Articolo  22  -  Complessi  strumentali  e  complessi   strumentali
giovanili. 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  nell'articolo  5  del  presente
decreto, e'  concesso  un  contributo  ai  complessi  strumentali,  o
corali, anche di musica  popolare  contemporanea  di  qualita',  che,
nell'anno, effettuino almeno 500 giornate lavorative,  come  definite
all'Allegato D, e svolgano almeno venti concerti con proprio organico
orchestrale, o corale, con facolta' di realizzare il trenta per cento
dei concerti all'estero sul totale di quelli programmati. 
  2. Nel caso di complessi giovanili, i minimi richiesti nel comma  1
del presente articolo sono  pari,  rispettivamente,  a  250  giornate
lavorative, come  definite  all'Allegato  D,  e  dieci  concerti  con
proprio organico orchestrale o corale, con facolta' di realizzare  il
venti per cento dei concerti all'estero,  in  presenza  dei  seguenti
requisiti: 
  a) qualora il soggetto  richiedente  sia  costituito  in  forma  di
societa' cooperativa, i  titolari  della  societa'  stessa  siano  in
maggioranza  persone  fisiche  aventi  eta'  pari   o   inferiore   a
trentacinque anni; 
  b)  gli  organi  di  amministrazione  e  controllo   del   soggetto
richiedente siano composti, in maggioranza, da  persone  aventi  eta'
pari o inferiore a trentacinque anni; 
  c) il nucleo  artistico  e  tecnico  del  complesso  sia  composto,
ciascuno per almeno il settanta per cento,  da  persone  aventi  eta'
pari o inferiore a trentacinque anni. 
  I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di  chiusura
del  bando  relativo  al  primo  anno  di  programmazione   afferente
l'istanza di contributo. A  partire  dall'anno  successivo  al  primo
triennio di contribuzione, ai complessi aventi i requisiti di cui  al
presente comma sono richiesti gli stessi minimi di cui al comma 1 del
presente articolo.