Art. 26 
 
Misura premi per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione 
 
  1. La quota pari al 2,63 per cento destinata al  finanziamento  del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata alla
misura  premi  alla  coltivazione  del  pomodoro  da  destinare  alla
trasformazione. 
  2. L'importo unitario del premio  e'  determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui
al comma 1 e il numero degli ettari ammissibili. 
  3. Il premio di cui al comma 2 e' concesso per ettaro di superficie
a  pomodoro  seminata  e  coltivata  secondo  le   normali   pratiche
colturali,  mantenuta  in  normali  condizioni   almeno   fino   alla
maturazione piena dei pomodori ed impegnata in contratti di fornitura
stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro  anche  per
il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai  sensi
del regolamento (UE) n. 1308/2013. 
  4. I contratti di fornitura di cui al comma 3  sono  allegati  alla
domanda «UNICA» nel caso di produttori singoli, ovvero, nel  caso  di
produttori  associati  ad  una  organizzazione  di  produttori,  sono
depositati a cura della medesima organizzazione, entro il  30  aprile
dell'anno di domanda, presso  l'organismo  di  coordinamento  di  cui
all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento  (UE)  n.  1306/2013,  e  il
produttore  associato  allega  alla  domanda  «UNICA»  l'impegno   di
coltivazione in essere con la propria associazione. 
  5. Le colture di cui al comma 3, che non  raggiungono  la  fase  di
piena maturazione del frutto  a  causa  delle  condizioni  climatiche
eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che
le superfici in questione non siano utilizzate per altri  scopi  fino
alla suddetta fase di crescita.