Art. 29 
 
 
             Pianificazione strategica della portualita' 
                          e della logistica 
 
  1. Al fine di migliorare la competitivita' del sistema  portuale  e
logistico, di agevolare la crescita dei traffici  ((  delle  merci  e
delle persone )) e la  promozione  dell'intermodalita'  nel  traffico
merci, anche in relazione  alla  razionalizzazione,  al  riassetto  e
all'accorpamento delle Autorita' portuali esistenti, da effettuare ai
sensi della legge n. 84  del  1994,  e'  adottato,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei  trasporti,  entro  90  giorni  dall'entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,  previa
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  il  piano   strategico
nazionale della portualita' e  della  logistica.  ((  Lo  schema  del
decreto recante il piano di cui al presente comma e'  trasmesso  alle
Camere  ai  fini  dell'acquisizione  del  parere   delle   competenti
Commissioni parlamentari. Il parere e' espresso entro  trenta  giorni
dalla data di assegnazione, decorsi i quali il  decreto  puo'  essere
comunque emanato. )) 
  (( 1-bis. All'articolo 5, comma 2-bis, della legge 28 gennaio 1994,
n.  84,  le  parole:  «nella  predisposizione  del  piano  regolatore
portuale, deve essere valutata, con  priorita',  la  possibile»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' valutata con priorita' la». )) 
  2. Allo scopo di accelerare la realizzazione dei progetti  inerenti
alla logistica portuale, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le  Autorita'
portuali presentano alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  un
resoconto  degli  interventi  correlati  a  progetti  in   corso   di
realizzazione  o  da  intraprendere,  corredato  dai  relativi  crono
programmi  e  piani  finanziari.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, d'intesa  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  seleziona,  entro  i  successivi  sessanta  giorni,   gli
interventi ritenuti piu' urgenti sulla base delle proposte  contenute
nei documenti presentati dalle Autorita' portuali, anche al  fine  di
valutarne l'inserimento nel piano  strategico  di  cui  al  comma  1,
ovvero  di  valutare  interventi  sostitutivi.  Resta  fermo   quanto
disposto dall'articolo 13, commi 4, 5, 6 e  7  del  decreto-legge  23
dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni,  dalla  legge  21
febbraio 2014, n. 9 per  i  progetti  volti  al  miglioramento  della
competitivita' dei porti italiani per il recupero dei traffici  anche
tra l'Europa e l'Oriente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La legge  28-1-1994,  n.  84  recante  "Riordino  della
          legislazione in  materia  portuale."  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2-bis, della
          legge 28 gennaio 1994, n.84: 
              "2-bis. Nel caso di strutture  o  ambiti  idonei,  allo
          stato sottoutilizzati o non diversamente  utilizzabili  per
          funzioni portuali di preminente interesse  pubblico,  nella
          predisposizione del piano regolatore portuale, deve  essere
          valutata, con priorita', la possibile finalizzazione  delle
          predette strutture ed  ambiti  ad  approdi  turistici  come
          definiti dall' articolo 2 del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.".