Art. 27 
 
 
              Informazione agli impianti di trattamento 
 
  1.  Per  agevolare   la   manutenzione,   l'ammodernamento   e   la
riparazione,  nonche'  la  preparazione  per  il  riutilizzo   e   il
trattamento dei  RAEE,  i  produttori  forniscono  agli  impianti  di
trattamento  adeguato  e  di  riciclaggio,  nonche'  ai   centri   di
preparazione per il riutilizzo accreditati in conformita' al  decreto
di cui all'articolo 180-bis,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, informazioni gratuite in materia di preparazione
per il riutilizzo e di trattamento adeguato. 
  2. Per ogni nuova tipologia di AEE immessa per la prima  volta  sul
mercato e rientrante nel campo di applicazione del  presente  decreto
le informazioni devono essere fornite entro un  anno  dalla  data  di
immissione sul mercato. 
  3. Per i consentire ai centri di preparazione per il  riutilizzo  e
agli impianti di trattamento e di  riciclaggio  di  conformarsi  alle
disposizioni del presente decreto, le informazioni di cui al comma  1
del presente articolo indicano  almeno  le  diverse  componenti  e  i
diversi materiali delle AEE, nonche' il  punto  dell'AEE  in  cui  si
trovano le sostanze e le miscele pericolose. 
  4. Le informazioni vengono  messe  a  disposizione  dei  centri  di
preparazione per il riutilizzo e degli impianti di trattamento  e  di
riciclaggio da parte dei produttori di AEE  in  forma  di  manuali  o
attraverso strumenti elettronici (ad  esempio  CD-Rom  e  servizi  on
line),  anche  tramite  la  banca  dati  predisposta  dal  Centro  di
Coordinamento. 
 
          Note all'art. 27: 
              Per  il  testo  dell'articolo   180-bis   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle  note  alle
          premesse, si veda nelle note all'articolo 1.