Art. 40
Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di
appalti pubblici
1. All'art. 120 dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il giudizio, ferma
la possibilita' della sua definizione immediata nell'udienza
cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con
sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da
tenersi (( entro quarantacinque giorni )) dalla scadenza del termine
per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di
udienza e' dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria,
a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze
istruttorie o quando e' necessario integrare il contraddittorio o
assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito
viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti
istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio
per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da
tenersi non oltre trenta giorni. (( Al fine di consentire lo spedito
svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticita'
di cui all'art. 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del
ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio
nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonche' le
associazioni di categoria riconosciute degli avvocati
amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per
i quali, per specifiche ragioni, puo' essere consentito superare i
relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti
dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del
valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del
valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti.
Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre
indicazioni formali dell'atto. Il giudice e' tenuto a esaminare tutte
le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il
mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello
avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di
appello»; ))
b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: «8-bis. Il collegio,
quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'art. 119,
ne (( puo' subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione non
derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante
fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore
dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto
valore. )) Tali misure sono disposte per una durata non superiore a
sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo
restando quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 119»;
c) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Il Tribunale
amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce
il giudizio (( entro trenta giorni )) dall'udienza di discussione,
ferma restando la possibilita' di chiedere l'immediata pubblicazione
del dispositivo entro due giorni.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi
introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di
appello, in data successiva alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
(( 2-bis. Le disposizioni relative al contenimento del numero delle
pagine, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato
di cui alla lettera a) del comma 1 sono applicate in via sperimentale
per due anni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Al termine di un anno decorrente
dalla medesima data, il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa effettua il monitoraggio degli esiti di tale
sperimentazione. ))
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 120 dell'Allegato 1 al
citato decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 120 - Disposizioni specifiche ai giudizi di cui
all'art. 119, comma 1, lettera a).
1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi
comprese le procedure di affidamento di incarichi e
concorsi di progettazione e di attivita'
tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a
pubblici lavori, servizi o forniture, nonche' i connessi
provvedimenti dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili
unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente.
2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita' del
bando, il ricorso non puo' comunque essere piu' proposto
decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione
definitiva di cui all' art. 65 e all'art. 225 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che tale
avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la
stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto
senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli
avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se
essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il
ricorso non puo' comunque essere proposto decorsi sei mesi
dal giorno successivo alla data di stipulazione del
contratto.
3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai
successivi, si applica l'art. 119.
4. Quando e' impugnata l'aggiudicazione definitiva, se
la stazione appaltante fruisce del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, il ricorso e' notificato,
oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione
appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla
notifica presso l'Avvocatura, e al solo fine
dell'operativita' della sospensione obbligatoria del
termine per la stipulazione del contratto.
5. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente
articolo il ricorso, principale o incidentale e i motivi
aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli gia'
impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta
giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i
motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui
all'art. 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara,
autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'art.
66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro
caso, dalla conoscenza dell'atto. Per il ricorso
incidentale la decorrenza del termine e' disciplinata
dall'art. 42.
6. Il giudizio, ferma la possibilita' della sua
definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne
ricorrano i presupposti, viene comunque definito con
sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata
d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla
scadenza del termine per la costituzione delle parti
diverse dal ricorrente. Della data di udienza e' dato
immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a
mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze
istruttorie o quando e' necessario integrare il
contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a
difesa, la definizione del merito viene rinviata, con
l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o
l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per
l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza
da tenersi non oltre trenta giorni. Al fine di consentire
lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il
principio di sinteticita' di cui all'art. 3, comma 2, le
parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri
atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio
nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato,
nonche' le associazioni di categoria riconosciute degli
avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono
stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, puo'
essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo
decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del
ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore
effettivo della controversia, della sua natura tecnica e
del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti
dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le
intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il
giudice e' tenuto a esaminare tutte le questioni trattate
nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato
esame delle suddette questioni costituisce motivo di
appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione
della sentenza di appello.
7. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara
devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.
8. Il giudice decide interinalmente sulla domanda
cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se
concede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti
incidenti processuali.
8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari
di cui al comma 4 dell'art. 119, ne puo' subordinare
l'efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino
effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante
fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al
valore dell'appalto e comunque non inferiore allo 0,5 per
cento del suddetto valore. Tali misure sono disposte per
una durata non superiore a sessanta giorni dalla
pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando
quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 119.
9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la
sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta
giorni dall'udienza di discussione, ferma restando la
possibilita' di chiedere l'immediata pubblicazione del
dispositivo entro due giorni.
10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del
giudice devono essere sintetici e la sentenza e' redatta,
ordinariamente, nelle forme di cui all' art. 74.
11. Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10 si applicano
anche nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di
Stato, proposto avverso la sentenza o avverso l'ordinanza
cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di
terzo. La parte puo' proporre appello avverso il
dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione prima
della pubblicazione della sentenza.".