Art. 29 Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE 1. Il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, garantisce la raccolta e la tenuta delle informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni del presente decreto legislativo e il corretto trattamento dei RAEE, nonche' idonee a consentire la definizione delle quote di mercato di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c). 2. Sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale, i produttori prima che inizino ad operare nel territorio italiano, secondo le modalita' indicate all'articolo 1 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185. 3. All'interno di tale Registro, oltre alla sezione relativa ai sistemi collettivi di gestione dei RAEE domestici, e' istituita una apposita sezione relativa ai sistemi individuali riconosciuti ai sensi dell'articolo 9. 4. Il produttore di AEE soggetto agli obblighi di cui al comma 1 puo' immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di commercio di competenza. All'atto dell'iscrizione, il produttore deve indicare, qualora il codice di attivita' non individui esplicitamente la natura di produttore di AAE, anche lo specifico codice di attivita' che lo individua come tale, nonche' il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE e di garanzia previsti dal presente decreto. 5. L'iscrizione al registro, con l'indicazione delle pertinenti informazioni, e' effettuata esclusivamente per via telematica dal produttore o dal rappresentante autorizzato ai sensi dell'articolo 30, secondo le modalita' indicate all'articolo 3 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185. Nel caso in cui l'iscrizione sia effettuata dal rappresentate autorizzato, tale soggetto risponde degli obblighi gravanti sul produttore che lo ha incaricato anche con riferimento agli oneri di registrazione di cui al presente comma. 6. All'atto dell'iscrizione al Registro nazionale il produttore o il suo rappresentante autorizzato fornisce le informazioni previste all'Allegato X e si impegna ad aggiornarle opportunamente. 7. Per facilitare l'iscrizione anche negli altri Stati, il Registro nazionale predispone all'interno del proprio sito web istituzionale, appositi rimandi (link) agli altri registri nazionali. 8. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano al Comitato di vigilanza e controllo l'elenco delle imprese iscritte al Registro come produttori di AEE.
Note all'art. 29: Il testo degli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, citato nelle note all'articolo 4, cosi' recita: "Art. 1. Istituzione del Registro e struttura organizzativa. 1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 2. Sono tenuti ad iscriversi al Registro i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 3. Il Registro contiene una sezione recante le seguenti informazioni: a) i dati comunicati dai soggetti obbligati all'atto dell'iscrizione al Registro presso la Camera di commercio, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; b) i dati comunicati dai soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e 7 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. 4. Il Registro contiene inoltre una sezione dedicata ai sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei RAEE di cui agli articoli 10, comma 1, 11, comma 1 e 12, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nella quale e' riportato l'elenco dei predetti sistemi nonche' le informazioni di cui all'articolo 7, comma 1." "Art. 3. Iscrizione dei produttori al registro. 1. L'iscrizione al Registro e' effettuata dal produttore presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. l51. In tale caso l'iscrizione e' effettuata presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante. 2. L'iscrizione e' effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o comunque prima che il produttore inizi ad operare nel mercato italiano. 3. L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione e' sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante abilitato ai sensi del comma 1. 4. I produttori di AEE destinate ai nuclei domestici tenuti al finanziamento della gestione dei RAEE mediante sistemi collettivi ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, si iscrivono al Registro successivamente all'adesione ad uno o piu' sistemi collettivi, relativi alla categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato; a tal fine il sistema informativo del Registro garantisce, al momento dell'iscrizione, la verifica automatica dell'avvenuta adesione al sistema collettivo. 5. All'atto dell'iscrizione al Registro il produttore deve indicare: a) l'appartenenza ad una o piu' delle tipologie di attivita' definite all'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; b) lo specifico codice ISTAT di attivita' che lo individua come produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE); c) per ciascuna categoria di apparecchiature di cui all'allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ulteriormente suddivisa nell'allegato 1B del medesimo decreto legislativo, il numero e il peso effettivo, o il solo peso effettivo, delle apparecchiature immesse sul mercato nell'anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali. Tale ultima suddivisione non si applica alle apparecchiature di illuminazione in conformita' al disposto dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; d) le informazioni sui centri di raccolta organizzati e gestiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) e comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, specificando se l'organizzazione e' su base individuale o collettiva; e) l'eventuale iscrizione in Registri di altri Stati membri dell'Unione europea; f) le informazioni relative all'entita' e alle modalita' di presentazione delle garanzie finanziarie di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; g) per ogni categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immessa sul mercato, il sistema o i sistemi attraverso cui intende adempiere agli obblighi di finanziamento dei RAEE. Nel caso in cui si tratti di sistema collettivo, il produttore deve indicare il nome del sistema prescelto. 6. Per peso effettivo di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica si intende il peso del prodotto, inclusi tutti gli accessori elettrici ed elettronici, al netto di imballaggi, manuali, batterie rimovibili ed accessori non elettrici o elettronici. 7. Qualora il produttore non disponga, al momento dell'iscrizione, dei dati effettivi sulla suddivisione delle AEE in domestiche e professionali, fornisce sotto la propria responsabilita' una stima di tale suddivisione. 8. Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di commercio. 9. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti commerciali.".