Art. 30 
 
Modifica al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,  in  tema  di
  Commissioni territoriali per  il  riconoscimento  della  protezione
  internazionale. Procedura di infrazione 2012/2189. 
 
  1. Dopo il comma 2  dell'articolo  4  del  decreto  legislativo  28
gennaio 2008, n. 25, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  presso  ciascuna
Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi  di
un  eccezionale  incremento   delle   domande   di   asilo   connesso
all'andamento dei  flussi  migratori  e  per  il  tempo  strettamente
necessario da determinare nello stesso decreto, una  o  piu'  sezioni
composte dai membri supplenti delle Commissioni medesime. Le  sezioni
possono essere istituite fino a  un  numero  massimo  complessivo  di
dieci per l'intero  territorio  nazionale  e  operano  in  base  alle
disposizioni che regolano l'attivita' delle Commissioni territoriali.
All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica». 
 
          Note all'art. 30: 
              - Il testo  dell'art.  4  del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva  2005/85/CE
          recante norme minime per le procedure applicate negli Stati
          membri ai fini del  riconoscimento  e  della  revoca  dello
          status di rifugiato), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          16 febbraio 2008, n. 40,  come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
              "Art. 4 (Commissioni territoriali per il riconoscimento
          della  protezione  internazionale).  -  1.  Le  Commissioni
          territoriali  per  il  riconoscimento   dello   status   di
          rifugiato, di cui all'art. 1-quater  del  decreto-legge  30
          dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 1990, n. 39,  assumono  la  denominazione
          di: «Commissioni territoriali per il  riconoscimento  della
          protezione  internazionale»,   di   seguito:   «Commissioni
          territoriali», e si avvalgono del supporto organizzativo  e
          logistico  del  Dipartimento  per  le  liberta'  civili   e
          l'immigrazione del Ministero dell'interno. 
              2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel  numero
          massimo di dieci. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno
          sono individuate le sedi e le  circoscrizioni  territoriali
          in cui operano le commissioni. 
              2-bis. Con decreto del  Ministro  dell'interno,  presso
          ciascuna commissione territoriale possono essere istituite,
          al verificarsi di un eccezionale incremento  delle  domande
          di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e  per
          il  tempo  strettamente  necessario  da  determinare  nello
          stesso decreto, una o  piu'  sezioni  composte  dai  membri
          supplenti delle commissioni medesime.  Le  sezioni  possono
          essere istituite fino a un numero  massimo  complessivo  di
          dieci per l'intero territorio nazionale e operano  in  base
          alle   disposizioni   che   regolano   l'attivita'    delle
          commissioni territoriali. All'attuazione di quanto previsto
          dal presente  comma  si  provvede  con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
              3.  Le  Commissioni  territoriali  sono  nominate   con
          decreto del Ministro dell'interno,  e  sono  composte,  nel
          rispetto del principio  di  equilibrio  di  genere,  da  un
          funzionario della carriera  prefettizia,  con  funzioni  di
          presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un
          rappresentante di  un  ente  territoriale  designato  dalla
          Conferenza Stato - citta'  ed  autonomie  locali  e  da  un
          rappresentante dell'ACNUR. In  situazioni  di  urgenza,  il
          Ministro dell'interno nomina  il  rappresentante  dell'ente
          locale, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha
          sede la  commissione  territoriale,  e  ne  da'  tempestiva
          comunicazione alla  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali. Per ciascun componente sono  nominati  uno  o  piu'
          componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed  e'
          rinnovabile. Le  Commissioni  territoriali  possono  essere
          integrate, su richiesta del  presidente  della  Commissione
          nazionale per il diritto di asilo, da  un  funzionario  del
          Ministero  degli  affari  esteri  con   la   qualifica   di
          componente  a  tutti  gli  effetti,  ogni  volta  che   sia
          necessario,  in  relazione  a   particolari   afflussi   di
          richiedenti  protezione  internazionale,  in  ordine   alle
          domande  per  le  quali  occorre  disporre  di  particolari
          elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi
          di provenienza di competenza  del  Ministero  degli  affari
          esteri.  Ove  necessario,  le  Commissioni  possono  essere
          composte anche da personale in posizione di collocamento  a
          riposo  da   non   oltre   due   anni   appartenente   alle
          amministrazioni   o   agli   enti    rappresentati    nella
          Commissione. Al presidente ed  ai  componenti  effettivi  o
          supplenti,  per  ogni  partecipazione  alle  sedute   della
          Commissione,  e'  corrisposto  un  gettone   di   presenza.
          L'ammontare del gettone  di  presenza  e'  determinato  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. (2) 
              4.  Le  Commissioni   territoriali   sono   validamente
          costituite con la presenza della maggioranza dei componenti
          e  deliberano  con  il  voto  favorevole  di   almeno   tre
          componenti.  In  caso  di  parita'  prevale  il  voto   del
          presidente. 
              5.  Salvo  quanto  previsto  dall'art.  7  del  decreto
          legislativo 30 maggio 2005, n.  140,  la  competenza  delle
          Commissioni territoriali e' determinata  sulla  base  della
          circoscrizione territoriale in cui e' presentata la domanda
          ai sensi dell'art. 26, comma 1.  Nel  caso  di  richiedenti
          accolti o trattenuti ai sensi degli articoli  20  e  21  la
          competenza  e'  determinata  in  base  alla  circoscrizione
          territoriale in cui e' collocato il centro. 
              6. Le attivita'  di  supporto  delle  commissioni  sono
          svolte dal personale  in  servizio  appartenente  ai  ruoli
          dell'Amministrazione civile dell'interno.".