Art. 40 
 
(Misure per l'ulteriore  accelerazione  dei  giudizi  in  materia  di
                          appalti pubblici) 
 
  1. All'articolo 120  dell'allegato  1  del  decreto  legislativo  2
luglio 2010,  n.  104  (Codice  del  processo  amministrativo),  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Il giudizio, ferma la
possibilita' della sua definizione immediata  nell'udienza  cautelare
ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con  sentenza
in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e  da  tenersi
entro trenta giorni dalla scadenza del termine  per  la  costituzione
delle parti diverse dal ricorrente. Della data  di  udienza  e'  dato
immediato avviso alle parti a cura della segreteria,  a  mezzo  posta
elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando  e'
necessario integrare il contraddittorio o assicurare il  rispetto  di
termini a difesa, la  definizione  del  merito  viene  rinviata,  con
l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori  o  l'integrazione
del contraddittorio o dispone il rinvio per  l'esigenza  di  rispetto
dei termini a difesa, ad una udienza  da  tenersi  non  oltre  trenta
giorni."; 
  b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis.  Il  collegio,
quando dispone le misure cautelari di cui al  comma  4  dell'articolo
119,  ne  subordina  l'efficacia  alla  prestazione,  anche  mediante
fideiussione,  di  una  cauzione,  salvo  che  ricorrano   gravi   ed
eccezionali  ragioni  specificamente   indicate   nella   motivazione
dell'ordinanza che concede la  misura  cautelare.  Tali  misure  sono
disposte per  una  durata  non  superiore  a  sessanta  giorni  dalla
pubblicazione  della  relativa  ordinanza,  fermo   restando   quanto
stabilito dal comma 3 dell'articolo 119"; 
  c) il  comma  9  e'  sostituito  dal  seguente:  "9.  Il  Tribunale
amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale  definisce
il giudizio entro venti giorni  dall'udienza  di  discussione,  ferma
restando la possibilita' di chiedere  l'immediata  pubblicazione  del
dispositivo entro due giorni.". 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  ai  giudizi
introdotti con ricorso depositato, in  primo  grado  o  in  grado  di
appello, in data successiva  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.