Art. 41
Misure per il contrasto all'abuso del processo
1. All'art. 26 dell'allegato 1 (Codice del processo amministrativo)
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «In ogni
caso, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi' condannare la parte
soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma
equitativamente determinata, (( comunque non superiore al doppio
delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente
infondati»; ))
b) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119,
lettera a), e 120 l'importo della sanzione pecuniaria puo' essere
elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove
superiore al suddetto limite.».
Riferimenti normativi
Si riporta il testo dell'art. 26 dell'Allegato 1 al
citato decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 26. - Spese di giudizio.
1. Quando emette una decisione, il giudice provvede
anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91,
92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo
anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e
sinteticita' di cui all'art. 3, comma 2. In ogni caso, il
giudice, anche d'ufficio, puo' altresi' condannare la parte
soccombente al pagamento, in favore della controparte, di
una somma equitativamente determinata, comunque non
superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di
motivi manifestamente infondati.
2. Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente
al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non
inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del
contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del
giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito
temerariamente in giudizio. Nelle controversie in materia
di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120
l'importo della sanzione pecuniaria puo' essere elevato
fino all'uno per cento del valore del contratto, ove
superiore al suddetto limite. Al gettito delle sanzioni
previste dal presente comma si applica l'art. 15 delle
norme di attuazione.".