Art. 39 
 
(Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure
                di affidamento di contratti pubblici) 
 
  1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. La mancanza, l'incompletezza  e  ogni  altra  irregolarita'
essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2  obbliga
il concorrente che vi ha dato causa al  pagamento,  in  favore  della
stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di
gara, in misura non inferiore  all'uno  per  mille  e  non  superiore
all'uno per cento del valore della gara e comunque  non  superiore  a
50.000  euro,  il  cui  versamento  e'   garantito   dalla   cauzione
provvisoria.  In  tal  caso,  la  stazione  appaltante   assegna   al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,  perche'  siano
rese,  integrate  o  regolarizzate   le   dichiarazioni   necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi
di irregolarita' non essenziali, ovvero di mancanza  o  incompletezza
di dichiarazioni non indispensabili, la stazione  appaltante  non  ne
richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di
inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il  concorrente
e' escluso dalla gara.  Ogni  variazione  che  intervenga,  anche  in
conseguenza di una pronuncia  giurisdizionale,  successivamente  alla
fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle  offerte  non
rileva ai  fini  del  calcolo  di  medie  nella  procedura,  ne'  per
l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.». 
  2. All'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,
dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo  38,  comma  2-bis,  si
applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza  o  irregolarita'
delle dichiarazioni, anche  di  soggetti  terzi,  che  devono  essere
prodotte  dai  concorrenti  in  base  alla  legge,  al  bando  o   al
disciplinare di gara.». 
  3. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  alle
procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto.