Art. 19 Norme generali e disposizioni finanziarie 1. E' concesso un sostegno accoppiato agli agricoltori per i seguenti settori: a) latte; b) carne bovina; c) ovi-caprino; d) frumento duro; e) colture proteiche e proteaginose (semi oleosi); f) riso; g) barbabietola da zucchero; h) pomodoro destinato alla trasformazione; i) olio d'oliva. 2. La percentuale di massimale nazionale annuo di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 destinata al finanziamento del sostegno accoppiato, e' fissata, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, lettera b) del medesimo regolamento, all'undici per cento. 3. Ai sensi dell'art. 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 639/2014, il sostegno accoppiato riguardante i settori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e' concesso agli animali conformi agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dai regolamenti (CE) n. 1760/2000 e n. 21/2004. 4. Per beneficiare degli aiuti del presente Titolo IV e' necessario presentare la domanda «UNICA» di cui all'art. 12. 5. La domanda «UNICA» deve essere riferita ad almeno tre UBA per il sostegno accoppiato previsto dagli articoli 20, 21 e 22 e ad almeno cinquemila metri quadrati per il sostegno accoppiato previsto dagli articoli 23, 24, 25, 26 e 27.