Art. 41 
 
          (Misure per il contrasto all'abuso del processo) 
 
  1.  All'articolo  26   dell'allegato   1   (Codice   del   processo
amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:  "In  ogni
caso, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi' condannare la  parte
soccombente al pagamento, in favore della controparte, di  una  somma
equitativamente  determinata,  quando  la  decisione  e'  fondata  su
ragioni manifeste."; 
  b) al comma 2, dopo il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
"Nelle controversie in materia di appalti di cui agli  articoli  119,
lettera a), e 120 l'importo della  sanzione  pecuniaria  puo'  essere
elevato  fino  all'uno  per  cento  del  valore  del  contratto,  ove
superiore al suddetto limite.".