Art. 43 
 
 
              Disposizioni in tema di informatizzazione 
                       del processo contabile 
 
  1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono essere svolti con
modalita' informatiche e telematiche e i  relativi  atti  processuali
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti  di  legge,  purche'  sia
garantita la riferibilita' soggettiva, l'integrita' dei  contenuti  e
la riservatezza  dei  dati  personali,  in  conformita'  ai  principi
stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  successive
modificazioni.  Le  relative  regole  tecniche  e  procedurali   sono
stabilite con i decreti di cui all'art. 20 bis del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221. 
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 16, 16-ter e 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221,  in  base  alle  indicazioni  tecniche,  operative  e  temporali
stabilite con i decreti di cui al comma 1. 
  3. Il pubblico ministero  contabile  puo'  effettuare,  secondo  le
regole stabilite con i decreti di cui al comma  1,  le  notificazioni
previste dall'ordinamento direttamente  ad  uno  degli  indirizzi  di
posta  elettronica   certificata   di   cui   all'art.   16-ter   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante
          "Codice dell'amministrazione digitale", e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              Si  riporta  il  testo  degli  articoli   16,   16-ter,
          16-quater e 20-bis  del  citato  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179: 
              "Art. 16. - Biglietti di cancelleria,  comunicazioni  e
          notificazioni per via telematica. 
              1. All'art. 136, primo comma, del codice  di  procedura
          civile, le parole: «in carta non bollata» sono soppresse. 
              2. All'art.  149-bis,  secondo  comma,  del  codice  di
          procedura civile, dopo le parole: «pubblici  elenchi»  sono
          inserite  le  seguenti:  «o   comunque   accessibili   alle
          pubbliche amministrazioni». 
              3. All'art. 45 delle disposizioni per l'attuazione  del
          codice di procedura civile e disposizioni transitorie  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al primo comma sono  premesse  le  seguenti  parole:
          «Quando viene redatto su supporto cartaceo»; 
              b) al secondo comma le parole: «Esse  contengono»  sono
          sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»; 
              c) al secondo comma le parole: «ed il nome delle parti»
          sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed  il
          testo integrale del provvedimento comunicato»; 
              d) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: «Quando
          viene trasmesso a mezzo posta  elettronica  certificata  il
          biglietto di cancelleria e'  costituito  dal  messaggio  di
          posta  elettronica  certificata,  formato  ed  inviato  nel
          rispetto della normativa, anche regolamentare,  concernente
          la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.». 
              4.  Nei  procedimenti  civili  le  comunicazioni  e  le
          notificazioni a  cura  della  cancelleria  sono  effettuate
          esclusivamente per via telematica  all'indirizzo  di  posta
          elettronica certificata risultante da  pubblici  elenchi  o
          comunque  accessibili   alle   pubbliche   amministrazioni,
          secondo la normativa, anche regolamentare,  concernente  la
          sottoscrizione,  la  trasmissione  e   la   ricezione   dei
          documenti informatici. Allo stesso modo si procede  per  le
          notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli
          articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e  151,  comma  2,  del
          codice di procedura penale. La relazione  di  notificazione
          e' redatta in forma automatica dai sistemi  informatici  in
          dotazione alla cancelleria. 
              5. La notificazione o comunicazione che  contiene  dati
          sensibili e' effettuata solo per estratto  con  contestuale
          messa  a  disposizione,  sul  sito   internet   individuato
          dall'amministrazione,   dell'atto    integrale    cui    il
          destinatario accede mediante gli strumenti di cui  all'art.
          64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti  per  i
          quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo
          di posta elettronica certificata, che non hanno  provveduto
          ad istituire  o  comunicare  il  predetto  indirizzo,  sono
          eseguite esclusivamente mediante deposito  in  cancelleria.
          Le stesse modalita' si adottano nelle  ipotesi  di  mancata
          consegna del messaggio di posta elettronica certificata per
          cause imputabili al destinatario. 
              7. Nei procedimenti civili nei quali  sta  in  giudizio
          personalmente  la  parte  il   cui   indirizzo   di   posta
          elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la
          stessa  puo'  indicare  l'indirizzo  di  posta  elettronica
          certificata al quale  vuole  ricevere  le  comunicazioni  e
          notificazioni relative al procedimento.  In  tale  caso  le
          comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria,  si
          effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6  e
          8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche
          amministrazioni  che   stanno   in   giudizio   avvalendosi
          direttamente   di   propri   dipendenti   sono   effettuate
          esclusivamente  agli   indirizzi   di   posta   elettronica
          comunicati a norma del comma 12. 
              8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma
          4  per  causa   non   imputabile   al   destinatario,   nei
          procedimenti civili si applicano l'art. 136, terzo comma, e
          gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura  civile
          e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e
          seguenti del codice di procedura penale. 
              9. Le disposizioni  dei  commi  da  4  a  8  acquistano
          efficacia: 
              a) a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a
          cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori,
          nei procedimenti civili pendenti  dinanzi  ai  tribunali  e
          alle corti d'appello che,  alla  predetta  data  sono  gia'
          stati  individuati  dai   decreti   ministeriali   previsti
          dall'art. 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112 convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133; 
              b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di
          cui alla lettera a), per  i  procedimenti  civili  pendenti
          dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data
          di entrata in vigore del presente decreto  non  sono  stati
          individuati dai decreti ministeriali previsti dall'art. 51,
          comma  2,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133; 
              c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di
          cui ai commi 4 e  7,  dirette  a  destinatari  diversi  dai
          difensori  nei  procedimenti  civili  pendenti  dinanzi  ai
          tribunali ed alle corti di appello; 
              c-bis)  a  decorrere  dal  15  dicembre  2014  per   le
          notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli
          articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e  151,  comma  2,  del
          codice di procedura  penale  nei  procedimenti  dinanzi  ai
          tribunali e alle corti di appello; 
              d) a decorrere dal  quindicesimo  giorno  successivo  a
          quello della pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per  gli
          uffici giudiziari  diversi  dai  tribunali  e  dalle  corti
          d'appello. 
              10.  Con  uno  o  piu'  decreti   aventi   natura   non
          regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale  dello  Stato,
          il Consiglio nazionale forense  e  i  consigli  dell'ordine
          degli avvocati interessati, il  Ministro  della  giustizia,
          previa verifica, accerta la funzionalita'  dei  servizi  di
          comunicazione, individuando: 
              a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e  dalle
          corti  di  appello  nei  quali  trovano   applicazione   le
          disposizioni del presente articolo; 
              b) gli uffici giudiziari in cui le stesse  disposizioni
          operano   per   le   notificazioni   a   persona    diversa
          dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149,
          150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. 
              11. I commi da 1 a 4 dell'art. 51 del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati. 
              12.  Al   fine   di   favorire   le   comunicazioni   e
          notificazioni   per   via   telematica    alle    pubbliche
          amministrazioni,  le  amministrazioni  pubbliche   di   cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero
          della giustizia, con le regole tecniche adottate  ai  sensi
          dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29  dicembre  2009,
          n. 193,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014 l'indirizzo
          di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto
          dal decreto del Presidente  della  Repubblica  11  febbraio
          2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere  le
          comunicazioni  e  notificazioni.   L'elenco   formato   dal
          Ministero della giustizia  e'  consultabile  esclusivamente
          dagli  uffici  giudiziari,  dagli   uffici   notificazioni,
          esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. 
              13. In caso di mancata comunicazione entro  il  termine
          di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8. 
              14. All'art. 40  del  testo  unico  delle  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia  di   spese   di
          giustizia,  di  cui  al  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma  1-bis  e'
          aggiunto, in fine, il seguente: 
              «1-ter. L'importo del diritto di  copia,  aumentato  di
          dieci volte, e' dovuto per gli atti comunicati o notificati
          in cancelleria nei  casi  in  cui  la  comunicazione  o  la
          notificazione al destinatario non si e' resa possibile  per
          causa a lui imputabile.». 
              15. Per l'adeguamento dei sistemi informativi  hardware
          e software presso gli  uffici  giudiziari  nonche'  per  la
          manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri  connessi
          alla formazione del personale amministrativo e' autorizzata
          la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno  2012  e  di  euro
          1.500.000 a decorrere dall'anno 2013. 
              16. Al relativo onere si provvede con quota parte delle
          maggiori   entrate   derivanti   dall'applicazione    delle
          disposizioni di cui all'art. 28, comma 2,  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183, che sono  conseguentemente  iscritte
          nello stato di previsione dell'entrata  ed  in  quello  del
          Ministero della giustizia. 
              17.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              17-bis. Le disposizioni di cui a i commi 4, 6, 7, 8, 12
          e 13 si applicano anche nel processo amministrativo." 
              "Art. 16-ter. - Pubblici elenchi  per  notificazioni  e
          comunicazioni. 
              1. A decorrere dal 15  dicembre  2013,  ai  fini  della
          notificazione e comunicazione degli atti in materia civile,
          penale, amministrativa e stragiudiziale  si  intendono  per
          pubblici elenchi quelli previsti dagli  articoli  4  e  16,
          comma  12,  del  presente   decreto;   dall'art.   16   del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  dall'art.
          6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  nonche'
          il registro generale degli indirizzi  elettronici,  gestito
          dal Ministero della giustizia." 
              "Art. 16-quater. -  Modifiche  alla  legge  21  gennaio
          1994, n. 53. 
              1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 2, comma 1, dopo le  parole:  «all'art.  1»
          sono inserite le seguenti: «effettuata a mezzo del servizio
          postale»; 
              b) all'art. 3, comma 1,  alinea,  le  parole:  «di  cui
          all'art. 1  deve»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «che
          procede a norma dell'art. 2 deve»; 
              c) all'art. 3, il comma 3-bis e' abrogato; 
              d) dopo l'art. 3 e' inserito il seguente: 
              «Art.  3-bis.  -  1.  La  notificazione  con  modalita'
          telematica  si  esegue  a  mezzo   di   posta   elettronica
          certificata all'indirizzo risultante da  pubblici  elenchi,
          nel  rispetto   della   normativa,   anche   regolamentare,
          concernente  la  sottoscrizione,  la  trasmissione   e   la
          ricezione dei documenti informatici. La notificazione  puo'
          essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo  di
          posta elettronica certificata del notificante risultante da
          pubblici elenchi. 
              2. Quando l'atto da  notificarsi  non  consiste  in  un
          documento  informatico,  l'avvocato  provvede  ad  estrarre
          copia informatica dell'atto formato su supporto  analogico,
          attestandone la conformita' all'originale a norma dell'art.
          22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82.
          La notifica si esegue  mediante  allegazione  dell'atto  da
          notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. 
              3.  La  notifica  si  perfeziona,   per   il   soggetto
          notificante, nel momento in cui viene generata la  ricevuta
          di accettazione prevista dall'art. 6, comma 1, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e,
          per il destinatario, nel momento in cui viene  generata  la
          ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art.  6,  comma
          2, del decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio
          2005, n. 68. 
              4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la  dizione:
          "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994". 
              5. L'avvocato redige la relazione di  notificazione  su
          documento  informatico  separato,  sottoscritto  con  firma
          digitale ed allegato  al  messaggio  di  posta  elettronica
          certificata. La relazione deve contenere: 
              a) il nome, cognome ed il codice fiscale  dell'avvocato
          notificante; 
              b) gli  estremi  del  provvedimento  autorizzativo  del
          consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto; 
              c) il nome e  cognome  o  la  denominazione  e  ragione
          sociale ed il codice fiscale della parte che  ha  conferito
          la procura alle liti; 
              d) il nome e  cognome  o  la  denominazione  e  ragione
          sociale del destinatario; 
              e) l'indirizzo di posta elettronica certificata  a  cui
          l'atto viene notificato; 
              f)  l'indicazione  dell'elenco  da  cui   il   predetto
          indirizzo e' stato estratto; 
              g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2. 
              6.  Per  le  notificazioni  effettuate  in   corso   di
          procedimento  deve,  inoltre,  essere  indicato   l'ufficio
          giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.»; 
              e) all'art. 4, comma  1,  le  parole:  «a  mezzo  posta
          elettronica certificata, ovvero» sono soppresse; 
              f) all'art. 5, il comma 1 e' abrogato; 
              g) all'art. 6, comma 1, le parole: «la relazione di cui
          all'art. 3» sono sostituite dalle seguenti: «la relazione o
          le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9»; 
              h)  all'art.  8,  dopo  il  comma  4,  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              «4-bis. Le disposizioni del presente  articolo  non  si
          applicano  alle  notifiche   effettuate   a   mezzo   posta
          elettronica certificata.»; 
              i) all'art. 9, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
              «1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito  con
          modalita'  telematiche   dell'atto   notificato   a   norma
          dell'art.  3-bis,  l'avvocato  estrae  copia  su   supporto
          analogico del messaggio di posta  elettronica  certificata,
          dei suoi allegati e della ricevuta  di  accettazione  e  di
          avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai  documenti
          informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art. 23, comma
          1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»; 
              l) all'art. 10, comma  1,  e'  inserito,  in  fine,  il
          seguente periodo: «Quando  l'atto  e'  notificato  a  norma
          dell'art. 3-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo
          precedente si provvede mediante sistemi telematici.». 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,   da
          adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, si procede
          all'adeguamento delle regole tecniche di cui al decreto del
          Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. 
              3.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  acquistano
          efficacia a decorrere dal  quindicesimo  giorno  successivo
          alla   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2. 
              3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano
          alla giustizia amministrativa. 
              "Art. 20-bis. - Informatizzazione  delle  attivita'  di
          controllo e giurisdizionali della Corte dei conti. 
              1. Con decreto del Presidente  della  Corte  dei  conti
          sono  stabilite  le  regole  tecniche  ed   operative   per
          l'adozione  delle  tecnologie  dell'informazione  e   della
          comunicazione nelle attivita' di controllo  e  nei  giudizi
          che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, in attuazione
          dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005,
          n. 82. 
              2. Con il decreto di cui al comma 1 sono  disciplinate,
          in particolare, le modalita' per la tenuta informatica  dei
          registri    previsti    nell'ambito     delle     attivita'
          giurisdizionali e di controllo preventivo di  legittimita',
          nonche' le regole e le  modalita'  di  effettuazione  delle
          comunicazioni e notificazioni  mediante  posta  elettronica
          certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005,
          n.  82.  Fino  alla  data  fissata  con  il   decreto,   le
          notificazioni e le comunicazioni sono effettuate nei modi e
          nelle forme previste dalle disposizioni vigenti. 
              3. Il decreto di cui al comma 1 acquista  efficacia  il
          sessantesimo  giorno  successivo   a   quello   della   sua
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
              4. Dalla data di  cui  al  comma  3  cessano  di  avere
          efficacia le disposizioni di cui all'art.  18  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123. 
              5.  All'attuazione  delle  disposizioni  del   presente
          articolo  si  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a  carico
          del bilancio dello Stato.".