Art. 30 
 
 
                     Rappresentante autorizzato 
 
  1. Il produttore avente  sede  legale  in  un  altro  Stato  membro
dell'Unione europea puo', in deroga quanto disposto  all'articolo  4,
comma 1, lettera g), numeri da 1) a 3), designare con mandato scritto
un  rappresentante  autorizzato,  inteso   come   persona   giuridica
stabilita sul territorio italiano o persona fisica,  in  qualita'  di
legale  rappresentante  di  una  societa'  stabilita  nel  territorio
italiano, responsabile per l'adempimento degli obblighi ricadenti sul
produttore, ai sensi della presente decreto legislativo. 
  2. Il produttore di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), numero
4), stabilito nel territorio nazionale, il  quale  vende  AEE  in  un
altro Stato membro dell'Unione europea nel quale  non  e'  stabilito,
deve nominare un  rappresentante  autorizzato  presso  quello  Stato,
responsabile dell'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore
ai sensi della  disciplina  dello  Stato  in  cui  e'  effettuata  la
vendita.