Art. 26 
 
 
                   Informazione agli utilizzatori 
 
  1. Il produttore di AEE fornisce, all'interno delle istruzioni  per
l'uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti: 
    a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani  misti  e
di effettuare, per detti rifiuti, la raccolta differenziata; 
    b) i sistemi di  ritiro  o  di  raccolta  dei  RAEE,  nonche'  la
possibilita' e le modalita' di  consegna  al  distributore  del  RAEE
equivalente  all'atto  dell'acquisto  di  una  nuova  AEE  ai   sensi
dell'articolo 11, comma 1, o di  conferimento  gratuito  senza  alcun
obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissime  dimensioni  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3; 
    c) gli effetti potenziali  sull'ambiente  e  sulla  salute  umana
dovuti  alla  eventuale  presenza  di   sostanze   pericolose   nelle
apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  e  ad  una   scorretta
gestione delle stesse; 
    d) il ruolo degli acquirenti nel contribuire  al  riutilizzo,  al
riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE; 
    e) il significato del simbolo riportato all'Allegato IX. 
  2. Nel caso in cui, tenuto conto della tipologia dell'AEE,  non  e'
prevista la fornitura delle istruzioni, le  informazioni  di  cui  al
comma 1 sono fornite dal distributore al dettaglio presso il punto di
vendita mediante opportune pubblicazioni o l'esposizione di materiale
informativo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1. 
  3. Il  gestore  del  servizio  pubblico  di  raccolta  informa  gli
utilizzatori finali su: 
    a) le misure adottate dalla  Pubblica  Amministrazione  affinche'
gli  utenti  finali  contribuiscano  alla  raccolta  dei  RAEE  e  ad
agevolare il processo di trattamento degli stessi; 
    b) il ruolo dell'utilizzatore finale nella  preparazione  per  il
riutilizzo, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE.