Articolo 22 - Complessi strumentali e complessi strumentali giovanili. 1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo ai complessi strumentali, o corali, anche di musica popolare contemporanea di qualita', che, nell'anno, effettuino almeno 500 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e svolgano almeno venti concerti con proprio organico orchestrale, o corale, con facolta' di realizzare il trenta per cento dei concerti all'estero sul totale di quelli programmati. 2. Nel caso di complessi giovanili, i minimi richiesti nel comma 1 del presente articolo sono pari, rispettivamente, a 250 giornate lavorative, come definite all'Allegato D, e dieci concerti con proprio organico orchestrale o corale, con facolta' di realizzare il venti per cento dei concerti all'estero, in presenza dei seguenti requisiti: a) qualora il soggetto richiedente sia costituito in forma di societa' cooperativa, i titolari della societa' stessa siano in maggioranza persone fisiche aventi eta' pari o inferiore a trentacinque anni; b) gli organi di amministrazione e controllo del soggetto richiedente siano composti, in maggioranza, da persone aventi eta' pari o inferiore a trentacinque anni; c) il nucleo artistico e tecnico del complesso sia composto, ciascuno per almeno il settanta per cento, da persone aventi eta' pari o inferiore a trentacinque anni. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di chiusura del bando relativo al primo anno di programmazione afferente l'istanza di contributo. A partire dall'anno successivo al primo triennio di contribuzione, ai complessi aventi i requisiti di cui al presente comma sono richiesti gli stessi minimi di cui al comma 1 del presente articolo.