Art. 38
Processo amministrativo digitale
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'art. 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Consiglio
di Presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia
digitale rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla richiesta,
decorsi i quali si puo' procedere in assenza dello stesso.
(( 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il comma 2-bis dell'art.
136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' sostituito dal
seguente:
«2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi
ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono
sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 13 dell'Allegato 2 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante
"Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
recante delega al Governo per il riordino del processo
amministrativo":
"Art. 13. - Processo telematico.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite, nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, le regole
tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale
applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo
telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilita' e
di continuo adeguamento delle regole informatiche alle
peculiarita' del processo amministrativo, della sua
organizzazione e alla tipologia di provvedimenti
giurisdizionali.".
Si riporta il testo dell'art. 136 dell'Allegato 1 al
citato decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 136 - Disposizioni sulle comunicazioni e sui
depositi informatici.
1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto
difensivo un indirizzo di posta elettronica certificata e
un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli
indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le
comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale
indicazione si presumono conosciute le comunicazioni
pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, vigente. E' onere dei
difensori comunicare alla segreteria e alle parti
costituite ogni variazione dei suddetti dati.
2. I difensori costituiti forniscono copia in via
informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove
possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di
causa. Il difensore attesta la conformita' tra il contenuto
del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il
deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato
unitamente a quello cartaceo, e' eseguito su richiesta
della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa
ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente puo'
dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente
comma.
2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice,
dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e
delle parti sono sottoscritti con firma digitale.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".