Art. 40 
 
 
Misure per  l'ulteriore  accelerazione  dei  giudizi  in  materia  di
                          appalti pubblici 
 
  1. All'art. 120 dell'allegato 1 del decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il giudizio,  ferma
la  possibilita'  della  sua   definizione   immediata   nell'udienza
cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con
sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e  da
tenersi (( entro quarantacinque giorni )) dalla scadenza del  termine
per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di
udienza e' dato immediato avviso alle parti a cura della  segreteria,
a  mezzo  posta  elettronica  certificata.  In   caso   di   esigenze
istruttorie o quando e' necessario  integrare  il  contraddittorio  o
assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito
viene  rinviata,  con  l'ordinanza  che   dispone   gli   adempimenti
istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone  il  rinvio
per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad  una  udienza  da
tenersi non oltre trenta giorni. (( Al fine di consentire lo  spedito
svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticita'
di cui all'art. 3, comma 2, le parti  contengono  le  dimensioni  del
ricorso e degli  altri  atti  difensivi  nei  termini  stabiliti  con
decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti  il  Consiglio
nazionale forense e  l'Avvocato  generale  dello  Stato,  nonche'  le
associazioni    di    categoria    riconosciute    degli     avvocati
amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi  per
i quali, per specifiche ragioni, puo' essere  consentito  superare  i
relativi limiti. Il medesimo decreto,  nella  fissazione  dei  limiti
dimensionali del ricorso e degli  atti  difensivi,  tiene  conto  del
valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica  e  del
valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle  parti.
Dai  suddetti  limiti  sono  escluse  le  intestazioni  e  le   altre
indicazioni formali dell'atto. Il giudice e' tenuto a esaminare tutte
le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il
mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di  appello
avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di
appello»; )) 
    b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: «8-bis. Il collegio,
quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4  dell'art.  119,
ne (( puo' subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione non
derivino effetti  irreversibili,  alla  prestazione,  anche  mediante
fideiussione, di  una  cauzione  di  importo  commisurato  al  valore
dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto
valore. )) Tali misure sono disposte per una durata non  superiore  a
sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa  ordinanza,  fermo
restando quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 119»; 
    c) il comma 9  e'  sostituito  dal  seguente:  «9.  Il  Tribunale
amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale  definisce
il giudizio (( entro trenta giorni ))  dall'udienza  di  discussione,
ferma restando la possibilita' di chiedere l'immediata  pubblicazione
del dispositivo entro due giorni.». 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  ai  giudizi
introdotti con ricorso depositato, in  primo  grado  o  in  grado  di
appello, in data successiva  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  (( 2-bis. Le disposizioni relative al contenimento del numero delle
pagine, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio  di  Stato
di cui alla lettera a) del comma 1 sono applicate in via sperimentale
per due  anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Al termine di  un  anno  decorrente
dalla medesima data,  il  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
amministrativa  effettua  il  monitoraggio  degli   esiti   di   tale
sperimentazione. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 120  dell'Allegato  1  al
          citato decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 120 - Disposizioni specifiche ai giudizi  di  cui
          all'art. 119, comma 1, lettera a). 
              1.  Gli  atti  delle  procedure  di  affidamento,   ivi
          comprese  le  procedure  di  affidamento  di  incarichi   e
          concorsi    di     progettazione     e     di     attivita'
          tecnico-amministrative  ad  esse   connesse,   relativi   a
          pubblici lavori, servizi o forniture,  nonche'  i  connessi
          provvedimenti dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture,  sono  impugnabili
          unicamente mediante  ricorso  al  tribunale  amministrativo
          regionale competente. 
              2. Nel caso in  cui  sia  mancata  la  pubblicita'  del
          bando, il ricorso non puo' comunque  essere  piu'  proposto
          decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
          data  di  pubblicazione   dell'avviso   di   aggiudicazione
          definitiva di cui all' art. 65 e all'art. 225  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione  che  tale
          avviso  contenga  la  motivazione  dell'atto  con  cui   la
          stazione appaltante ha  deciso  di  affidare  il  contratto
          senza previa pubblicazione del bando. Se  sono  omessi  gli
          avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se
          essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute,  il
          ricorso non puo' comunque essere proposto decorsi sei  mesi
          dal  giorno  successivo  alla  data  di  stipulazione   del
          contratto. 
              3. Salvo quanto previsto dal presente  articolo  e  dai
          successivi, si applica l'art. 119. 
              4. Quando e' impugnata l'aggiudicazione definitiva,  se
          la   stazione    appaltante    fruisce    del    patrocinio
          dell'Avvocatura dello  Stato,  il  ricorso  e'  notificato,
          oltre che presso  detta  Avvocatura,  anche  alla  stazione
          appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla
          notifica   presso   l'Avvocatura,   e    al    solo    fine
          dell'operativita'  della   sospensione   obbligatoria   del
          termine per la stipulazione del contratto. 
              5. Per l'impugnazione degli atti  di  cui  al  presente
          articolo il ricorso, principale o incidentale  e  i  motivi
          aggiunti,  anche  avverso  atti  diversi  da  quelli   gia'
          impugnati, devono essere proposti  nel  termine  di  trenta
          giorni, decorrente, per  il  ricorso  principale  e  per  i
          motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui
          all'art. 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
          o, per i bandi e gli avvisi con cui  si  indice  una  gara,
          autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di  cui  all'art.
          66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero,  in  ogni  altro
          caso,  dalla   conoscenza   dell'atto.   Per   il   ricorso
          incidentale  la  decorrenza  del  termine  e'  disciplinata
          dall'art. 42. 
              6.  Il  giudizio,  ferma  la  possibilita'  della   sua
          definizione  immediata  nell'udienza   cautelare   ove   ne
          ricorrano  i  presupposti,  viene  comunque  definito   con
          sentenza in  forma  semplificata  ad  una  udienza  fissata
          d'ufficio e da tenersi entro  quarantacinque  giorni  dalla
          scadenza  del  termine  per  la  costituzione  delle  parti
          diverse dal ricorrente.  Della  data  di  udienza  e'  dato
          immediato avviso alle parti  a  cura  della  segreteria,  a
          mezzo posta elettronica certificata. In  caso  di  esigenze
          istruttorie   o   quando   e'   necessario   integrare   il
          contraddittorio o  assicurare  il  rispetto  di  termini  a
          difesa, la  definizione  del  merito  viene  rinviata,  con
          l'ordinanza  che  dispone  gli  adempimenti  istruttori   o
          l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio  per
          l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza
          da tenersi non oltre trenta giorni. Al fine  di  consentire
          lo spedito svolgimento del  giudizio  in  coerenza  con  il
          principio di sinteticita' di cui all'art. 3,  comma  2,  le
          parti contengono le dimensioni del ricorso  e  degli  altri
          atti  difensivi  nei  termini  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio di  Stato,  sentiti  il  Consiglio
          nazionale  forense  e  l'Avvocato  generale  dello   Stato,
          nonche' le associazioni  di  categoria  riconosciute  degli
          avvocati amministrativisti. Con il  medesimo  decreto  sono
          stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni,  puo'
          essere consentito superare i relativi limiti.  Il  medesimo
          decreto,  nella  fissazione  dei  limiti  dimensionali  del
          ricorso e degli atti  difensivi,  tiene  conto  del  valore
          effettivo della controversia, della sua  natura  tecnica  e
          del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti
          dalle  parti.  Dai  suddetti   limiti   sono   escluse   le
          intestazioni e le altre indicazioni formali  dell'atto.  Il
          giudice e' tenuto a esaminare tutte le  questioni  trattate
          nelle pagine rientranti nei  suddetti  limiti;  il  mancato
          esame  delle  suddette  questioni  costituisce  motivo   di
          appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione
          della sentenza di appello. 
              7. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara
          devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti. 
              8.  Il  giudice  decide  interinalmente  sulla  domanda
          cautelare,  anche  se  ordina  adempimenti  istruttori,  se
          concede termini a difesa, o se solleva o  vengono  proposti
          incidenti processuali. 
              8-bis. Il collegio, quando dispone le misure  cautelari
          di cui al  comma  4  dell'art.  119,  ne  puo'  subordinare
          l'efficacia, anche qualora  dalla  decisione  non  derivino
          effetti irreversibili,  alla  prestazione,  anche  mediante
          fideiussione, di una cauzione  di  importo  commisurato  al
          valore dell'appalto e comunque non inferiore allo  0,5  per
          cento del suddetto valore. Tali misure  sono  disposte  per
          una  durata  non  superiore   a   sessanta   giorni   dalla
          pubblicazione  della  relativa  ordinanza,  fermo  restando
          quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 119. 
              9. Il Tribunale amministrativo  regionale  deposita  la
          sentenza con la quale definisce il  giudizio  entro  trenta
          giorni  dall'udienza  di  discussione,  ferma  restando  la
          possibilita'  di  chiedere  l'immediata  pubblicazione  del
          dispositivo entro due giorni. 
              10. Tutti gli atti  di  parte  e  i  provvedimenti  del
          giudice devono essere sintetici e la sentenza  e'  redatta,
          ordinariamente, nelle forme di cui all' art. 74. 
              11. Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10 si applicano
          anche nel giudizio  di  appello  innanzi  al  Consiglio  di
          Stato, proposto avverso la sentenza o  avverso  l'ordinanza
          cautelare, e nei giudizi di revocazione  o  opposizione  di
          terzo.  La  parte  puo'   proporre   appello   avverso   il
          dispositivo, al fine  di  ottenerne  la  sospensione  prima
          della pubblicazione della sentenza.".