Articolo 19 - Teatri di tradizione. 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo ai teatri di tradizione, di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, che effettuino complessivamente nell'anno un minimo di 2000 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, comprese quelle di complessi terzi, comunque utilizzati. I predetti teatri devono impiegare non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalita' italiana o di Paesi UE, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare nel programma annuale, per i quali e' consentito un numero inferiore, nonche' impiegare artisti lirici di nazionalita' italiana o di Paesi UE in misura prevalente rispetto all'intera programmazione. 2. Per l'ammissione al contributo, i teatri di cui al comma 1 devono effettuare attivita' di produzione e ospitalita' di opere liriche, con un minimo di otto recite, articolate su tre spettacoli. Possono, inoltre, effettuare concerti e spettacoli di danza, anche con musica su supporto registrato. I teatri devono, altresi', registrare entrate annuali da enti territoriali o altri enti pubblici non inferiori al quaranta per cento del contributo statale.