(( Art. 21 bis
(Istituzione dell'ufficio del giudice di pace di Ostia e ripristino
dell'ufficio del giudice di pace di Barra)
1. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) la tabella A e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1
del presente decreto;
b) la tabella B e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2
del presente decreto.
2. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, la tabella A e' sostituita
dalla tabella di cui all'allegato 3 del presente decreto.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio
superiore della magistratura, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono determinate le piante organiche del personale di
magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace di Ostia e di
Barra e sono altresi' apportate le necessarie variazioni alle piante
organiche degli altri uffici del giudice di pace.
4. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la procedura di trasferimento dei magistrati
onorari destinati agli uffici del giudice di pace di Ostia e di
Barra.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono determinate le piante
organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di
pace di Ostia e di Barra e sono altresi' apportate le necessarie
variazioni alle piante
organiche degli altri uffici del giudice di pace.
6. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo degli
uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra si provvede mediante
le ordinarie procedure di trasferimento. A coloro i quali, alla data
di acquisto di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, prestavano servizio
presso gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra, e'
attribuita preferenza assoluta ai fini del trasferimento previsto dal
presente comma.
7. Con decreto del Ministro della giustizia e' fissata la data di
inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia e
di Barra.
8. Gli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra sono
competenti per i procedimenti civili e penali introdotti
successivamente alla data di cui al comma 7. I procedimenti penali si
considerano introdotti dal momento in cui la notizia di reato e'
acquisita o e' pervenuta agli uffici del pubblico ministero.
9. Per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace
di Ostia e di Barra e' autorizzata la spesa di euro 317.000 a
decorrere dall'anno 2015. ))
Riferimenti normativi
La legge 21 novembre 1991, n. 374, reca: "Istituzione
del giudice di pace".
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle
circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre
2011, n. 148):
"Art. 1. Riduzione degli uffici del giudice di pace
1. Sono soppressi gli uffici del giudice di pace di cui
alla tabella A allegata al presente decreto.
2. Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai
sensi del comma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici
di cui alla tabella B allegata al presente decreto.".