Art. 26 Informazione agli utilizzatori 1. Il produttore di AEE fornisce, all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti: a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare, per detti rifiuti, la raccolta differenziata; b) i sistemi di ritiro o di raccolta dei RAEE, nonche' la possibilita' e le modalita' di consegna al distributore del RAEE equivalente all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 11, comma 1, o di conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissime dimensioni ai sensi dell'articolo 11, comma 3; c) gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e ad una scorretta gestione delle stesse; d) il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE; e) il significato del simbolo riportato all'Allegato IX. 2. Nel caso in cui, tenuto conto della tipologia dell'AEE, non e' prevista la fornitura delle istruzioni, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal distributore al dettaglio presso il punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l'esposizione di materiale informativo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1. 3. Il gestore del servizio pubblico di raccolta informa gli utilizzatori finali su: a) le misure adottate dalla Pubblica Amministrazione affinche' gli utenti finali contribuiscano alla raccolta dei RAEE e ad agevolare il processo di trattamento degli stessi; b) il ruolo dell'utilizzatore finale nella preparazione per il riutilizzo, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE.