Articolo 20 - Istituzioni concertistico-orchestrali. 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto,    e'    concesso    un    contributo    alle    istituzioni
concertistico-orchestrali, di cui  all'articolo  28  della  legge  14
agosto 1967, n. 800, che effettuino complessivamente nell'anno almeno
5000 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e che abbiano
un organico  orchestrale  costituito,  in  misura  non  inferiore  al
cinquanta per cento, da personale inserito stabilmente con  contratti
a tempo  indeterminato  o  determinato  nell'organico  medesimo,  con
riferimento alle giornate lavorative, e impieghino almeno 35 elementi
in orchestra per non meno di 28 concerti. 
  2. Per l'ammissione al contributo, le istituzioni di cui al comma 1
devono effettuare produzione musicale propria,  svolgendo  almeno  55
concerti in minimo cinque mesi di attivita'. I concerti svolti presso
altri organismi ospitanti, nonche' all'estero, possono essere ammessi
per  non  piu'  del  trenta  per  cento  del  totale   dei   concerti
programmati. Nel caso  di  concerti  svolti  presso  altri  organismi
ospitanti,  l'effettuazione  dell'attivita'  puo'  essere  comprovata
dalle istituzioni  mediante  presentazione  di  copia  del  documento
rilasciato  dalla  SIAE   e   di   una   dichiarazione   del   legale
rappresentante,   in   forma   di   autocertificazione,   ai    sensi
dell'articolo 47 del citato decreto n. 445 del 2000.  Le  istituzioni
possono, inoltre, effettuare attivita' di ospitalita' in  misura  non
superiore al dieci per cento  dell'attivita'  dichiarata,  e  devono,
altresi', registrare entrate annuali da  enti  territoriali  o  altri
enti pubblici non inferiori al  quaranta  per  cento  del  contributo
statale.