Articolo 19 - Teatri di tradizione. 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo ai teatri di  tradizione,  di  cui
all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n.  800,  che  effettuino
complessivamente nell'anno un minimo  di  2000  giornate  lavorative,
come definite all'Allegato D, comprese  quelle  di  complessi  terzi,
comunque utilizzati. I predetti teatri devono impiegare non  meno  di
quarantacinque professori d'orchestra di nazionalita' italiana  o  di
Paesi UE,  salvo  i  casi  di  esecuzione  di  opere  da  camera,  da
evidenziare nel programma annuale,  per  i  quali  e'  consentito  un
numero inferiore, nonche' impiegare artisti  lirici  di  nazionalita'
italiana o di Paesi  UE  in  misura  prevalente  rispetto  all'intera
programmazione. 
  2. Per l'ammissione al contributo, i  teatri  di  cui  al  comma  1
devono effettuare attivita' di  produzione  e  ospitalita'  di  opere
liriche, con un minimo di otto recite, articolate su tre  spettacoli.
Possono, inoltre, effettuare concerti e spettacoli  di  danza,  anche
con  musica  su  supporto  registrato.  I  teatri  devono,  altresi',
registrare entrate annuali da enti territoriali o altri enti pubblici
non inferiori al quaranta per cento del contributo statale.