Art. 25
Direttive in materia di esecuzione del concordato
1. Il commissario liquidatore informa l'IVASS e il comitato di
sorveglianza in merito ad ogni ipotesi di concordato formulata,
indicando i tempi previsti per l'avvio e la conclusione delle
operazioni preliminari di verifica ai fini dell'eventuale
presentazione della proposta di cui all'articolo 262, comma primo,
del decreto.
2. Il commissario liquidatore trasmette all'IVASS, non appena
ricevuta, la proposta di concordato formulata ai sensi di legge.
3. La proposta di concordato, corredata da una dettagliata e
motivata relazione illustrativa del commissario liquidatore, e'
sottoposta preventivamente alla valutazione del comitato di
sorveglianza. Il comitato esprime il suo parere motivato in una
apposita relazione.
4. I documenti di cui al comma terzo sono trasmessi all'IVASS ai
fini dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione prevista
dall'articolo 262, comma primo, del decreto. In occasione del
rilascio dell'autorizzazione l'IVASS indica al commissario
liquidatore i quotidiani sui quali pubblicare l'avviso dell'avvenuto
deposito del quale da' notizia anche sul proprio sito internet e nel
Bollettino.
5. Divenuto esecutivo il concordato, il commissario liquidatore,
con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintende alla sua
esecuzione. A tal fine il commissario liquidatore verifica
costantemente il rispetto di tutti gli obblighi concordatari di
esecuzione, con particolare riguardo al pagamento dei creditori nei
tempi previsti e nella misura stabilita e al mantenimento o svincolo,
anche parziale, delle garanzie eventualmente offerte. Il commissario
liquidatore almeno trimestralmente informa il comitato di
sorveglianza, con dettagliato resoconto, sull'andamento della fase
esecutiva del concordato. Il comitato di sorveglianza formula con
apposita relazione le sue valutazioni sul resoconto del commissario
liquidatore, su altri aspetti che ritiene di segnalare in merito
all'esecuzione, nonche' su specifiche questioni ad esso sottoposte
dall'IVASS. Le relazioni del comitato di sorveglianza sono conservate
a cura del presidente.
6. Il resoconto e le relazioni di cui al comma quinto sono
trasmesse all'IVASS, a cura del commissario liquidatore, entro 15
giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento.
7. Il commissario liquidatore provvede ad attivare ogni intervento
ritenuto necessario o opportuno ai fini della regolare e celere
esecuzione del concordato. Dei predetti interventi e dei relativi
esiti il commissario informa senza indugio il comitato di
sorveglianza e l'IVASS, fatta salva la successiva trascrizione degli
atti medesimi nelle relazioni periodiche trimestrali di cui al comma
quinto.
8. Il commissario liquidatore sottopone la richiesta di svincolo
totale o parziale delle eventuali garanzie offerte dall'assuntore al
parere motivato del comitato di sorveglianza e all'autorizzazione
preventiva dell'IVASS.