Art. 27 Misura premi per il settore olio di oliva 1. La quota pari al 10,30 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata per premi alle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pratiche colturali. 2. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili. 3. La quota pari al 3,10 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata per premi alle superfici che beneficiano del pagamento di cui al comma 2 del presente articolo, situate in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%. 4. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 3 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili. 5. La quota pari al 3,00 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata per premi alle superfici olivicole, coltivate secondo le normali pratiche colturali, di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale. 6. I requisiti di cui al comma 5, sono soddisfatti per le superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualita'. 7. L'importo unitario del premio e' determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 5 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.