Art. 43 
 
 (Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile) 
 
  1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono essere svolti con
modalita' informatiche e telematiche e i  relativi  atti  processuali
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti  di  legge,  purche'  sia
garantita la riferibilita' soggettiva, l'integrita' dei  contenuti  e
la riservatezza  dei  dati  personali,  in  conformita'  ai  principi
stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  successive
modificazioni.  Le  relative  regole  tecniche  e  procedurali   sono
stabilite con i decreti di cui all'articolo 20 bis del  decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2012, n. 221. 
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 16, 16-ter e 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221,  in  base  alle  indicazioni  tecniche,  operative  e  temporali
stabilite con i decreti di cui al comma 1. 
  3. Il pubblico ministero  contabile  puo'  effettuare,  secondo  le
regole stabilite con i decreti di cui al comma  1,  le  notificazioni
previste dall'ordinamento direttamente  ad  uno  degli  indirizzi  di
posta  elettronica  certificata  di  cui  all'articolo   16-ter   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.