Art. 27 Informazione agli impianti di trattamento 1. Per agevolare la manutenzione, l'ammodernamento e la riparazione, nonche' la preparazione per il riutilizzo e il trattamento dei RAEE, i produttori forniscono agli impianti di trattamento adeguato e di riciclaggio, nonche' ai centri di preparazione per il riutilizzo accreditati in conformita' al decreto di cui all'articolo 180-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato. 2. Per ogni nuova tipologia di AEE immessa per la prima volta sul mercato e rientrante nel campo di applicazione del presente decreto le informazioni devono essere fornite entro un anno dalla data di immissione sul mercato. 3. Per i consentire ai centri di preparazione per il riutilizzo e agli impianti di trattamento e di riciclaggio di conformarsi alle disposizioni del presente decreto, le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo indicano almeno le diverse componenti e i diversi materiali delle AEE, nonche' il punto dell'AEE in cui si trovano le sostanze e le miscele pericolose. 4. Le informazioni vengono messe a disposizione dei centri di preparazione per il riutilizzo e degli impianti di trattamento e di riciclaggio da parte dei produttori di AEE in forma di manuali o attraverso strumenti elettronici (ad esempio CD-Rom e servizi on line), anche tramite la banca dati predisposta dal Centro di Coordinamento.
Note all'art. 27: Per il testo dell'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, si veda nelle note all'articolo 1.