Art. 27 
 
              Misura premi per il settore olio di oliva 
 
  1. La quota pari al 10,30 per cento destinata al finanziamento  del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata  per
premi  alle  superfici  olivicole  in  Liguria,  Puglia  e  Calabria,
coltivate secondo le normali pratiche colturali. 
  2. L'importo unitario del premio  e'  determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui
al comma 1 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili. 
  3. La quota pari al 3,10 per cento destinata al  finanziamento  del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata  per
premi alle superfici che beneficiano del pagamento di cui al comma  2
del presente articolo, situate in Puglia e Calabria e  caratterizzate
da una pendenza media superiore al 7,5%. 
  4. L'importo unitario del premio  e'  determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui
al comma 3 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili. 
  5. La quota pari al 3,00 per cento destinata al  finanziamento  del
sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, e' assegnata  per
premi alle superfici olivicole, coltivate secondo le normali pratiche
colturali, di particolare rilevanza economica, sociale,  territoriale
ed ambientale. 
  6. I requisiti di cui al comma 5, sono soddisfatti per le superfici
olivicole che aderiscono a sistemi di qualita'. 
  7. L'importo unitario del premio  e'  determinato  annualmente  dal
rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui
al comma 5 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.