Art. 24
Amministrazioni dello Stato, camere di commercio, universita' ed enti
pubblici
1. L'Italia favorisce l'apporto e la partecipazione delle
amministrazioni dello Stato, del sistema delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, delle universita' e degli enti
pubblici alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, quando le
rispettive specifiche competenze tecniche costituiscono un contributo
qualificato per la migliore realizzazione dell'intervento, e
promuove, in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al
perseguimento degli obiettivi e delle finalita' della presente legge.
2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato congiunto di
cui all'articolo 21, mediante convenzione che determina modalita' di
esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, puo' affidare ai
soggetti di cui al comma 1 del presente articolo l'attuazione di
iniziative di cooperazione previste dalla presente legge o puo'
concedere contributi ai predetti soggetti per la realizzazione di
proposte progettuali da essi presentate.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le istituzioni pubbliche
coinvolte nell'attuazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo
vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.