Art. 25
Regioni ed enti locali
1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e l'Agenzia promuovono forme di partenariato e
collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali nel campo della cooperazione allo sviluppo.
Nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, l'Agenzia puo' concedere
contributi al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2
dell'articolo 9.