Art. 29 
 
 
Registro  nazionale  dei  soggetti  obbligati  al  finanziamento  dei
                    sistemi di gestione dei RAEE 
 
  1. Il Registro nazionale dei soggetti  obbligati  al  finanziamento
dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e  funzionante  ai  sensi
del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, garantisce la  raccolta  e
la tenuta delle informazioni  necessarie  a  verificare  il  rispetto
delle prescrizioni del presente decreto  legislativo  e  il  corretto
trattamento dei RAEE, nonche'  idonee  a  consentire  la  definizione
delle quote di mercato di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c). 
  2. Sono tenuti ad iscriversi al Registro  nazionale,  i  produttori
prima che inizino ad operare  nel  territorio  italiano,  secondo  le
modalita' indicate all'articolo 1 del regolamento 25 settembre  2007,
n. 185. 
  3. All'interno di tale Registro, oltre  alla  sezione  relativa  ai
sistemi collettivi di gestione dei RAEE domestici, e'  istituita  una
apposita sezione relativa  ai  sistemi  individuali  riconosciuti  ai
sensi dell'articolo 9. 
  4. Il produttore di AEE soggetto agli obblighi di cui  al  comma  1
puo' immettere sul mercato dette apparecchiature solo  a  seguito  di
iscrizione presso la Camera  di  commercio  di  competenza.  All'atto
dell'iscrizione, il produttore deve indicare, qualora  il  codice  di
attivita' non individui esplicitamente la  natura  di  produttore  di
AAE, anche lo specifico codice di attivita'  che  lo  individua  come
tale, nonche' il sistema attraverso il quale intende  adempiere  agli
obblighi di finanziamento della  gestione  dei  RAEE  e  di  garanzia
previsti dal presente decreto. 
  5. L'iscrizione al registro,  con  l'indicazione  delle  pertinenti
informazioni, e' effettuata esclusivamente  per  via  telematica  dal
produttore o dal rappresentante autorizzato  ai  sensi  dell'articolo
30, secondo le modalita' indicate all'articolo 3 del  regolamento  25
settembre 2007, n. 185. Nel caso in cui l'iscrizione  sia  effettuata
dal rappresentate autorizzato, tale soggetto risponde degli  obblighi
gravanti sul produttore che lo ha incaricato  anche  con  riferimento
agli oneri di registrazione di cui al presente comma. 
  6. All'atto dell'iscrizione al Registro nazionale il  produttore  o
il suo rappresentante autorizzato fornisce le  informazioni  previste
all'Allegato X e si impegna ad aggiornarle opportunamente. 
  7. Per facilitare l'iscrizione anche negli altri Stati, il Registro
nazionale predispone all'interno del proprio sito web  istituzionale,
appositi rimandi (link) agli altri registri nazionali. 
  8. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro,
le  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura
comunicano al  Comitato  di  vigilanza  e  controllo  l'elenco  delle
imprese iscritte al Registro come produttori di AEE. 
 
          Note all'art. 29: 
              Il testo degli articoli 1 e 3 del decreto del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  25
          settembre 2007, n. 185, citato nelle note  all'articolo  4,
          cosi' recita: 
              "Art.  1.  Istituzione   del   Registro   e   struttura
          organizzativa. 
              1. E' istituito, presso il  Ministero  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  il  Registro
          nazionale  dei  soggetti  obbligati  al  finanziamento  dei
          sistemi  di  gestione  dei   rifiuti   di   apparecchiature
          elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE,  di
          cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 2005,
          n. 151. 
              2. Sono tenuti ad iscriversi al Registro  i  produttori
          di  apparecchiature  elettriche   ed   elettroniche,   come
          definiti all'articolo 3, comma 1, lettera m),  del  decreto
          legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 
              3. Il Registro contiene una sezione recante le seguenti
          informazioni: 
              a) i dati comunicati dai  soggetti  obbligati  all'atto
          dell'iscrizione al Registro presso la Camera di  commercio,
          ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo
          25 luglio 2005, n. 151; 
              b) i dati comunicati dai soggetti  obbligati  ai  sensi
          dell'articolo 13, commi 6 e 7 del  decreto  legislativo  25
          luglio 2005, n. 151. 
              4. Il Registro contiene inoltre una sezione dedicata ai
          sistemi collettivi o misti istituiti per  il  finanziamento
          della gestione dei RAEE di cui agli articoli 10,  comma  1,
          11, comma 1 e 12,  comma  4,  del  decreto  legislativo  25
          luglio 2005, n. 151, nella quale e' riportato l'elenco  dei
          predetti   sistemi   nonche'   le   informazioni   di   cui
          all'articolo 7, comma 1." 
              "Art. 3. Iscrizione dei produttori al registro. 
              1.  L'iscrizione  al   Registro   e'   effettuata   dal
          produttore  presso  la  Camera  di  commercio   nella   cui
          circoscrizione si trova la sede  legale  dell'impresa.  Nel
          caso in cui il produttore non sia stabilito nel  territorio
          italiano, si iscrive  al  Registro  attraverso  un  proprio
          rappresentante  in  Italia,   incaricato   di   tutti   gli
          adempimenti previsti  dal  decreto  legislativo  25  luglio
          2005, n. l51.  In  tale  caso  l'iscrizione  e'  effettuata
          presso la Camera di commercio nella cui  circoscrizione  si
          trova la sede legale del rappresentante. 
              2. L'iscrizione  e'  effettuata  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente regolamento  o
          comunque prima che  il  produttore  inizi  ad  operare  nel
          mercato italiano. 
              3.  L'iscrizione   avviene   esclusivamente   per   via
          telematica.  Il  modulo  di  iscrizione   e'   sottoscritto
          mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o
          suo delegato, o dal rappresentante abilitato ai  sensi  del
          comma 1. 
              4. I produttori di AEE destinate  ai  nuclei  domestici
          tenuti al finanziamento della gestione  dei  RAEE  mediante
          sistemi collettivi ai sensi degli articoli 10, comma  1,  e
          20, comma 4, del decreto legislativo  25  luglio  2005,  n.
          151, si iscrivono al Registro successivamente  all'adesione
          ad uno o piu' sistemi collettivi, relativi  alla  categoria
          di apparecchiature elettriche ed elettroniche  immesse  sul
          mercato; a tal fine il  sistema  informativo  del  Registro
          garantisce,  al  momento   dell'iscrizione,   la   verifica
          automatica dell'avvenuta adesione al sistema collettivo. 
              5. All'atto dell'iscrizione al Registro  il  produttore
          deve indicare: 
              a) l'appartenenza ad una  o  piu'  delle  tipologie  di
          attivita' definite all'articolo 3, comma 1, lettera m), del
          decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; 
              b) lo  specifico  codice  ISTAT  di  attivita'  che  lo
          individua come produttore di apparecchiature elettriche  ed
          elettroniche (AEE); 
              c) per ciascuna categoria  di  apparecchiature  di  cui
          all'allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005,  n.
          151, come  ulteriormente  suddivisa  nell'allegato  1B  del
          medesimo  decreto  legislativo,  il  numero   e   il   peso
          effettivo, o il solo peso effettivo, delle  apparecchiature
          immesse sul mercato nell'anno solare precedente,  suddivise
          tra apparecchiature domestiche e professionali. Tale ultima
          suddivisione  non  si  applica  alle   apparecchiature   di
          illuminazione in conformita' al disposto dell'articolo  10,
          comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; 
              d) le informazioni sui centri di raccolta organizzati e
          gestiti ai sensi dell'articolo 6, comma  1,  lettera  c)  e
          comma 3 del decreto legislativo 25  luglio  2005,  n.  151,
          specificando se l'organizzazione e' su base  individuale  o
          collettiva; 
              e) l'eventuale iscrizione in Registri  di  altri  Stati
          membri dell'Unione europea; 
              f)  le  informazioni  relative   all'entita'   e   alle
          modalita' di presentazione delle  garanzie  finanziarie  di
          cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 25 luglio
          2005, n. 151; 
              g) per ogni categoria di apparecchiature elettriche  ed
          elettroniche immessa sul mercato, il sistema  o  i  sistemi
          attraverso  cui  intende   adempiere   agli   obblighi   di
          finanziamento dei RAEE.  Nel  caso  in  cui  si  tratti  di
          sistema collettivo, il produttore deve indicare il nome del
          sistema prescelto. 
              6. Per peso effettivo di  un'apparecchiatura  elettrica
          ed elettronica si intende il  peso  del  prodotto,  inclusi
          tutti gli accessori elettrici ed elettronici, al  netto  di
          imballaggi, manuali, batterie rimovibili ed  accessori  non
          elettrici o elettronici. 
              7. Qualora  il  produttore  non  disponga,  al  momento
          dell'iscrizione,  dei  dati  effettivi  sulla  suddivisione
          delle AEE in domestiche e professionali, fornisce sotto  la
          propria responsabilita' una stima di tale suddivisione. 
              8.  Una  volta  effettuata  l'iscrizione,   a   ciascun
          produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite
          il sistema informatico delle Camere di commercio. 
              9. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il  numero  di
          iscrizione deve essere indicato dal produttore in  tutti  i
          documenti commerciali.".