Art. 17 
 
 
Sanzioni per mancata adozione di misure per  la  sicurezza  personale
                           dei passeggeri 
 
  1. Le imprese ferroviarie,  i  gestori  delle  infrastrutture  e  i
gestori delle  stazioni  adottano  le  misure  idonee,  stabilite  di
concerto con le autorita' pubbliche,  allo  scopo  di  assicurare  la
sicurezza personale dei passeggeri come prescritto  dall'articolo  26
del regolamento. In caso di  inosservanza  del  predetto  obbligo  le
imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e i gestori delle
stazioni sono soggetti al pagamento di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. Restano fermi in ogni  caso  i
compiti e gli interventi di esclusiva responsabilita' degli organi di
polizia e di pubblica sicurezza, come stabiliti dalle norme vigenti.