Art. 18 
 
 
   Sanzioni in materia di trattamento dei reclami dei viaggiatori 
 
  1. Le imprese ferroviarie, entro centottanta giorni  dalla  entrata
in vigore del presente decreto, sono  tenute  a  regolare,  ai  sensi
dell'articolo 27, paragrafo  1,  del  regolamento,  la  raccolta  dei
reclami  presentati  in  relazione  ai  diritti  ed   agli   obblighi
contemplati dal regolamento ed istituiscono  meccanismi  e  strutture
per il loro trattamento. In caso di inosservanza di tale  obbligo  le
imprese ferroviarie  sono  soggette  al  pagamento  di  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000  euro.  Alla  stessa
sanzione sono soggette le imprese ferroviarie che  non  provvedano  a
diffondere  tra  i  passeggeri  informazioni   sulle   modalita'   di
organizzazione del servizio preposto alla raccolta ed al  trattamento
degli esposti in caso. 
  2. Per ogni singolo caso accertato di inosservanza  degli  obblighi
previsti dall'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento,  le  imprese
ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. 
  3. Le imprese ferroviarie rendono  pubbliche,  tramite  inserimento
nella  relazione  annuale  sulla  qualita'  del   servizio   di   cui
all'articolo 19, comma 2, le informazioni relative al numero  e  alle
categorie degli esposti ricevuti e trattati, ai tempi di  risposta  e
alle misure adottate per migliorare eventualmente  le  procedure,  ai
sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del  regolamento.  Nel  caso  di
inosservanza di tale obbligo l'impresa e' soggetta  al  pagamento  di
una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.