Articolo 21 - Attivita' liriche ordinarie. 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e' concesso un contributo alle manifestazioni liriche di cui
all'articolo 27 della legge 14 agosto  1967,  n.  800,  e  successive
modificazioni, ove ricorrano le seguenti condizioni: 
  a)  la  materiale  realizzazione  dei  progetti  sia  curata  dalle
societa' cooperative e dalle imprese liriche iscritte nell'elenco  di
cui all'articolo 42 della citata legge n. 800  del  1967,  ovvero  da
istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali la cui attivita' sia
finanziata in modo maggioritario da soggetti pubblici territoriali, o
la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti,  ovvero
i cui organi di amministrazione, di direzione o  di  vigilanza  siano
costituiti in misura non inferiore alla meta' da componenti designati
dai medesimi soggetti; 
  b)  il  programma  di  attivita'  preveda  nell'anno   almeno   due
spettacoli e quattro recite, con un proporzionato  numero  di  prove,
per almeno ottocento giornate lavorative, e sia realizzato in  teatri
adeguati, o in spazi aperti con condizioni acustiche ottimali; 
  c)  siano  impiegati  non   meno   di   quarantacinque   professori
d'orchestra di nazionalita' italiana o di Paesi UE, salvo i  casi  di
esecuzione di opere da camera, da evidenziare nel programma  annuale,
per i quali e' consentito un numero inferiore; 
  d) siano impiegati artisti lirici di  nazionalita'  italiana  o  di
Paesi UE in misura prevalente rispetto all'intera programmazione.