Art. 31 Monitoraggio e comunicazioni 1. L'ISPRA assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi indicati all'Allegato V e trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione contenente informazioni, comprese stime circostanziate, sulle quantita' e sulle categorie di AEE immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, preparate per il riutilizzo, riciclate e recuperate, nonche' sui RAEE raccolti separatamente esportati, per peso. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia ogni tre anni alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva 2012/19/UE e sulle informazioni di cui al comma 1. La relazione sull'attuazione e' redatta sulla base di un questionario di cui alle decisioni della Commissione 2004/249/CE e 2005/369/CE. La relazione e' trasmessa alla Commissione entro nove mesi a decorrere dalla fine del periodo di tre anni in essa esaminato. La prima relazione verte sul periodo dal 14 febbraio 2014 al 31 dicembre 2015.
Note all'art. 31: Per i riferimenti normativi della direttiva 2012/19/UE si veda nelle note alle premesse. La decisione 11-3-2004 n. 2004/249/CE della Commissione relativa al questionario ad uso degli Stati membri sull'attuazione della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 16 marzo 2004, n. L 78. La decisione 3-5-2005 n. 2005/369/CE della Commissione che stabilisce le modalita' per sorvegliare il rispetto degli obblighi incombenti agli Stati membri e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 maggio 2005, n. L 119.