Art. 23
Sistema della cooperazione italiana allo sviluppo
1. La Repubblica riconosce e promuove il sistema della cooperazione
italiana allo sviluppo, costituito da soggetti pubblici e privati,
per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cooperazione
allo sviluppo, sulla base del principio di sussidiarieta'.
2. Sono soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo:
a) le amministrazioni dello Stato, le universita' e gli enti
pubblici;
b) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli
enti locali;
c) le organizzazioni della societa' civile e gli altri soggetti
senza finalita' di lucro di cui all'articolo 26;
d) i soggetti con finalita' di lucro, qualora agiscano con
modalita' conformi ai principi della presente legge, aderiscano agli
standard comunemente adottati sulla responsabilita' sociale e alle
clausole ambientali, nonche' rispettino le norme sui diritti umani
per gli investimenti internazionali.