Art. 19 
 
              Norme generali e disposizioni finanziarie 
 
  1. E' concesso  un  sostegno  accoppiato  agli  agricoltori  per  i
seguenti settori: 
    a) latte; 
    b) carne bovina; 
    c) ovi-caprino; 
    d) frumento duro; 
    e) colture proteiche e proteaginose (semi oleosi); 
    f) riso; 
    g) barbabietola da zucchero; 
    h) pomodoro destinato alla trasformazione; 
    i) olio d'oliva. 
  2. La percentuale di massimale nazionale annuo di cui  all'allegato
II del regolamento (UE) n. 1307/2013 destinata al  finanziamento  del
sostegno accoppiato, e' fissata, ai sensi dell'art. 53, paragrafo  2,
lettera b) del medesimo regolamento, all'undici per cento. 
  3. Ai sensi dell'art. 53, paragrafo  4,  del  regolamento  (UE)  n.
639/2014, il sostegno accoppiato riguardante  i  settori  di  cui  al
comma 1, lettere a), b) e c), e' concesso agli animali conformi  agli
obblighi di identificazione e registrazione previsti dai  regolamenti
(CE) n. 1760/2000 e n. 21/2004. 
  4. Per beneficiare degli aiuti del presente Titolo IV e' necessario
presentare la domanda «UNICA» di cui all'art. 12. 
  5. La domanda «UNICA» deve essere riferita ad almeno tre UBA per il
sostegno accoppiato previsto dagli articoli 20, 21 e 22 e  ad  almeno
cinquemila metri quadrati per il sostegno accoppiato  previsto  dagli
articoli 23, 24, 25, 26 e 27.