Articolo 21 - Attivita' liriche ordinarie. 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo alle manifestazioni liriche di cui all'articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) la materiale realizzazione dei progetti sia curata dalle societa' cooperative e dalle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'articolo 42 della citata legge n. 800 del 1967, ovvero da istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario da soggetti pubblici territoriali, o la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla meta' da componenti designati dai medesimi soggetti; b) il programma di attivita' preveda nell'anno almeno due spettacoli e quattro recite, con un proporzionato numero di prove, per almeno ottocento giornate lavorative, e sia realizzato in teatri adeguati, o in spazi aperti con condizioni acustiche ottimali; c) siano impiegati non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalita' italiana o di Paesi UE, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare nel programma annuale, per i quali e' consentito un numero inferiore; d) siano impiegati artisti lirici di nazionalita' italiana o di Paesi UE in misura prevalente rispetto all'intera programmazione.