Art. 39
Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure
di affidamento di contratti pubblici
1. All'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo
il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarita'
essenziale (( degli elementi e )) delle dichiarazioni sostitutive di
cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione
pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore
all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della
gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento e'
garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perche' siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che
le devono rendere. Nei casi di irregolarita' non essenziali, ovvero
di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la
stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica
alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al
secondo periodo il concorrente e' escluso dalla gara. Ogni variazione
che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia
giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del
calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della
soglia di anomalia delle offerte.».
2. All'art. 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo
il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui all'art. 38, comma 2-bis, si
applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarita'
(( degli elementi e )) delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi,
che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al
bando o al disciplinare di gara.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle
procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
(( 3-bis. Al comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, l'ultimo periodo e' soppresso. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 46 del citato decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 46. - Documenti e informazioni complementari -
Tassativita' delle cause di esclusione.
1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le
stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti
a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto
dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i
concorrenti in caso di mancato adempimento alle
prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento
e da altre disposizioni di legge vigenti, nonche' nei casi
di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza
dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri
elementi essenziali ovvero in caso di non integrita' del
plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o
altre irregolarita' relative alla chiusura dei plichi, tali
da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia
stato violato il principio di segretezza delle offerte; i
bandi e le lettere di invito non possono contenere
ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette
prescrizioni sono comunque nulle.
1-ter. Le disposizioni di cui all'art. 38, comma 2-bis,
si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o
irregolarita' degli elementi e delle dichiarazioni, anche
di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai
concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare
di gara."..
Si riporta il testo dell'ultimo periodo dell'art. 9,
comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, soppresso dal presente decreto:
"E' comunque fatta salva la possibilita' di acquisire,
mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi,
qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi
dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori.".