Art. 32 
 
 
       Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni 
 
  1. Nell'attuazione del presente decreto legislativo  le  competenti
autorita' nazionali collaborano tra loro, con le competenti autorita'
degli altri Stati membri  dell'Unione  europea,  nonche'  con  quelle
della stessa Unione europea, per  stabilire  un  adeguato  flusso  di
informazioni volto ad  assicurare  che  i  produttori  rispettino  le
disposizioni del presente decreto. La collaborazione amministrativa e
lo scambio di informazioni, in particolare tra i registri  nazionali,
comprendono il ricorso ai mezzi di comunicazione elettronica. 
  2. La cooperazione comprende, altresi', il diritto  di  accesso  ai
documenti  e  alle  pertinenti  informazioni,  tra  cui  l'esito   di
ispezioni, subordinato alle disposizioni legislative  in  materia  di
protezione  dei  dati  personali   applicate   nello   Stato   membro
dell'Unione europea  in  cui  opera  l'autorita'  cui  si  chiede  la
cooperazione.