(( Art. 21 bis 
 
(Istituzione dell'ufficio del giudice di pace di Ostia  e  ripristino
             dell'ufficio del giudice di pace di Barra) 
 
  1. Al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) la tabella A e' sostituita dalla tabella di cui  all'allegato  1
del presente decreto; 
  b) la tabella B e' sostituita dalla tabella di cui  all'allegato  2
del presente decreto. 
  2. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, la tabella A e'  sostituita
dalla tabella di cui all'allegato 3 del presente decreto. 
  3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito  il  Consiglio
superiore della magistratura, da adottare entro novanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono  determinate  le  piante  organiche  del  personale  di
magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace di Ostia e  di
Barra e sono altresi' apportate le necessarie variazioni alle  piante
organiche degli altri uffici del giudice di pace. 
  4. Il Consiglio superiore della magistratura definisce,  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente  decreto,  la  procedura  di  trasferimento  dei  magistrati
onorari destinati agli uffici del giudice  di  pace  di  Ostia  e  di
Barra. 
  5. Con decreto del Ministro  della  giustizia,  da  adottare  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  determinate   le   piante
organiche del personale amministrativo degli uffici  del  giudice  di
pace di Ostia e di Barra e  sono  altresi'  apportate  le  necessarie
variazioni alle piante 
  organiche degli altri uffici del giudice di pace. 
  6. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo  degli
uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra si  provvede  mediante
le ordinarie procedure di trasferimento. A coloro i quali, alla  data
di acquisto di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 7 settembre 2012,  n.  156,  prestavano  servizio
presso gli uffici del giudice  di  pace  di  Ostia  e  di  Barra,  e'
attribuita preferenza assoluta ai fini del trasferimento previsto dal
presente comma. 
  7. Con decreto del Ministro della giustizia e' fissata la  data  di
inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia  e
di Barra. 
  8. Gli uffici del  giudice  di  pace  di  Ostia  e  di  Barra  sono
competenti  per   i   procedimenti   civili   e   penali   introdotti
successivamente alla data di cui al comma 7. I procedimenti penali si
considerano introdotti dal momento in cui  la  notizia  di  reato  e'
acquisita o e' pervenuta agli uffici del pubblico ministero. 
  9. Per le spese di funzionamento degli uffici del giudice  di  pace
di Ostia e di Barra  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro  317.000  a
decorrere dall'anno 2015. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La legge 21 novembre 1991, n. 374,  reca:  "Istituzione
          del giudice di pace". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del   decreto
          legislativo 7  settembre  2012,  n.  156  (Revisione  delle
          circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace,  a
          norma dell'articolo 1, comma 2, della  legge  14  settembre
          2011, n. 148): 
                "Art. 1. Riduzione degli uffici del giudice di pace 
              1. Sono soppressi gli uffici del giudice di pace di cui
          alla tabella A allegata al presente decreto. 
              2. Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai
          sensi del comma 1 sono attribuite ai corrispondenti  uffici
          di cui alla tabella B allegata al presente decreto.".