Art. 43
Disposizioni in tema di informatizzazione
del processo contabile
1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono essere svolti con
modalita' informatiche e telematiche e i relativi atti processuali
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purche' sia
garantita la riferibilita' soggettiva, l'integrita' dei contenuti e
la riservatezza dei dati personali, in conformita' ai principi
stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni. Le relative regole tecniche e procedurali sono
stabilite con i decreti di cui all'art. 20 bis del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 16, 16-ter e 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, in base alle indicazioni tecniche, operative e temporali
stabilite con i decreti di cui al comma 1.
3. Il pubblico ministero contabile puo' effettuare, secondo le
regole stabilite con i decreti di cui al comma 1, le notificazioni
previste dall'ordinamento direttamente ad uno degli indirizzi di
posta elettronica certificata di cui all'art. 16-ter del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Riferimenti normativi
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
"Codice dell'amministrazione digitale", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
Si riporta il testo degli articoli 16, 16-ter,
16-quater e 20-bis del citato decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179:
"Art. 16. - Biglietti di cancelleria, comunicazioni e
notificazioni per via telematica.
1. All'art. 136, primo comma, del codice di procedura
civile, le parole: «in carta non bollata» sono soppresse.
2. All'art. 149-bis, secondo comma, del codice di
procedura civile, dopo le parole: «pubblici elenchi» sono
inserite le seguenti: «o comunque accessibili alle
pubbliche amministrazioni».
3. All'art. 45 delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono premesse le seguenti parole:
«Quando viene redatto su supporto cartaceo»;
b) al secondo comma le parole: «Esse contengono» sono
sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»;
c) al secondo comma le parole: «ed il nome delle parti»
sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il
testo integrale del provvedimento comunicato»;
d) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: «Quando
viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il
biglietto di cancelleria e' costituito dal messaggio di
posta elettronica certificata, formato ed inviato nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente
la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.».
4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le
notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate
esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta
elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o
comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni,
secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le
notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli
articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del
codice di procedura penale. La relazione di notificazione
e' redatta in forma automatica dai sistemi informatici in
dotazione alla cancelleria.
5. La notificazione o comunicazione che contiene dati
sensibili e' effettuata solo per estratto con contestuale
messa a disposizione, sul sito internet individuato
dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il
destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'art.
64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i
quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo
di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto
ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono
eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Le stesse modalita' si adottano nelle ipotesi di mancata
consegna del messaggio di posta elettronica certificata per
cause imputabili al destinatario.
7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio
personalmente la parte il cui indirizzo di posta
elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la
stessa puo' indicare l'indirizzo di posta elettronica
certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e
notificazioni relative al procedimento. In tale caso le
comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si
effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e
8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche
amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi
direttamente di propri dipendenti sono effettuate
esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica
comunicati a norma del comma 12.
8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma
4 per causa non imputabile al destinatario, nei
procedimenti civili si applicano l'art. 136, terzo comma, e
gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile
e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e
seguenti del codice di procedura penale.
9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano
efficacia:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a
cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori,
nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e
alle corti d'appello che, alla predetta data sono gia'
stati individuati dai decreti ministeriali previsti
dall'art. 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di
cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti
dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data
di entrata in vigore del presente decreto non sono stati
individuati dai decreti ministeriali previsti dall'art. 51,
comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133;
c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di
cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai
difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai
tribunali ed alle corti di appello;
c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le
notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli
articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del
codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai
tribunali e alle corti di appello;
d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli
uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti
d'appello.
10. Con uno o piu' decreti aventi natura non
regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato,
il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine
degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia,
previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di
comunicazione, individuando:
a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle
corti di appello nei quali trovano applicazione le
disposizioni del presente articolo;
b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni
operano per le notificazioni a persona diversa
dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149,
150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.
11. I commi da 1 a 4 dell'art. 51 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.
12. Al fine di favorire le comunicazioni e
notificazioni per via telematica alle pubbliche
amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero
della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi
dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014 l'indirizzo
di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le
comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal
Ministero della giustizia e' consultabile esclusivamente
dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni,
esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.
13. In caso di mancata comunicazione entro il termine
di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8.
14. All'art. 40 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis e'
aggiunto, in fine, il seguente:
«1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di
dieci volte, e' dovuto per gli atti comunicati o notificati
in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la
notificazione al destinatario non si e' resa possibile per
causa a lui imputabile.».
15. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware
e software presso gli uffici giudiziari nonche' per la
manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi
alla formazione del personale amministrativo e' autorizzata
la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012 e di euro
1.500.000 a decorrere dall'anno 2013.
16. Al relativo onere si provvede con quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 28, comma 2, della legge 12
novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte
nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del
Ministero della giustizia.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
17-bis. Le disposizioni di cui a i commi 4, 6, 7, 8, 12
e 13 si applicano anche nel processo amministrativo."
"Art. 16-ter. - Pubblici elenchi per notificazioni e
comunicazioni.
1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della
notificazione e comunicazione degli atti in materia civile,
penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per
pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16,
comma 12, del presente decreto; dall'art. 16 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'art.
6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche'
il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito
dal Ministero della giustizia."
"Art. 16-quater. - Modifiche alla legge 21 gennaio
1994, n. 53.
1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 1, dopo le parole: «all'art. 1»
sono inserite le seguenti: «effettuata a mezzo del servizio
postale»;
b) all'art. 3, comma 1, alinea, le parole: «di cui
all'art. 1 deve» sono sostituite dalle seguenti: «che
procede a norma dell'art. 2 deve»;
c) all'art. 3, il comma 3-bis e' abrogato;
d) dopo l'art. 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - 1. La notificazione con modalita'
telematica si esegue a mezzo di posta elettronica
certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi,
nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo'
essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di
posta elettronica certificata del notificante risultante da
pubblici elenchi.
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un
documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre
copia informatica dell'atto formato su supporto analogico,
attestandone la conformita' all'originale a norma dell'art.
22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da
notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto
notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta
di accettazione prevista dall'art. 6, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e,
per il destinatario, nel momento in cui viene generata la
ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art. 6, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68.
4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione:
"notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994".
5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su
documento informatico separato, sottoscritto con firma
digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica
certificata. La relazione deve contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato
notificante;
b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del
consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto;
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione
sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito
la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione
sociale del destinatario;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui
l'atto viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto
indirizzo e' stato estratto;
g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di
procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio
giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.»;
e) all'art. 4, comma 1, le parole: «a mezzo posta
elettronica certificata, ovvero» sono soppresse;
f) all'art. 5, il comma 1 e' abrogato;
g) all'art. 6, comma 1, le parole: «la relazione di cui
all'art. 3» sono sostituite dalle seguenti: «la relazione o
le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9»;
h) all'art. 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il
seguente:
«4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta
elettronica certificata.»;
i) all'art. 9, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con
modalita' telematiche dell'atto notificato a norma
dell'art. 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto
analogico del messaggio di posta elettronica certificata,
dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di
avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai documenti
informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art. 23, comma
1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;
l) all'art. 10, comma 1, e' inserito, in fine, il
seguente periodo: «Quando l'atto e' notificato a norma
dell'art. 3-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo
precedente si provvede mediante sistemi telematici.».
2. Con decreto del Ministro della giustizia, da
adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, si procede
all'adeguamento delle regole tecniche di cui al decreto del
Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano
efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2.
3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano
alla giustizia amministrativa.
"Art. 20-bis. - Informatizzazione delle attivita' di
controllo e giurisdizionali della Corte dei conti.
1. Con decreto del Presidente della Corte dei conti
sono stabilite le regole tecniche ed operative per
l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione nelle attivita' di controllo e nei giudizi
che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, in attuazione
dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinate,
in particolare, le modalita' per la tenuta informatica dei
registri previsti nell'ambito delle attivita'
giurisdizionali e di controllo preventivo di legittimita',
nonche' le regole e le modalita' di effettuazione delle
comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica
certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82. Fino alla data fissata con il decreto, le
notificazioni e le comunicazioni sono effettuate nei modi e
nelle forme previste dalle disposizioni vigenti.
3. Il decreto di cui al comma 1 acquista efficacia il
sessantesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
4. Dalla data di cui al comma 3 cessano di avere
efficacia le disposizioni di cui all'art. 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
5. All'attuazione delle disposizioni del presente
articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.".