Art. 28 
 
 
                    Misure urgenti per migliorare 
                    la funzionalita' aeroportuale 
 
  1. Per gli anni 2015, 2016 e 2017 le indennita'  di  volo  previste
dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione
del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennita'  di  cui  al
periodo precedente concorrono alla determinazione della  retribuzione
pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 28 milioni di euro  per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede, quanto a 6 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  7,  comma  1,  del
decreto legislativo 25 luglio 1997, n.  250  come  determinata  dalla
Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, quanto  a  14
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016  e  2017  mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  11-decies
del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,   convertito   con
modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto a 8 milioni
di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro per l'anno 2016  mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,  comma
5, del decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al
Fondo per interventi strutturali di politica economica,  quanto  a  4
milioni   di   euro    per    l'anno    2016    mediante    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma  616  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, con  riferimento  al  fondo  iscritto
nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e quanto a 8 milioni  di  euro  per  l'anno  2017  mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista di  cui  all'articolo
2, comma 3 del Decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451 convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  1999,  n.  40,  e  successive
modificazioni. 
  3. Al (( quarto comma )) dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976,
n. 324, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tale  diritto  non
e' dovuto per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che,  ((
avendo  base  operativa  ))  in  un  determinato  aeroporto,   devono
raggiungere un altro aeroporto per prendere servizio (crew must  go),
sia per i membri degli equipaggi  delle  compagnie  aeree  che  hanno
terminato il servizio  in  un  determinato  aeroporto  e  che  devono
tornare  in  un  altro  aeroporto,  assegnato  dalla   compagnia   di
appartenenza quale propria base operativa (crew returning  to  base),
purche'  in  possesso  di  attestazione  rilasciata   dalla   propria
compagnia aerea che certifichi  che  il  viaggio  e'  effettuato  per
motivi di servizio». 
  4.  Nel  quadro  delle  attivita'  volte  alla   razionalizzazione,
efficientamento e riduzione degli oneri  a  carico  dello  Stato  per
l'espletamento dei servizi aeroportuali negli aeroporti civili ed  in
quelli aperti al traffico civile, il servizio di pronto  soccorso  e'
assicurato con oneri a  carico  del  gestore  dell'aeroporto  che  ha
sottoscritto la convenzione con ENAC per  la  gestione  totale  dello
scalo. 
  5. In via transitoria gli oneri  relativi  al  servizio  di  pronto
soccorso negli aeroporti a diretta gestione dello Stato  rimangono  a
carico  del  Ministero  della  salute  fino  a  quando  le   previste
convenzioni per la gestione totale stipulate  con  l'ENAC  non  siano
approvate dai Ministeri competenti. 
  6. Per il periodo antecedente alla stipula della convenzione tra il
Ministero della Salute,  l'ENAC  e  i  gestori  aeroportuali  per  lo
svolgimento del servizio di pronto soccorso  aeroportuale,  in  tutti
gli aeroporti in cui il predetto servizio sia  stato  assicurato  dal
Ministero della salute sulla base  di  apposita  convenzione  con  la
Croce Rossa Italiana, secondo le modalita'  di  cui  al  decreto  del
Ministro della sanita' e del Ministro dei trasporti 12 febbraio 1988,
pubblicato nella gazzetta ufficiale 7 giugno 1988, n. 132, gli  oneri
connessi allo svolgimento del servizio medesimo  rimangono  a  carico
del bilancio del Ministero stesso. 
  7. Al fine di definire un livello uniforme  nello  svolgimento  del
servizio sono elaborate a cura dell'ENAC, entro e  non  oltre  il  31
ottobre 2014,  ((  previo  parere  del  Ministero  della  salute,  ))
apposite linee guida per i gestori aeroportuali  con  le  quali  sono
individuati i  requisiti  minimi  del  servizio  di  pronto  soccorso
sanitario da assicurare negli aeroporti nazionali. 
  8. Al Codice della navigazione,  approvato  con  Regio  decreto  30
marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 691-bis, quarto comma, primo periodo, sopprimere le
parole: «(( , se del caso, ))» e, dopo le parole «del Ministero della
difesa», aggiungere le seguenti:  «anche  al  fine  di  garantire  un
livello di sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione aerea
equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea»; 
  b) dopo l'articolo 733, e' inserito il seguente: 
  «Art. 733-bis (Funzioni del personale addetto al comando alla guida
e al pilotaggio di aeromobili e del personale addetto alla  fornitura
dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale). - I
compiti, le  attribuzioni  e  le  relative  procedure  operative  del
personale di volo di cui all'articolo 732, primo comma,  lettera  a),
nonche' del personale non di volo  di  cui  all'articolo  733,  primo
comma, lettera a),  e  del  personale  militare  quando  fornisce  il
servizio di navigazione aerea per il traffico  aereo  generale,  sono
disciplinati dalla normativa europea, nonche' dalla normativa tecnica
nazionale adottata dall'ENAC  ai  sensi  degli  articoli  687,  primo
comma, e 690, primo e secondo comma, nonche'  dai  manuali  operativi
dei fornitori di servizi della  navigazione  aerea,  dell'Aeronautica
Militare e degli operatori aerei.». 
  (( 8-bis.  Al  fine  di  assicurare  il  mantenimento  dei  livelli
occupazionali  e  dei  collegamenti  internazionali  occorrenti  allo
sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate,  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, promuove la  definizione  di  nuovi
accordi bilaterali del  trasporto  aereo  o  la  modifica  di  quelli
vigenti. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi  bilaterali
o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per  l'aviazione
civile, al fine di garantire la massima accessibilita' internazionale
e intercontinentale  diretta,  rilascia,  nel  rispetto  delle  norme
europee e previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti,  ai  vettori  che  ne   fanno   richiesta   autorizzazioni
temporanee, incluse le autorizzazioni per le quinte liberta' relative
a voli per trasporto di passeggeri e di merci, la cui  validita'  non
puo' essere inferiore  a  diciotto  mesi,  eventualmente  rinnovabili
nelle more del perfezionamento dei relativi accordi bilaterali. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo  7  del  decreto  legislativo  25
          luglio 1997, n. 250 "Istituzione  dell'Ente  nazionale  per
          l'aviazione civile (E.N.A.C.)", pubblicato nella Gazz. Uff.
          31 luglio 1997, n. 177. 
              "Articolo 7. Fonti di finanziamento. 
              1. Le entrate dell'E.N.A.C. sono costituite da: 
              a)  i  trasferimenti  da  parte  dello  Stato  connessi
          all'espletamento dei compiti previsti dal presente  decreto
          ed all'attuazione del contratto di  programma,  nel  limite
          delle somme iscritte nei capitoli dello stato di previsione
          del Ministero dei trasporti  e  della  navigazione  per  il
          triennio 1997-1999, individuati con  decreto  del  Ministro
          dei trasporti e  della  navigazione,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro. A decorrere dall'anno 2000 si provvede
          mediante inserimento delle apposite voci  nella  tabella  C
          della legge finanziaria annuale; 
              b) le tariffe per le prestazioni di  servizi  stabilite
          con  apposito  regolamento,  deliberato  dal  consiglio  di
          amministrazione ed approvato con decreto del  Ministro  dei
          trasporti e della navigazione, di concerto con il  Ministro
          del tesoro; 
              c) i proventi previsti dall'articolo 7 della  legge  22
          agosto 1985,  n.  449,  come  successivamente  integrata  e
          modificata; 
              d) proventi derivanti da entrate diverse. 
              Si riporta l'articolo 11-decies  del  decreto-legge  30
          settembre 2005, n. 203 "Misure  di  contrasto  all'evasione
          fiscale e disposizioni  urgenti  in  materia  tributaria  e
          finanziaria", convertito con modificazioni  dalla  legge  2
          dicembre 2005, n. 248, D.L. 30-9-2005  n.  203,  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2005, n. 230. 
              "Articolo   11-decies.   Competitivita'   del   sistema
          aeroportuale. 
              1.  Al  fine  di  incrementare  la   competitivita'   e
          razionalizzare il sistema del trasporto aereo nazionale,  i
          canoni   di   concessione    demaniale,    istituiti    dal
          decreto-legge 28  giugno  1995,  n.  251,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3  agosto  1995,  n.  351,  sono
          ridotti del 75 per cento fino alla data di introduzione del
          sistema di determinazione dei diritti aeroportuali  di  cui
          all'articolo 11-nonies del presente decreto. 
              2. Fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di
          cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, secondo le  modalita'
          previste nel comma  10  dell'articolo  10  della  legge  24
          dicembre  1993,  n.  537,  come  sostituito   dall'articolo
          11-nonies del  presente  decreto,  la  misura  dei  diritti
          aeroportuali attualmente in vigore  e'  ridotta  in  misura
          pari all'importo della riduzione dei  canoni  demaniali  di
          cui al comma 1  del  presente  articolo.  Detta  misura  e'
          ulteriormente ridotta del 10 per cento per  i  gestori  che
          non  adottano  un  sistema   di   contabilita'   analitica,
          certificato  da  societa'  di  revisione   contabile,   che
          consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei
          ricavi e  dei  costi  di  competenza  afferenti  a  ciascun
          singolo servizio. 
              3. Alle minori entrate  derivanti  dall'attuazione  del
          presente  articolo,  valutate  in  42  milioni  di  euro  a
          decorrere   dall'anno   2006,   si   provvede   ai    sensi
          dell'articolo 12.". 
              Si riporta l'articolo 10, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, "Disposizioni urgenti in materia fiscale e di
          finanza pubblica",  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 27 dicembre 2004, n. 307, pubblicato nella Gazz. Uff.
          29 novembre 2004, n. 280. 
              "Articolo  10.  Proroga  di  termini  in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi. 
              1.  Al  decreto-legge  30  settembre  2003,   n.   269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti ulteriori modifiche: 
              a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30
          dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»  e:
          «terza  rata»,  sono  sostituite,  rispettivamente,   dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
              b) nell'allegato 1,  ultimo  periodo,  le  parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
              c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole:  «30  giugno
          2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
          della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
          oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
          abbiano dettato una diversa disciplina. 
              3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del  decreto-legge
          12 luglio 2004,  n.  168,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  luglio  2004,  n.   191,   e   successive
          modificazioni, e' abrogato. 
              4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.". 
              Si riporta l'articolo 2,  comma  616,  della  legge  24
          dicembre 2007 "Disposizioni per la formazione del  bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge   finanziaria
          2008)", pubblicata nella Gazz. Uff. 28  dicembre  2007,  n.
          300, S.O.: 
              "616. In relazione a quanto  disposto  dal  comma  615,
          negli stati di previsione dei Ministeri di cui al  medesimo
          comma sono  istituiti  appositi  fondi  da  ripartire,  con
          decreti  del  Ministro  competente,  nel   rispetto   delle
          finalita' stabilite dalle stesse disposizioni legislative. 
              Si riporta l'articolo 2 del decreto-legge  28  dicembre
          1998, n. 451  "Disposizioni  urgenti  per  gli  addetti  ai
          settori     del     trasporto     pubblico     locale     e
          dell'autotrasporto", convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 26 febbraio 1999, n. 40, pubblicato nella Gazz.  Uff.
          29 dicembre  1998,  n.  302  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni, dall'art. 1, L.  26  febbraio  1999,  n.  40
          (Gazz. Uff. 27 febbraio 1999, n. 48): 
              "Articolo   2.   Oneri   indiretti   in   materia    di
          autotrasporto. 
              1. Gli importi di cui  all'articolo  3,  comma  2,  del
          decreto-legge 8 agosto  1996,  n.  437  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, recante
          disposizioni fiscali per le  imprese  di  autotrasporto  di
          cose per conto di terzi, sono elevati rispettivamente a  L.
          35.500 e L. 71.000  per  il  periodo  di  imposta  relativo
          all'anno 1998. Il relativo onere e' determinato in lire  41
          miliardi per l'anno 1999. 
              1-bis. Gli importi di  cui  al  comma  1  sono  fissati
          annualmente con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri nei limiti delle  risorse  finanziarie  stanziate,
          tenendo conto anche dell'adeguamento dei  predetti  importi
          alle variazioni dell'indice dei prezzi al  consumo  per  le
          famiglie  di  operai   ed   impiegati   relativo   all'anno
          precedente. 
              2. I premi INAIL per  i  dipendenti  delle  imprese  di
          autotrasporto in conto di terzi sono ridotti  per  il  1999
          nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti
          dall'applicazione del  presente  articolo  sono  rimborsati
          all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno  1999,
          dietro presentazione di apposita rendicontazione . 
              3. Per l'anno 1998 e' assegnato  al  comitato  centrale
          per l'albo degli autotrasportatori l'importo  di  lire  140
          miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999,  per  la
          protezione   ambientale   e   per   la   sicurezza    della
          circolazione,  anche  con  riferimento  all'utilizzo  delle
          infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
          con gli enti gestori delle stesse.  Entro  il  31  dicembre
          1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
          al Parlamento una relazione  sull'attuazione  del  presente
          comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
          trenta giorni dalla data di pubblicazione  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  emana  con   apposita
          direttiva norme  per  dare  attuazione  ad  un  sistema  di
          riduzione  compensata  di  pedaggi   autostradali   e   per
          interventi di protezione ambientale, al fine di  consentire
          l'utilizzo  delle  risorse  di  cui  al  presente  articolo
          tenendo  conto  dei   criteri   definiti   con   precedenti
          interventi legislativi in materia. 
              4. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari complessivamente a  lire  140  miliardi  per
          l'anno  1998  e  lire  81  miliardi  per  l'anno  1999,  si
          provvede, quanto a  lire  140  miliardi  per  l'anno  1998,
          mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   1998-2000,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente «Fondo speciale» dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica,   per   l'anno   1998,   all'uopo   parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dei
          trasporti e della navigazione; quanto a lire  81  miliardi,
          per l'anno 1999, mediante  corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          parte corrente «Fondo speciale» dello stato  di  previsione
          del  Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica,  per   l'anno   1999,   all'uopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero dei trasporti e della navigazione.". 
              Si riporta l'articolo 5 della legge 5 maggio  1976,  n.
          324, "Nuove norme in materia di  diritti  per  l'uso  degli
          aeroporti aperti  al  traffico  aereo  civile",  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 31 maggio 1976, n. 142: 
              "Articolo 5. Il diritto  per  l'imbarco  passeggeri  in
          voli  internazionali  e'  fissato  in  L.  2.000  per  ogni
          passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri. 
              Il diritto per l'imbarco dei passeggeri in voli interni
          e' stabilito con decreto del  Ministro  dei  trasporti;  in
          sede di prima applicazione, tale diritto e' fissato  in  L.
          5.000 per ogni passeggero. 
              Il  diritto  non  e'  dovuto  quando   trattasi   della
          continuazione di un  viaggio  interrotto  e  l'interruzione
          dipenda dalla necessita' di cambiare aeromobile o  comunque
          da una causa estranea alla volonta' del passeggero. 
              Tale diritto non e' dovuto, inoltre, per i bambini fino
          a due anni, mentre e' ridotto alla meta' per i bambini fino
          a dodici anni. 
              Tale diritto non e' dovuto per i membri degli equipaggi
          delle compagnie aeree che,  avendo  base  operativa  in  un
          determinato  aeroporto,   devono   raggiungere   un   altro
          aeroporto per prendere servizio (crew must go), sia  per  i
          membri degli equipaggi  delle  compagnie  aeree  che  hanno
          terminato il servizio in un  determinato  aeroporto  e  che
          devono tornare  in  un  altro  aeroporto,  assegnato  dalla
          compagnia di  appartenenza  quale  propria  base  operativa
          (crew  returning  to  base),   purche'   in   possesso   di
          attestazione rilasciata dalla propria compagnia  aerea  che
          certifichi che il  viaggio  e'  effettuato  per  motivi  di
          servizio. 
              Il diritto e' dovuto direttamente dal vettore che se ne
          rivale nei confronti del passeggero. 
              Decreto del Ministro della sanita' e del  Ministro  dei
          trasporti 12 febbraio 1988,  "Affidamento  all'Associazione
          italiana della Croce rossa del servizio di pronto  soccorso
          sanitario negli aeroporti civili ed  in  quelli  aperti  al
          traffico  civile   direttamente   gestiti   dallo   Stato",
          pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 1988, n. 132. 
              Si riportano  gli  articoli  687,  690,  691-bis,  733,
          733-bis, del Regio decreto 30 marzo 1942,  n.  327,  Codice
          della navigazione, pubblicato nella Gazz.  Uff.  18  aprile
          1942, n. 93, Ediz. Spec. 
              "Articolo 687. Amministrazione dell'aviazione civile. 
              L'Ente nazionale per  l'aviazione  civile  (ENAC),  nel
          rispetto  dei  poteri  di  indirizzo  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei  trasporti,  nonche'  fatte  salve  le
          competenze specifiche degli altri enti aeronautici,  agisce
          come    unica    autorita'    di    regolazione    tecnica,
          certificazione,   vigilanza   e   controllo   nel   settore
          dell'aviazione  civile,  mediante  le   proprie   strutture
          centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione
          di  sistemi  di   qualita'   aeronautica   rispondenti   ai
          regolamenti comunitari. 
              Le attribuzioni e l'organizzazione  dell'ENAC  e  degli
          altri enti aeronautici sono disciplinate  dalle  rispettive
          norme  istitutive,  nonche'  dalle  norme   statutarie   ed
          organizzative" 
              "Articolo 690. Annessi ICAO. 
              Al recepimento degli annessi alla Convenzione  relativa
          all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il
          7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto  legislativo  6
          marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n.
          561, si provvede in  via  amministrativa,  per  le  singole
          materie, sulla base dei  principi  generali  stabiliti,  in
          attuazione di norme legislative, dal decreto del Presidente
          della Repubblica 4 luglio  1985,  n.  461,  anche  mediante
          l'emanazione di regolamenti tecnici dell'ENAC. 
              Con le stesse  modalita'  di  cui  al  primo  comma  si
          provvede  all'adozione  delle  norme  di  adeguamento  alle
          eventuali  modifiche  degli  annessi   e   al   recepimento
          dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli  stessi,
          nonche' delle disposizioni tecniche attuative contenute nei
          manuali e negli altri documenti ufficiali collegati con gli
          annessi. 
              Ferme  restando  le  competenze   di   regolamentazione
          tecnica attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
          come definite dalla legge  23  dicembre  1980,  n.  930,  e
          successive modificazioni, l'ENAC determina le condizioni di
          applicabilita',  attuazione  e  regolarita'   dei   servizi
          antincendio in ambito aeroportuale. 
              Il Governo della Repubblica e' autorizzato a modificare
          o   sostituire,   con   regolamento   emanato   ai    sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, e in attuazione dei principi stabiliti dal decreto del
          Presidente della Repubblica  4  luglio  1985,  n.  461,  le
          disposizioni  di  legge  incompatibili  con  quelle   degli
          annessi oggetto del recepimento.2 
              "Articolo  691-bis.   Fornitura   dei   servizi   della
          navigazione aerea . 
              Fatta  salva  l'attuazione   delle   previsioni   della
          normativa comunitaria, i servizi della  navigazione  aerea,
          nonche' la redazione delle carte ostacoli,  sono  espletati
          da Enav S.p.a., societa' pubblica, per gli  spazi  aerei  e
          gli aeroporti di competenza. 
              I servizi del traffico aereo sono svolti  da  personale
          in possesso di apposita licenza o certificazione. 
              Enav   S.p.a.,   sotto   la   vigilanza   dell'ENAC   e
          coordinandosi con il  gestore  aeroportuale,  disciplina  e
          controlla,   per   gli   aeroporti   di   competenza,    la
          movimentazione degli aeromobili, degli altri  mezzi  e  del
          personale  sull'area  di  manovra  e  assicura   l'ordinato
          movimento  degli  aeromobili  sui  piazzali.   Essa   cura,
          altresi', la gestione e la manutenzione degli  impianti  di
          assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprieta'. 
              L'Aeronautica militare  svolge  i  servizi  di  cui  al
          presente articolo stipulando specifici  atti  d'intesa  con
          l'ENAC da sottoporre all'approvazione del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa
          anche al fine di garantire un livello  di  sicurezza  della
          fornitura dei servizi di navigazione aerea  equivalente  ai
          livelli previsti dalla normativa europea. Sono fatte  salve
          le sue attribuzioni in materia di meteorologia generale." 
              "Articolo 733. Personale non di volo. 
              Il personale non di volo comprende: 
              a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo; 
              b)  il  personale,  non  di  volo,  delle  imprese   di
          trasporto aereo; 
              c) il personale dei servizi di assistenza a terra; 
              d) il personale addetto ai servizi di manutenzione ; 
              e) il personale addetto ai controlli di sicurezza." 
              "Articolo 733-bis. Funzioni del  personale  addetto  al
          comando alla guida e al  pilotaggio  di  aeromobili  e  del
          personale addetto alla fornitura dei servizi di navigazione
          aerea per il traffico aereo generale. 
              I compiti, le  attribuzioni  e  le  relative  procedure
          operative del personale di volo di  cui  all'articolo  732,
          primo comma, lettera a), nonche' del personale non di  volo
          di cui all'articolo 733, primo comma,  lettera  a),  e  del
          personale  militare  quando   fornisce   il   servizio   di
          navigazione aerea per  il  traffico  aereo  generale,  sono
          disciplinati  dalla  normativa   europea,   nonche'   dalla
          normativa tecnica nazionale  adottata  dall'ENAC  ai  sensi
          degli articoli 687, primo comma, e  690,  primo  e  secondo
          comma, nonche'  dai  manuali  operativi  dei  fornitori  di
          servizi della navigazione aerea, dell'Aeronautica  Militare
          e degli operatori aerei.".