Art. 18 
 
 
                      Procedimenti sanzionatori 
 
  1. Le violazioni delle disposizioni della legge n. 28  del  2000  e
del Codice di autoregolamentazione, nonche' di quelle  emanate  dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza  dei
servizi  radiotelevisivi  e  di  quelle  dettate  con   il   presente
provvedimento  sono  perseguite  d'ufficio  dall'Autorita'  al   fine
dell'adozione  dei  provvedimenti   previsti   dagli   artt.   10   e
11-quinquies  della  medesima  legge.   Ciascun   soggetto   politico
interessato puo' comunque denunciare tali violazioni entro il termine
perentorio di dieci giorni dal fatto. 
  2. Il Consiglio nazionale  degli  utenti  presso  l'Autorita'  puo'
denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni del  Codice
di autoregolamentazione e delle  disposizioni  attuative  recate  dal
presente provvedimento. 
  3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a  mezzo
fax,  all'Autorita',  all'emittente  privata  o  all'editore  cui  la
violazione e' imputata,  al  competente  Comitato  regionale  per  le
comunicazioni,  al  gruppo  della  Guardia  di  Finanza   nella   cui
competenza  territoriale  rientra  il  domicilio   dell'emittente   o
dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al
ritiro   delle   registrazioni   interessate   dalla    comunicazione
dell'Autorita' o dalla denuncia entro le successive dodici ore. 
  4. La denuncia indirizzata all'Autorita'  e'  procedibile  solo  se
sottoscritta  in  maniera   leggibile   e   se   accompagnata   dalla
documentazione comprovante l'avvenuto invio della  denuncia  medesima
anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma 3. 
  5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita',  l'indicazione
dell'emittente  e  della  trasmissione,  ovvero  dell'editore  e  del
giornale o periodico, cui  sono  riferibili  le  presunte  violazioni
segnalate,  completa,  rispettivamente,  di  data  e   orario   della
trasmissione, ovvero di data ed edizione,  nonche'  di  una  motivata
argomentazione. 
  6. Qualora la denuncia  non  contenga  gli  elementi  previsti  dai
precedenti commi 4 e 5, l'Autorita', nell'esercizio dei  suoi  poteri
d'ufficio, puo' decidere di avviare l'istruttoria  ove  ad  un  esame
sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile
violazione, dando, comunque, precedenza nella  trattazione  a  quelle
immediatamente procedibili. 
  7. L'Autorita' provvede direttamente alle istruttorie  sommarie  di
cui al comma 1 riguardanti le emittenti radiotelevisive nazionali  ed
editori di giornali e periodici a diffusione nazionale,  mediante  le
proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del Nucleo Speciale
della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorita' stessa.  Adotta
i  propri  provvedimenti  entro   le   quarantotto   ore   successive
all'accertamento  della  violazione  o  alla  denuncia,  fatta  salva
l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da  parte
delle emittenti televisive e degli editori. 
  8.  I  procedimenti  riguardanti  le   emittenti   radiofoniche   e
televisive locali sono istruiti dai competenti Comitati regionali per
le comunicazioni che formulano  le  relative  proposte  all'Autorita'
secondo quanto previsto al comma 10. 
  9. Il Gruppo della Guardia di Finanza  competente  per  territorio,
ricevuta  la  denuncia  della  violazione  da  parte   di   emittenti
radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1, provvede
entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e
alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di
cui al  comma  8,  dandone  immediato  avviso,  anche  a  mezzo  fax,
all'Autorita'. 
  10. Il Comitato di cui  al  comma  8  procede  ad  una  istruttoria
sommaria e instaura il contraddittorio con  gli  interessati:  a  tal
fine contesta i fatti, anche a mezzo fax, sente  gli  interessati  ed
acquisisce  le  eventuali  controdeduzioni  nelle  ventiquattro   ore
successive alla contestazione. Qualora,  allo  scadere  dello  stesso
termine, non si  sia  pervenuti  ad  un  adeguamento,  anche  in  via
compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti
e  supporti  acquisiti,  ivi  incluso  uno   specifico   verbale   di
accertamento,  redatto,  ove  necessario,  in  cooperazione  con   il
competente  Gruppo  della  Guardia  di  Finanza,  all'Autorita'   che
provvede, in  deroga  ai  termini  e  alle  modalita'  procedimentali
previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro  le  quarantotto
ore successive  all'accertamento  della  violazione,  decorrenti  dal
ricevimento degli stessi atti e supporti  da  parte  della  Direzione
servizi  media  -  Ufficio  comunicazione  politica  e  conflitti  di
interesse dell'Autorita' medesima. 
  11.  In  ogni  caso,  il  Comitato  di  cui  al  comma  8   segnala
tempestivamente all'Autorita' le attivita' svolte e la sussistenza di
episodi rilevanti o ripetuti  di  mancata  attuazione  della  vigente
normativa. 
  12. Gli  Ispettorati  territoriali  del  Ministero  dello  sviluppo
economico  collaborano,  a  richiesta,  con  il  competente  Comitato
regionale per le comunicazioni. 
  13. Le emittenti radiotelevisive private e gli  editori  di  stampa
sono tenuti al  rispetto  delle  disposizioni  dettate  dal  presente
provvedimento, adeguando la propria  attivita'  di  programmazione  e
pubblicazione a quanto ivi prescritto. 
  14. L'Autorita' verifica il rispetto dei  propri  provvedimenti  ai
fini previsti dall'art. 1, commi 31 e 32, legge n. 249  del  1997,  e
dall'art.  11-quinquies,  comma  3,  legge  n.  28  del  2000,   come
introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n.  313.  Accerta,  altresi',
l'attuazione   delle   disposizioni   emanate    dalla    Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
radiotelevisivi anche per le finalita' di cui all'art.  1,  comma  6,
lett. c), n. 10, legge n. 249 del 1997. 
  15. Nell'ipotesi in cui il  provvedimento  dell'Autorita'  contenga
una misura ripristinatoria della  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di
informazione, come individuata dall'art. 10, legge n. 28 del 2000, le
emittenti radiotelevisive o gli editori  di  stampa  quotidiana  sono
tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o pubblicazione utile e,
comunque, nel termine indicato nel provvedimento medesimo, decorrente
dalla notifica dello stesso. 
  16. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in  applicazione
delle  disposizioni   di   attuazione   dettate   con   il   presente
provvedimento non sono evitabili con il pagamento in  misura  ridotta
previsto dall'art. 16 della legge n. 689 del 1981. Esse si  applicano
anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le
violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilita'. 
  17. L'Autorita', nell'ipotesi di accertamento di  violazione  delle
disposizioni recate dalla legge n. 28 del 2000, e dalla legge n.  249
del  1997,  relative  allo  svolgimento  delle  campagne   elettorali
disciplinate dal presente provvedimento,  da  parte  di  imprese  che
agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui
all'art. 2, comma 1, lett. s),  del  Tusmar,  e  che  fanno  capo  al
titolare di cariche di governo o ai soggetti di cui all'art. 7, comma
1, legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al  controllo
dei medesimi, procede  all'esercizio  della  competenza  attribuitale
dalla legge n. 215 del 2004, in materia di risoluzione dei  conflitti
di interesse.