Art. 32 Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni 1. Nell'attuazione del presente decreto legislativo le competenti autorita' nazionali collaborano tra loro, con le competenti autorita' degli altri Stati membri dell'Unione europea, nonche' con quelle della stessa Unione europea, per stabilire un adeguato flusso di informazioni volto ad assicurare che i produttori rispettino le disposizioni del presente decreto. La collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni, in particolare tra i registri nazionali, comprendono il ricorso ai mezzi di comunicazione elettronica. 2. La cooperazione comprende, altresi', il diritto di accesso ai documenti e alle pertinenti informazioni, tra cui l'esito di ispezioni, subordinato alle disposizioni legislative in materia di protezione dei dati personali applicate nello Stato membro dell'Unione europea in cui opera l'autorita' cui si chiede la cooperazione.