Art. 25 
 
          Direttive in materia di esecuzione del concordato 
 
  1. Il commissario liquidatore informa  l'IVASS  e  il  comitato  di
sorveglianza in merito  ad  ogni  ipotesi  di  concordato  formulata,
indicando i  tempi  previsti  per  l'avvio  e  la  conclusione  delle
operazioni   preliminari   di   verifica   ai   fini   dell'eventuale
presentazione della proposta di cui all'articolo  262,  comma  primo,
del decreto. 
  2. Il  commissario  liquidatore  trasmette  all'IVASS,  non  appena
ricevuta, la proposta di concordato formulata ai sensi di legge. 
  3. La proposta  di  concordato,  corredata  da  una  dettagliata  e
motivata  relazione  illustrativa  del  commissario  liquidatore,  e'
sottoposta  preventivamente  alla   valutazione   del   comitato   di
sorveglianza. Il comitato esprime  il  suo  parere  motivato  in  una
apposita relazione. 
  4. I documenti di cui al comma terzo sono  trasmessi  all'IVASS  ai
fini    dell'eventuale    rilascio    dell'autorizzazione    prevista
dall'articolo  262,  comma  primo,  del  decreto.  In  occasione  del
rilascio   dell'autorizzazione   l'IVASS   indica   al    commissario
liquidatore i quotidiani sui quali pubblicare l'avviso  dell'avvenuto
deposito del quale da' notizia anche sul proprio sito internet e  nel
Bollettino. 
  5. Divenuto esecutivo il concordato,  il  commissario  liquidatore,
con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintende  alla  sua
esecuzione.  A  tal  fine   il   commissario   liquidatore   verifica
costantemente il rispetto  di  tutti  gli  obblighi  concordatari  di
esecuzione, con particolare riguardo al pagamento dei  creditori  nei
tempi previsti e nella misura stabilita e al mantenimento o svincolo,
anche parziale, delle garanzie eventualmente offerte. Il  commissario
liquidatore   almeno   trimestralmente   informa   il   comitato   di
sorveglianza, con dettagliato resoconto,  sull'andamento  della  fase
esecutiva del concordato. Il comitato  di  sorveglianza  formula  con
apposita relazione le sue valutazioni sul resoconto  del  commissario
liquidatore, su altri aspetti che  ritiene  di  segnalare  in  merito
all'esecuzione, nonche' su specifiche questioni  ad  esso  sottoposte
dall'IVASS. Le relazioni del comitato di sorveglianza sono conservate
a cura del presidente. 
  6. Il resoconto  e  le  relazioni  di  cui  al  comma  quinto  sono
trasmesse all'IVASS, a cura del  commissario  liquidatore,  entro  15
giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento. 
  7. Il commissario liquidatore provvede ad attivare ogni  intervento
ritenuto necessario o opportuno  ai  fini  della  regolare  e  celere
esecuzione del concordato. Dei predetti  interventi  e  dei  relativi
esiti  il  commissario  informa  senza   indugio   il   comitato   di
sorveglianza e l'IVASS, fatta salva la successiva trascrizione  degli
atti medesimi nelle relazioni periodiche trimestrali di cui al  comma
quinto. 
  8. Il commissario liquidatore sottopone la  richiesta  di  svincolo
totale o parziale delle eventuali garanzie offerte dall'assuntore  al
parere motivato del comitato  di  sorveglianza  e  all'autorizzazione
preventiva dell'IVASS.