Art. 29 
 
Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2012/4/UE,  del  22
  febbraio  2012,  relativa  all'istituzione   di   un   sistema   di
  identificazione e tracciabilita' degli esplosivi  per  uso  civile.
  Procedura di infrazione 2012/0433. 
 
  1.  Ai  fini  del  recepimento  della  direttiva  2012/4/UE   della
Commissione, del 22 febbraio 2012, recante modifiche  alla  direttiva
2008/43/CE,  relativa  all'istituzione,  a  norma   della   direttiva
93/15/CEE, di un sistema di identificazione  e  tracciabilita'  degli
esplosivi per uso civile, al decreto legislativo 25 gennaio 2010,  n.
8, concernente l'attuazione della  richiamata  direttiva  2008/43/CE,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e) sono  aggiunte  le
seguenti: 
    «e-bis) alle micce consistenti in dispositivi di  accensione  non
detonanti a forma di cordoncino; 
    e-ter) alle micce di sicurezza, costituite da un'anima di polvere
nera a grana fine avvolta da una o piu' guaine protettive mediante un
involucro tessile flessibile e che una volta accese  bruciano  a  una
velocita' predeterminata senza alcun effetto esplosivo esterno; 
    e-quater) agli inneschi a percussione, costituiti da una  capsula
di metallo o di plastica  contenenti  una  piccola  quantita'  di  un
miscuglio esplosivo primario facilmente acceso per  l'effetto  di  un
urto e che servono da elementi  di  innesco  nelle  armi  di  piccolo
calibro o negli inneschi a percussione per le cariche propulsive»; 
    b) all'articolo 2: 
      1) al comma 2, le parole: «secondo le modalita' definite con il
decreto di  cui  all'articolo  5»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 5»; 
      2) al comma 5,  dopo  le  parole:  «quale  autorita'  nazionale
competente,» sono inserite le seguenti: «con decreto dirigenziale,»; 
      3) al comma 6: 
        3.1) alla lettera c), le parole: «per i detonatori  comuni  a
fuoco o micce» sono sostituite  dalle  seguenti:  «per  i  detonatori
comuni» e le parole:  «detonatori  o  micce»  sono  sostituite  dalla
seguente: «detonatori»; 
        3.2) alla lettera e), le parole: «per gli inneschi  primer  e
le cariche di rinforzo booster» sono sostituite dalle seguenti:  «per
gli inneschi, diversi da quelli  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,
lettera e-quater)»; 
        3.3) alla lettera f), le parole: «per le  micce  detonanti  e
micce di sicurezza» sono sostituite dalle  seguenti:  «per  le  micce
detonanti» e le parole: «o di  sicurezza»,  ovunque  ricorrano,  sono
soppresse; 
    c) all'articolo 3: 
      1) al comma 1, le parole: «Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «A
decorrere dal 5 aprile 2015»; 
      2) al comma 2, dopo le parole: «In alternativa all'utilizzo del
sistema di cui al comma 1, ogni impresa, entro  il  termine  previsto
dal medesimo comma 1,» sono inserite le seguenti: «puo' istituire  un
sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per  uso  civile,  che
comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della
fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero»; 
      3) al comma 8, le parole: «alla data del 5  aprile  2012»  sono
sostituite dalle seguenti: «alla data del 5 aprile 2015»; 
    d) all'articolo 5: 
      1) al comma 1 e' premesso il seguente: 
      «01.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  8,  e
all'articolo 3 del presente decreto si applicano a  decorrere  dal  5
aprile 2015»; 
      2) al comma 1, le parole: «entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono emanate le  disposizioni
attuative  del  presente  decreto,  anche»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «entro il 5 aprile 2015, sono emanate disposizioni»; 
    e) all'allegato  1,  al  numero  3),  sono  aggiunti  i  seguenti
periodi: «Qualora le dimensioni troppo  ridotte  degli  articoli  non
consentano di apporvi le informazioni di cui al  numero  1),  lettera
b), punti i) e ii), e  al  numero  2),  o  qualora  sia  tecnicamente
impossibile apporre un'identificazione univoca sugli articoli a causa
della loro particolare forma o progettazione,  detta  identificazione
va  apposta  su  ogni  confezione  elementare;  ciascuna   confezione
elementare e' sigillata;  su  ogni  detonatore  comune  o  carica  di
rinforzo  oggetto  della  deroga  di  cui  al  presente  periodo   le
informazioni figuranti al numero 1), lettera b), punti i) e ii), sono
apposte tramite marcatura, in forma indelebile e in  modo  da  essere
chiaramente leggibili.  Il  numero  dei  detonatori  comuni  e  delle
cariche  di  rinforzo  contenuti   e'   stampato   sulla   confezione
elementare; ogni miccia detonante oggetto  della  deroga  di  cui  al
periodo  precedente  reca  l'identificazione  unica  apposta  tramite
marcatura sulla bobina e, se del caso, sulla confezione elementare». 
 
          Note all'art. 29: 
              - Il testo degli articoli 1, 2, 3 e 5, e all'allegato 1
          del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.  8  (Attuazione
          della direttiva  2008/43/CE,  relativa  all'istituzione,  a
          norma  della  direttiva  93/15/CEE,  di   un   sistema   di
          identificazione e tracciabilita' degli  esplosivi  per  uso
          civile), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  10  febbraio
          2010, n. 33, come modificati  alla  presente  legge,  cosi'
          recita: 
              "Art. 1 (Oggetto e campo  di  applicazione).  -  1.  Il
          presente  decreto  istituisce  un  sistema  armonizzato  di
          identificazione univoca e di tracciabilita' degli esplosivi
          per uso civile. 
              2. Ai  fini  del  presente  decreto  si  intendono  per
          «esplosivi»: gli oggetti esplodenti elencati  nell'allegato
          I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e per «testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza»: il regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle  leggi
          di pubblica sicurezza. 
              3.  Le  disposizioni  del  presente  decreto   non   si
          applicano: 
              a) agli esplosivi e alle munizioni destinati ad  essere
          utilizzati dalle Forze armate e di polizia, compresi quelli
          destinati   ad   essere   direttamente   utilizzati   dagli
          stabilimenti   militari   dell'Agenzia   industrie   difesa
          (A.I.D.)  per  finalita'  militari,   ferme   restando   le
          disposizioni in materia di riconoscimento e classificazione
          di tali prodotti previste  dall'art.  53  del  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza e dalle relative norme di
          attuazione; 
              b)  agli  articoli  pirotecnici,  ovvero  ai  manufatti
          classificati nella IV e  V  categoria  dell'allegato  A  al
          regolamento di esecuzione del testo unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto  6  maggio
          1940, n. 635, e successive modificazioni, qualificati  come
          tali dall'allegato I alla direttiva  2004/57/CE  ovvero  in
          attuazione dell'allegato II alla medesima direttiva; 
              c) alle munizioni per uso civile; 
              d) agli esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa
          o in  autopompe,  sempre  che  siano  destinati  ad  essere
          scaricati direttamente nel fornello di mina; 
              e) agli esplosivi fabbricati nel sito destinato al loro
          brillamento  e  posti  a  dimora  immediatamente  dopo   la
          produzione. 
              e-bis)  alle  micce  consistenti  in   dispositivi   di
          accensione non detonanti a forma di cordoncino; 
              e-ter) alle micce di sicurezza, costituite da  un'anima
          di polvere nera a grana fine avvolta da una o  piu'  guaine
          protettive mediante un involucro tessile flessibile  e  che
          una volta accese bruciano a  una  velocita'  predeterminata
          senza alcun effetto esplosivo esterno; 
              e-quater) agli inneschi a  percussione,  costituiti  da
          una capsula di metallo o di plastica contenenti una piccola
          quantita' di un  miscuglio  esplosivo  primario  facilmente
          acceso per l'effetto di un urto e che servono  da  elementi
          di innesco nelle armi di piccolo calibro o negli inneschi a
          percussione per le cariche propulsive. 
              4. Per gli esplosivi di cui alle lettere d), ed e)  del
          comma 3, continuano ad applicarsi le  disposizioni  di  cui
          all'art. 8  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,
          n. 155,  e  quelle  adottate  in  attuazione  del  medesimo
          articolo, fermo  restando  il  divieto  di  immissione  sul
          territorio  nazionale  ed  impiego  da  parte  di  soggetti
          diversi da quelli individuati dalle predette disposizioni." 
              "Art. 2 (Identificazione  univoca).  -  1.  Le  imprese
          operanti  nel   settore   degli   esplosivi,   di   seguito
          denominate: «imprese», che fabbricano o importano esplosivi
          oppure  assemblano  detonatori,  procedono  alla  marcatura
          degli esplosivi e di ogni  confezione  elementare  mediante
          un'identificazione  univoca.   L'identificazione   univoca,
          conforme al modello  di  cui  all'allegato  1,  si  compone
          inderogabilmente degli elementi in questo descritti  ed  e'
          apposta stabilmente sul prodotto in forma indelebile ed  in
          modo tale che risulti chiaramente leggibile. 
              2. Il  titolare  di  una  delle  licenze  di  cui  agli
          articoli 46 e 47 del testo unico delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, che intenda immettere nel  territorio  nazionale
          esplosivi  civili  prodotti,  trasferiti  da  altro   paese
          dell'Unione europea o altrimenti importati, ovvero  intenda
          trasferire  in  altro  Paese  dell'Unione  europea   ovvero
          esportare   gli   stessi    prodotti,    deve    richiedere
          preventivamente al Ministero dell'interno l'attribuzione di
          un codice identificativo dello  stabilimento  e  notificare
          gli estremi di quelli dei  predetti  prodotti,  secondo  le
          modalita' definite con il decreto di cui al comma 5. 
              3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica  in
          caso di esplosivo fabbricato  nel  territorio  nazionale  a
          fini di esportazione verso Paesi  non  aderenti  all'Unione
          europea,  quando  l'esplosivo  e'  contrassegnato  con   un
          identificativo  conforme  alle   prescrizioni   del   Paese
          importatore, che ne consente ugualmente la  tracciabilita',
          fermo restando in ogni caso l'obbligo di etichettatura,  di
          cui alle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno,
          in attuazione di quanto previsto  dall'art.  53  del  testo
          unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,   ovvero   in
          attuazione della direttiva 2004/57/CE,  anche  al  fine  di
          garantire la sicurezza e la prevenzione degli incidenti nei
          depositi ed il  controllo  della  filiera  commerciale  sul
          territorio nazionale. 
              4.  Nel  caso  in  cui  l'esplosivo  e'  sottoposto   a
          successivi processi di fabbricazione,  il  fabbricante  che
          utilizza un esplosivo fabbricato da terzi e' esentato dalla
          marcatura mediante nuova identificazione univoca, salvo che
          quella originale, per deterioramento od altra causa,  abbia
          perso una delle caratteristiche delle diverse tipologie  di
          etichette di cui al comma  1,  ovvero  la  stessa,  per  le
          caratteristiche  del  nuovo  manufatto,  non  risulti  piu'
          visibile all'esterno del prodotto finito. 
              5. Il Ministero dell'interno, quale autorita' nazionale
          competente, con decreto dirigenziale, assegna ad ogni  sito
          di fabbricazione, italiano o di nazionalita' di  uno  Stato
          membro che insista sul territorio nazionale per diritto  di
          stabilimento, un  apposito  codice  identificativo  di  tre
          cifre. L'assegnazione del codice identificativo per il sito
          di fabbricazione  e'  richiesta  altresi'  dal  fabbricante
          stabilitosi in Italia, anche nel caso in  cui  il  sito  di
          fabbricazione sia ubicato al di fuori dell'Unione  europea,
          ovvero dall'importatore nel caso di siti di fabbricazione e
          di fabbricanti ubicati o stabiliti al di fuori  dell'Unione
          europea, fermo restando quanto previsto dagli articoli 46 e
          47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 
              6.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal   comma   2,
          l'identificazione univoca di cui al comma 1, e' costituita: 
              a) per gli esplosivi  in  cartuccia  e  per  quelli  in
          sacchi,   da   un'etichetta   adesiva,   ovvero   da    una
          stampigliatura  effettuata  direttamente  su  ogni  singola
          cartuccia  o  singolo  sacco.  Su  ciascuna  confezione  di
          cartucce  e'   sempre   apposta   un'etichetta   parallela,
          contenente    tutti    gli    elementi    che    realizzano
          l'identificazione  univoca.  Le  imprese  possono  altresi'
          utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte  e
          passivo, da apporre  su  ogni  cartuccia  o  sacco  e,  per
          uniformita' a quanto disposto in precedenza, una  targhetta
          elettronica parallela da applicare su  ogni  confezione  di
          cartucce; 
              b) per gli  esplosivi  bicomponenti,  limitati  ad  uso
          militare,  da   un'etichetta   adesiva   oppure,   da   una
          stampigliatura effettuata direttamente su  ogni  confezione
          elementare contenente  i  due  componenti,  fermo  restando
          quanto previsto dall'art. 8  del  decreto-legge  27  luglio
          2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
          luglio 2005, n.  155,  e  dalle  disposizioni  adottate  in
          attuazione del medesimo articolo; 
              c) per i detonatori comuni,  da  un'etichetta  adesiva,
          oppure da una stampigliatura  effettuata  direttamente  sul
          bossoletto  di  contenimento.  Un'etichetta  parallela   e'
          sempre apposta su ciascuna  confezione  di  detonatori.  Le
          imprese   possono   altresi'   utilizzare   una   piastrina
          elettronica di materiale inerte e passivo,  da  apporre  su
          ogni detonatore, nonche' una analoga targhetta  elettronica
          che  replichi  riassuntivamente  i  dati   dei   detonatori
          contenuti nell'unita' di  vendita,  da  applicare  su  ogni
          confezione di detonatori; 
              d)  per  i  detonatori  elettrici,  non  elettrici   ed
          elettronici, da un'etichetta adesiva apposta sui fili o sul
          tubo oppure da un'etichetta adesiva o da  un'indicazione  a
          stampa o stampigliatura apposte direttamente sul bossoletto
          di  contenimento.  Un'etichetta  parallela  e'  apposta  su
          ciascuna  confezione  di  detonatori.  Le  imprese  possono
          altresi' utilizzare una piastrina elettronica di  materiale
          inerte e passivo  da  apporre  su  ogni  detonatore  e  una
          targhetta  elettronica  parallela  da  applicare  su   ogni
          confezione di detonatori. Per i detonatori a bassa e  media
          intensita', riservati  all'uso  delle  Forze  armate  e  di
          polizia dello Stato, ovvero  dei  soggetti  autorizzati  ai
          sensi dall'art. 8 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,
          n. 155, e dalle disposizioni  adottate  in  attuazione  del
          medesimo  articolo,  resta  fermo  quanto  previsto   dalle
          predette disposizioni in materia di speciale etichettatura; 
              e) per gli inneschi, diversi da quelli di cui  all'art.
          1, comma 3,  lettera  e-quater),  da  un'etichetta  adesiva
          oppure dalla stampa direttamente su ogni innesco  o  carica
          di rinforzo. Un'etichetta parallela e' apposta su  ciascuna
          confezione di inneschi o cariche di  rinforzo.  Le  imprese
          possono altresi' utilizzare una  piastrina  elettronica  di
          materiale inerte e passivo da apporre  su  ogni  innesco  o
          carica di rinforzo e una targhetta elettronica parallela da
          applicare su ogni  confezione  di  inneschi  o  cariche  di
          rinforzo; 
              f) per le  micce  detonanti,  da  un'etichetta  adesiva
          oppure dalla  stampa  apposta  direttamente  sulla  bobina.
          L'identificazione univoca e' apposta  tramite  marcatura  a
          intervalli di cinque  metri  sull'involucro  esterno  della
          miccia detonante sullo strato interno estruso  in  plastica
          posto immediatamente al di sotto della fibra esterna  della
          miccia detonante.  Un'etichetta  parallela  e'  apposta  su
          ciascuna confezione di micce detonanti. Le imprese  possono
          altresi' utilizzare una piastrina elettronica di  materiale
          inerte e passivo da inserire all'interno della miccia e una
          targhetta  elettronica  parallela  da  applicare  su   ogni
          confezione di micce detonanti; 
              g) per  i  bidoni  ed  i  fusti  contenenti  esplosivi,
          l'identificazione univoca  e'  costituita  da  un'etichetta
          adesiva oppure e' stampata direttamente sul  bidone  o  sul
          fusto contenente esplosivi.  Le  imprese  possono  altresi'
          utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte  e
          passivo da applicare su ogni bidone e fusto. 
              7.  Le  imprese,   possono   altresi'   apporre   sulle
          confezioni di esplosivi destinati ai  rivenditori,  ad  uso
          dei  clienti,  copie  adesive   rimovibili   dell'etichetta
          originale, riferibile all'unita'  minima  di  vendita.  Per
          prevenire abusi, dette copie devono  riportare  chiaramente
          l'indicazione che  si  tratta  di  copie  dell'originale  e
          devono possedere caratteristiche tali da non  poter  essere
          ulteriormente utilizzate dopo la prima apposizione. 
              8. Il Ministero  dell'interno  adotta,  senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello  Stato,  tutti  i
          provvedimenti, anche con  mezzi  adeguati  di  pubblicita',
          necessari a richiamare l'attenzione  dei  distributori  che
          riconfezionano gli esplosivi  e  degli  utilizzatori  sulla
          necessita'  che  l'esplosivo  e  le  confezioni  elementari
          rechino sempre l'identificazione univoca di  cui  al  comma
          1." 
              "Art. 3 (Sistema informatico di raccolta dei  dati).  -
          1. A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad
          utilizzare, per gli esplosivi per uso  civile,  il  sistema
          informatico   di   raccolta   dei   dati   del    Ministero
          dell'interno, di seguito denominato: «G.E.A.», che consente
          la loro identificazione univoca, di cui  alle  disposizioni
          dei capi I e II, e la loro tracciabilita'  lungo  tutta  la
          catena della fornitura e durante  l'intero  ciclo  di  vita
          dell'esplosivo, con la possibilita' di pronta ed affidabile
          identificazione di coloro che ne hanno avuto il possesso. 
              2. In alternativa all'utilizzo del sistema  di  cui  al
          comma 1, puo' istituire un sistema di raccolta dei dati per
          gli  esplosivi  per  uso  civile,  che  comprende  la  loro
          identificazione  univoca  lungo  tutta  la   catena   della
          fornitura e durante l'intero ciclo di vita  dell'esplosivo,
          ovvero;  ogni  impresa,  entro  il  termine  previsto   dal
          medesimo comma 1, puo' consorziarsi con  altre  imprese  al
          fine di istituire e  condividere  un  sistema  di  raccolta
          automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e
          di  scarico  degli  esplosivi  che,  fermo   l'obbligo   di
          immediata  trascrizione   sul   supporto   cartaceo   delle
          movimentazioni   stesse,   consenta    la    loro    pronta
          tracciabilita', secondo quanto previsto dal medesimo  comma
          1, e la trasmissione, in tempo reale, al sistema G.E.A. del
          Ministero dell'interno, dei dati  trasmessi  dalle  aziende
          stesse. Agli oneri per il collegamento  al  sistema  G.E.A.
          provvedono le imprese consorziate. 
              3. Il sistema G.E.A. e' realizzato  con  modalita'  che
          assicurano alle imprese la possibilita' di riversare, anche
          mediante i propri sistemi informatici, i dati necessari per
          consentire al Ministero  dell'interno  di  rintracciare  in
          modo affidabile ed in  tempo  reale  gli  esplosivi  civili
          dalle  stesse  imprese  comunque  detenuti  o  immessi  sul
          mercato,  identificandone  i   detentori   primari   ed   i
          successivi  senza  soluzione  di   continuita',   sino   ai
          detentori in atto. 
              4. Le imprese che  utilizzano  il  sistema  G.E.A.,  ai
          sensi del comma 1, assumono  a  loro  carico  le  spese  di
          funzionamento  del  sistema  in   proporzione   all'entita'
          dell'effettivo utilizzo del servizio offerto  dal  medesimo
          sistema.  La  ripartizione  dei  conseguenti  oneri  verra'
          definita nel decreto di cui all'art. 5. 
              5. I dati riversati in tempo reale nel sistema  G.E.A.,
          compresi quelli relativi  all'identificazione  univoca,  di
          cui alle disposizioni  dei  Capi  I  e  II,  sono  comunque
          conservati dalle imprese per un periodo minimo di 10  anni,
          decorrenti dal giorno in cui e' effettuata  la  consegna  o
          dalla fine del ciclo di vita dell'esplosivo, qualora  nota,
          anche nel caso in cui sia cessata l'attivita' d'impresa. 
              6. E' fatto obbligo alle  imprese  di  provvedere  alla
          tenuta di un registro, anche in  modalita'  informatizzata,
          relativo a tutte le movimentazioni degli esplosivi  di  cui
          al comma 2. Il registro cartaceo, in bollo  e  vidimato  in
          ciascuna pagina dalla questura competente  per  territorio,
          e' conforme al  modello  unico  predisposto  dal  Ministero
          dell'interno ed e' tenuto secondo le modalita'  di  cui  al
          decreto previsto dall'art. 5. 
              7. Nel caso di cessazione di attivita', le imprese sono
          tenute  a  consegnare  tutti  i  registri   alla   questura
          competente, per la loro conservazione. 
              8. Relativamente agli esplosivi fabbricati o  importati
          anteriormente alla data  del  5  aprile  2015,  le  imprese
          conservano i  registri  secondo  le  disposizioni  previste
          dalla normativa vigente e secondo le modalita' previste dal
          decreto di cui all'art. 5. 
              9. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e  2,  e'
          fatto  altresi'  obbligo  alle  imprese  di  comunicare  al
          Ministero dell'interno ed alle  questure  che  ne  facciano
          richiesta, tutte le informazioni commerciali relative  alla
          provenienza e alla localizzazione di ogni esplosivo durante
          il suo intero ciclo di vita e lungo tutta la  catena  della
          fornitura.  A  tale  fine  esse  forniscono  alle  predette
          autorita', anche attraverso l'utilizzo del sistema  G.E.A.,
          il nominativo ed il  recapito  di  una  persona  che  possa
          rilasciare le informazioni di interesse  al  di  fuori  del
          normale orario di lavoro. 
              10.  Resta  fermo  l'obbligo,  prima   della   chiusura
          giornaliera  dell'attivita',  di  stampare  le   operazioni
          effettuate per l'apposizione del prescritto bollo." 
              "Art. 5 (Disposizioni finali) 
              In vigore dal 25 febbraio 2010 
              01.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  di   cui
          all'art. 2, comma 8, e  all'art.  3,  che  si  applicano  a
          decorrere dal 5 aprile 2015. 
              1. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle
          leggi di pubblica sicurezza, dall'art. 8 del  decreto-legge
          27 luglio 2005,  n.  144,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,  e  dalle  disposizioni
          adottate in attuazione del medesimo articolo,  con  decreto
          del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, adottato, ai sensi dell'art. 17,  comma
          3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  il  5  aprile
          2015, sono emanate disposizioni al  fine  di  garantire  la
          sicurezza  dei  depositi,  l'univoca  identificazione   dei
          titolari  delle  licenze  di  importazione,  produzione   e
          deposito degli esplosivi e della sorveglianza del  mercato,
          la  verifica  periodica   del   sistema   di   raccolta   e
          trasmissione  dei  dati  per  assicurarne  l'efficacia,  la
          qualita'  e  la  protezione  dal  danneggiamento  e   dalla
          distruzione accidentale o dolosa dei dati registrati  e  la
          loro sicura conservazione nonche' al fine  di  definire  le
          modalita' dell'assunzione, da parte  delle  imprese,  delle
          spese  di  funzionamento  del  sistema  G.E.A.,  ai   sensi
          dell'art. 3, comma 4." 
 
                                                          "Allegato 1 
                                               (previsto dall'art. 2) 
 
              L'identificazione univoca da  riportarsi  in  etichetta
          comprende: 
              1) una parte di identificativo in caratteri leggibili e
          contenente le seguenti informazioni: 
              a) il nome del fabbricante; 
              b) un codice alfanumerico composto da: 
              i) 2 lettere che identificano lo Stato membro (luogo di
          produzione  o  importazione  sul  mercato  comunitario,  ad
          esempio, IT = Italia); 
              ii) 3 cifre  che  identificano  il  nome  del  sito  di
          fabbricazione (assegnate dalle autorita' nazionali); 
              iii)  il  codice  univoco  del  prodotto  e  le   altre
          informazioni  logistiche,  compresa  quella  del  lotto  di
          produzione, a cura del fabbricante; 
              2) un identificativo a lettura elettronica, sotto forma
          di codice a barre e/o di  codice  a  matrice,  direttamente
          collegato al codice di identificazione alfanumerico; 
              Esempio: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
              3) qualora le dimensioni troppo ridotte degli  articoli
          non consentano di apporvi direttamente  il  codice  univoco
          del prodotto  e  le  informazioni  logistiche  a  cura  del
          fabbricante, si considerano sufficienti le informazioni  di
          cui al numero 1, lettera b), punto i), al numero 1, lettera
          b), punto ii) e al punto 2. In  ogni  caso  le  indicazioni
          presenti sull'etichetta devono essere scritte in  caratteri
          visibili ad occhio nudo e  tali  da  consentire  la  pronta
          individuazione  del   Paese   e   dello   stabilimento   di
          fabbricazione, dei recapiti telefonici e degli  altri  dati
          comunque  necessari   per   assicurare   le   comunicazioni
          necessarie alla pronta tracciabilita' dei prodotti; 
              Qualora le dimensioni troppo ridotte degli articoli non
          consentano di apporvi le informazioni di cui al  punto  1),
          lettera b), punti i) e  ii),  e  punto  2,  o  qualora  sia
          tecnicamente impossibile apporre un'identificazione univoca
          sugli articoli a  causa  della  loro  particolare  forma  o
          progettazione, detta identificazione  va  apposta  su  ogni
          confezione elementare; ciascuna  confezione  elementare  e'
          sigillata; su ogni detonatore comune o carica  di  rinforzo
          oggetto  della  deroga  di  cui  al  secondo  paragrafo  le
          informazioni figuranti al punto 1, lettera b), punti  i)  e
          ii), sono apposte tramite marcatura, in forma indelebile  e
          in modo da essere  chiaramente  leggibili.  Il  numero  dei
          detonatori comuni e delle cariche di rinforzo contenuti  e'
          stampato sulla confezione elementare; ogni miccia detonante
          oggetto della deroga  di  cui  al  secondo  paragrafo  reca
          l'identificazione unica  apposta  tramite  marcatura  sulla
          bobina e, se del caso, sulla confezione elementare. 
              4)   all'etichetta   finalizzata    all'identificazione
          univoca dei prodotti esplodenti in ambito europeo e' sempre
          aggiunta, a cura degli importatori e distributori  italiani
          titolari  di  licenza  di  polizia,  quella   di   pubblica
          sicurezza,  le  cui  caratteristiche  sono  stabilite   dal
          Ministero dell'interno, ai sensi  dell'art.  53  del  testo
          unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con
          regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.".