Art. 25 Direttive in materia di esecuzione del concordato 1. Il commissario liquidatore informa l'IVASS e il comitato di sorveglianza in merito ad ogni ipotesi di concordato formulata, indicando i tempi previsti per l'avvio e la conclusione delle operazioni preliminari di verifica ai fini dell'eventuale presentazione della proposta di cui all'articolo 262, comma primo, del decreto. 2. Il commissario liquidatore trasmette all'IVASS, non appena ricevuta, la proposta di concordato formulata ai sensi di legge. 3. La proposta di concordato, corredata da una dettagliata e motivata relazione illustrativa del commissario liquidatore, e' sottoposta preventivamente alla valutazione del comitato di sorveglianza. Il comitato esprime il suo parere motivato in una apposita relazione. 4. I documenti di cui al comma terzo sono trasmessi all'IVASS ai fini dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 262, comma primo, del decreto. In occasione del rilascio dell'autorizzazione l'IVASS indica al commissario liquidatore i quotidiani sui quali pubblicare l'avviso dell'avvenuto deposito del quale da' notizia anche sul proprio sito internet e nel Bollettino. 5. Divenuto esecutivo il concordato, il commissario liquidatore, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintende alla sua esecuzione. A tal fine il commissario liquidatore verifica costantemente il rispetto di tutti gli obblighi concordatari di esecuzione, con particolare riguardo al pagamento dei creditori nei tempi previsti e nella misura stabilita e al mantenimento o svincolo, anche parziale, delle garanzie eventualmente offerte. Il commissario liquidatore almeno trimestralmente informa il comitato di sorveglianza, con dettagliato resoconto, sull'andamento della fase esecutiva del concordato. Il comitato di sorveglianza formula con apposita relazione le sue valutazioni sul resoconto del commissario liquidatore, su altri aspetti che ritiene di segnalare in merito all'esecuzione, nonche' su specifiche questioni ad esso sottoposte dall'IVASS. Le relazioni del comitato di sorveglianza sono conservate a cura del presidente. 6. Il resoconto e le relazioni di cui al comma quinto sono trasmesse all'IVASS, a cura del commissario liquidatore, entro 15 giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento. 7. Il commissario liquidatore provvede ad attivare ogni intervento ritenuto necessario o opportuno ai fini della regolare e celere esecuzione del concordato. Dei predetti interventi e dei relativi esiti il commissario informa senza indugio il comitato di sorveglianza e l'IVASS, fatta salva la successiva trascrizione degli atti medesimi nelle relazioni periodiche trimestrali di cui al comma quinto. 8. Il commissario liquidatore sottopone la richiesta di svincolo totale o parziale delle eventuali garanzie offerte dall'assuntore al parere motivato del comitato di sorveglianza e all'autorizzazione preventiva dell'IVASS.