Art. 41
Disposizioni finanziarie
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 37, comma 1, dall'attuazione
del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 37, comma 1,
si provvede:
a) sulla base di quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera
i), della legge 6 agosto 2013, n. 96, con le risorse di cui
all'articolo 40, comma 25, per lo sviluppo e la ricerca di approcci
alternativi, idonei a fornire lo stesso livello o un livello piu'
alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano
animali, che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un minor
numero di animali o che comportano procedure meno dolorose;
b) con l'importo pari a euro 52.500 a decorrere dall'anno 2014,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni;
c) con un importo annuale pari ad euro 1.000.000 per ciascuno degli
anni del triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello
Stato e successiva riassegnazione, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero, di cui:
1) per il 50 per cento da destinare alle regioni ed alle province
autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il
finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli
operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20,
comma 2;
2) per il 50 per cento da destinare agli istituti zooprofilattici
sperimentali per l'attivita' di ricerca e sviluppo dei metodi
alternativi.
3. Le spese relative alle ispezioni e ai controlli necessari per il
rilascio delle autorizzazioni, ivi comprese le attivita' di cui
all'articolo 33, previste dal presente decreto sono a carico del
richiedente.
Note all'art. 41:
- Per il testo dell'art. 13, comma 1, lettera i), della
citata legge 6 agosto 2013, n. 96, si veda nelle note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n.
421), recita:
«Art. 12 (Fondo sanitario nazionale). - 1. (Omissis).
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla
quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio per le parti di rispettiva
competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero della sanita' ed
utilizzata per il finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta
da:
1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche di
sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro per le tematiche di sua competenza;
3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e
privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a
norma delle leggi vigenti;
4) istituti zooprofilattici sperimentali per le
problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica
veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano
sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
sanitarie e le attivita' del Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo;
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle
aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per
prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del
Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli
affari esteri.
A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al
presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183 (Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari), recita:
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle
autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge
aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme
comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».