Articolo 20 - Istituzioni concertistico-orchestrali. 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo alle istituzioni concertistico-orchestrali, di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, che effettuino complessivamente nell'anno almeno 5000 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e che abbiano un organico orchestrale costituito, in misura non inferiore al cinquanta per cento, da personale inserito stabilmente con contratti a tempo indeterminato o determinato nell'organico medesimo, con riferimento alle giornate lavorative, e impieghino almeno 35 elementi in orchestra per non meno di 28 concerti. 2. Per l'ammissione al contributo, le istituzioni di cui al comma 1 devono effettuare produzione musicale propria, svolgendo almeno 55 concerti in minimo cinque mesi di attivita'. I concerti svolti presso altri organismi ospitanti, nonche' all'estero, possono essere ammessi per non piu' del trenta per cento del totale dei concerti programmati. Nel caso di concerti svolti presso altri organismi ospitanti, l'effettuazione dell'attivita' puo' essere comprovata dalle istituzioni mediante presentazione di copia del documento rilasciato dalla SIAE e di una dichiarazione del legale rappresentante, in forma di autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del citato decreto n. 445 del 2000. Le istituzioni possono, inoltre, effettuare attivita' di ospitalita' in misura non superiore al dieci per cento dell'attivita' dichiarata, e devono, altresi', registrare entrate annuali da enti territoriali o altri enti pubblici non inferiori al quaranta per cento del contributo statale.