trasporto ferroviario.".