(( Art. 29 bis 
 
Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000,  n.
  395, in materia di requisiti di  onorabilita'  dei  titolari  delle
  imprese di autotrasporto 
  1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo  22  dicembre
2000, n. 395, e successive modificazioni, e' aggiunta,  in  fine,  la
seguente lettera: 
  «h-bis) sia stata oggetto di un'informativa antimafia  interdittiva
ai sensi dell'articolo 91 del codice delle leggi  antimafia  e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, e successive modificazioni». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  5,  comma  2,  del
          decreto legislativo 22 dicembre 2000,  n.  395  (Attuazione
          della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del  Consiglio
          dell'Unione europea, modificativa della direttiva  96/26/CE
          del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso  alla  professione
          di trasportatore su  strada  di  merci  e  di  viaggiatori,
          nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati
          e altri titoli allo scopo  di  favorire  l'esercizio  della
          liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore
          dei trasporti nazionali ed internazionali), come modificato
          dalla presente legge: 
              "2. Non sussiste, o cessa di sussistere,  il  requisito
          dell'onorabilita' in capo alla persona che: 
              a)   sia   stata   dichiarata   delinquente   abituale,
          professionale o  per  tendenza,  oppure  sia  sottoposta  a
          misure di sicurezza personali o  a  misure  di  prevenzione
          previste dalla legge 27 dicembre 1956,  n.  1423,  e  dalla
          legge 31 maggio 1965, n. 575; 
              b) sia sottoposto,  con  sentenza  definitiva,  ad  una
          delle pene accessorie previste dall'articolo 19,  comma  1,
          numeri 2 e 4 del codice penale; 
              c) abbia riportato, con sentenza definitiva, una o piu'
          condanne,  per  reato  non  colposo,   a   pena   detentiva
          complessivamente superiore a due anni e sei mesi; 
              d)  abbia  riportato,  con  sentenza  definitiva,   una
          condanna a pena detentiva per uno dei  delitti  di  cui  al
          capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII  del
          libro secondo del codice penale o per uno  dei  delitti  di
          cui agli articoli, 416, 416-bis,  513-bis,  589,  comma  2,
          624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis  e  648-ter
          del codice penale; per uno dei delitti di cui  all'articolo
          3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei  delitti
          di cui alla legge 2 ottobre  1967,  n.  895;  per  uno  dei
          delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del D.P.R. 9
          ottobre 1990, n. 309; per il delitto  di  cui  all'articolo
          189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo  30  aprile
          1992, n. 285; per uno dei delitti di  cui  all'articolo  12
          del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
              e)  abbia  riportato,  con  sentenza  definitiva,   una
          condanna per il delitto di cui all'articolo 282 del  D.P.R.
          23 gennaio 1973, n. 43; per il delitto di cui  all'articolo
          18, comma 3 della legge 18 aprile  1975,  n.  110;  per  la
          contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 2, anche  in
          combinato disposto con l'articolo 187, comma 4, del decreto
          legislativo n. 285 del 1992; 
              f) abbia  subito,  in  via  definitiva,  l'applicazione
          della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26  della
          legge  n.  298  del   1974,   o   di   qualunque   sanzione
          amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di
          cui all'articolo 1, commi 2 o 3, ovvero, per  cinque  volte
          nel corso dell'ultimo quinquennio,  cumulativamente,  abbia
          subito  la   sanzione   amministrativa   accessoria   della
          sospensione della patente di guida o sia  stato  effettuato
          nei suoi confronti l'accertamento di cui all'articolo  167,
          comma 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992; 
              g) abbia subito,  in  qualita'  di  datore  di  lavoro,
          condanna penale  definitiva  per  fatti  che  costituiscono
          violazione   degli   obblighi   sussistenti   in    materia
          previdenziale ed assistenziale; 
              h)  sia  stata  dichiarata  fallita,  salvo   che   sia
          intervenuta riabilitazione a norma  degli  articoli  142  e
          seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
              h-bis) sia stata oggetto di un'informativa antimafia ai
          sensi dell'articolo 91 del codice delle leggi  antimafia  e
          delle misure di prevenzione, di cui al decreto  legislativo
          6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.".