Art. 28 Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in materia di indagini sugli incidenti ferroviari. Caso EU Pilot 1254/10/MOVE. 1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 20: 1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «resta comunque subordinata a» sono sostituite dalle seguenti: «e' svolta in coordinamento con»; 2) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Gli investigatori incaricati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, possono:»; 3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nei casi in cui l'Autorita' giudiziaria avvia un procedimento a seguito di un evento nel quale si ravvisino ipotesi di reato, la stessa Autorita' dispone affinche' sia permesso agli investigatori incaricati di svolgere i compiti di cui al comma 2»; 4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ove l'Autorita' giudiziaria abbia sequestrato eventuali prove, gli investigatori incaricati possono accedere a tali prove e possono utilizzarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea. A tal fine, e comunque in considerazione dei tempi previsti dall'articolo 22, comma 2, competente al rilascio delle necessarie autorizzazioni e', nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero; dopo la chiusura delle indagini preliminari e' competente il giudice che procede. L'esercizio delle attivita' e dei diritti degli investigatori incaricati non deve pregiudicare l'indagine giudiziaria. Se l'esame o l'analisi di alcuni elementi di prova materiale puo' modificare, alterare o distruggere tali elementi, e' richiesto il preventivo accordo tra l'Autorita' giudiziaria competente e gli investigatori incaricati. Accordi possono essere conclusi tra l'Organismo investigativo e l'Autorita' giudiziaria al fine di disciplinare, nel rispetto della reciproca indipendenza, gli aspetti riguardanti l'utilizzo e lo scambio di informazioni nonche' le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 2-bis»; b) all'articolo 21, comma 1, le parole: «previa espressa autorizzazione dell'Autorita'» sono sostituite dalle seguenti: «previo accordo con l'Autorita'».
Note all'art. 28: - Il testo degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2007, n. 234, S.O.; come modificati dalla presente legge, cosi' recita: "Art. 20 (Status dell'indagine). - 1. Gli investigatori incaricati di svolgere il loro compito hanno lo status di pubblici ufficiali, e l'indagine e' condotta in modo indipendente rispetto ad ogni eventuale indagine relativa a procedimenti penali. L'attivita' degli investigatori e' svolta in coordinamento con a quella necessaria alla polizia giudiziaria per acquisire la notizia di reato e assicurare le fonti di prova, secondo quanto stabilito dal codice di procedura penale. 2. Gli investigatori, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, possono: a) accedere al luogo dell'incidente o dell'inconveniente nonche' al materiale rotabile coinvolto, alla relativa infrastruttura e agli impianti di segnalamento e di controllo del traffico; b) ottenere immediatamente un elenco degli indizi e la rimozione sotto controllo di rottami, impianti o componenti dell'infrastruttura a fini di esame o di analisi; c) acquisire e utilizzare il contenuto dei registratori di bordo e delle apparecchiature di registrazione dei messaggi verbali e la registrazione dei dati di funzionamento del sistema di segnalamento e controllo del traffico; d) accedere ai risultati dell'esame dei corpi delle vittime; e) accedere ai risultati dell'esame del personale viaggiante e di ogni altro componente del personale ferroviario coinvolto nell'incidente o nell'inconveniente; f) interrogare il personale ferroviario coinvolto e altri testimoni; g) accedere a qualsiasi informazione o registrazione pertinente in possesso del gestore dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie coinvolte e dell'Agenzia. 2-bis. Nei casi in cui l'Autorita' giudiziaria avvia un procedimento a seguito di un evento nel quale si ravvisino ipotesi di reato, la stessa Autorita' dispone affinche' sia permesso agli investigatori incaricati di svolgere i compiti di cui al comma 2. 3. Ove l'Autorita' giudiziaria abbia sequestrato eventuali prove, gli investigatori incaricati possono accedere a tali prove e possono utilizzarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal diritto dell'Unione europea e nazionale. A tal fine, e comunque in considerazione dei tempi previsti dall'art. 22, comma 2, competente al rilascio delle necessarie autorizzazioni e', nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero; dopo la chiusura delle indagini preliminari e' competente il giudice che procede. L'esercizio delle attivita' e dei diritti degli investigatori incaricati non deve pregiudicare l'indagine giudiziaria. Se l'esame o l'analisi di alcuni elementi di prova materiale puo' modificare, alterare o distruggere tali elementi, e' richiesto il preventivo accordo tra l'Autorita' giudiziaria competente e gli investigatori incaricati. Accordi possono essere conclusi tra l'Organismo investigativo e l'Autorita' giudiziaria al fine di disciplinare, nel rispetto della reciproca indipendenza, gli aspetti riguardanti l'utilizzo e lo scambio di informazioni nonche' le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 2-bis. 4. L'Organismo investigativo compie indagini sugli incidenti/inconvenienti avvenuti sul sistema ferroviario nazionale. Qualora non sia possibile stabilire in quale Stato membro si sia verificato l'incidente o l'inconveniente o qualora si sia verificato in un impianto o nei pressi di un impianto situato al confine fra due Stati comunitari, gli Organismi investigativi competenti decidono di comune accordo quale di essi svolgera' l'indagine oppure decidono di indagare in collaborazione. Nel primo caso l'altro Organismo e' autorizzato a partecipare all'indagine e ad avere accesso a tutti i risultati. Gli Organismi investigativi di altri Stati membri sono invitati a partecipare ad un'indagine ogniqualvolta sia implicata un'impresa ferroviaria che e' stabilita in detti Stati." "Art. 21 (Procedura investigativa). - 1. Per ciascun incidente o inconveniente l'Organismo investigativo, previo accordo con l'Autorita' giudiziaria procedente ove l'attivita' investigativa sia compiuta a seguito del verificarsi di un fatto di reato, predispone i mezzi e le prove tecniche necessarie a cura e spese dell'Impresa Ferroviaria o del Gestore dell'infrastruttura interessati. 2. L'indagine e' condotta nella massima trasparenza possibile, consentendo a tutte le parti coinvolte di esprimersi e di avere accesso ai risultati. Il gestore dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie coinvolti, l'Agenzia, le vittime e i loro parenti, i proprietari di beni danneggiati, i fabbricanti, i servizi di soccorso intervenuti e i rappresentanti del personale e degli utenti sono regolarmente informati dell'indagine e dei relativi progressi e devono, per quanto fattibile, poter presentare i loro pareri e opinioni sull'indagine ed essere autorizzati a esprimere osservazioni sulle informazioni in progetti di relazione. 3. L'organismo investigativo conclude i suoi esami sul luogo dell'incidente il piu' rapidamente possibile, in modo da consentire al gestore dell'infrastruttura di ripristinarla e aprirla al piu' presto ai servizi di trasporto ferroviario.".