Art. 28
Personale impiegato all'estero nelle attivita' di cooperazione
internazionale allo sviluppo. Collocamento in aspettativa dei
pubblici dipendenti
1. Nell'ambito delle attivita' di cooperazione allo sviluppo, le
organizzazioni della societa' civile e gli altri soggetti di cui
all'articolo 26 possono impiegare all'estero personale maggiorenne
italiano, europeo o di altri Stati esteri in possesso di adeguati
titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e
delle qualita' personali necessarie, mediante la stipula di
contratti, i cui contenuti sono disciplinati in sede di
contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi generali in
materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa
italiana. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' convocato un apposito tavolo di contrattazione per la
definizione del contratto collettivo nazionale del personale
impiegato all'estero nelle attivita' di cooperazione allo sviluppo.
Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie
mansioni con diligenza in modo conforme alla dignita' del proprio
compito ed in nessun caso puo' essere impiegato in operazioni di
polizia o di carattere militare.
2. L'Italia riconosce e promuove il volontariato prestato
nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. Le
organizzazioni della societa' civile e gli altri soggetti di cui
all'articolo 26 possono impiegare il personale di cui al comma 1 del
presente articolo anche a titolo volontario, senza la costituzione di
un rapporto di lavoro. In questo caso, l'inquadramento giuridico ed
economico di detto personale e' parametrato su quello stabilito
dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002,
n. 77, e successive modificazioni, con oneri integralmente a carico
delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui al secondo periodo
del presente comma.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 del
presente articolo, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni
per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili, e
comunque non inferiore alla durata del contratto di cui al comma 1
del presente articolo. Il periodo di aspettativa comporta il
mantenimento della qualifica posseduta.
4. L'amministrazione pubblica competente, a domanda del dipendente,
corredata dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia su richiesta
dell'organizzazione della societa' civile o di altro soggetto che ha
stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al
comma 3. L'Agenzia stabilisce le procedure relative alla suddetta
attestazione, che puo' riguardare anche il personale impiegato in
progetti finanziati dall'Unione europea, dagli organismi
internazionali di cui l'Italia fa parte, da altri governi, da altre
amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano o dagli enti locali, nonche' da soggetti
privati, previa verifica da parte dell'Agenzia della coerenza
dell'iniziativa con le finalita' e gli indirizzi di cui agli articoli
1 e 2. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni
spetta anche al dipendente che segue il coniuge in servizio di
cooperazione.
5. La prova dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali
di cui al comma 7 costituisce attestazione sul servizio e sulla sua
durata. Tale servizio costituisce titolo preferenziale di
valutazione, equiparato al servizio presso la pubblica
amministrazione, nella formazione delle graduatorie dei pubblici
concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti
pubblici. Il periodo di servizio e' computato per l'elevazione del
limite massimo di eta' per la partecipazione ai pubblici concorsi.
Salvo piu' favorevoli disposizioni di legge, le attivita' di servizio
prestate dal personale di cui al comma 3 sono riconosciute ad ogni
effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attivita'
professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare
per l'anzianita' di servizio, per la progressione della carriera e
per il trattamento di quiescenza e previdenza in rapporto alle
contribuzioni versate.
6. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste
nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese e ai datori di
lavoro privati che concedono il collocamento in aspettativa senza
assegni al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge che lo segue
in loco, da essi dipendenti, e' data la possibilita' di assumere
personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato,
oltre gli eventuali contingenti e limiti temporali in vigore.
7. Le organizzazioni della societa' civile e gli altri soggetti di
cui all'articolo 26 assumono tutti gli obblighi discendenti dal
contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi.
I contributi previdenziali sono versati ai fondi stabiliti dalle
vigenti leggi in ossequio al principio dell'unicita' della posizione
assicurativa. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. E' escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di
cui ai commi da 1 a 7 del presente articolo e il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale o l'Agenzia, anche
nel caso in cui le organizzazioni e gli altri soggetti contraenti
dovessero venire meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei
confronti di tale personale.
9. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi delle
organizzazioni e degli altri soggetti di cui all'articolo 26,
discendenti dal contratto col personale all'estero, sono commisurati
ai compensi convenzionali da determinare annualmente con apposito
decreto non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
10. L'Italia promuove e sostiene le forme di volontariato e
servizio civile internazionale, ivi incluse quelle messe in atto
dall'Unione europea per la partecipazione dei giovani alle attivita'
di cooperazione allo sviluppo. I soggetti di cui all'articolo 26,
accreditati ai sensi degli articoli 3 e 9 della legge 6 marzo 2001,
n. 64, organizzano contingenti di corpi civili di pace, destinati
alla formazione e alla sperimentazione della presenza di giovani
volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree
di conflitto o soggette a rischio di conflitto o nelle aree di
emergenza ambientale.
11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 28:
- Il testo dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio
civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo
2001, n. 64) e' il seguente: L'attivita' svolta nell'ambito
dei progetti di servizio civile non determina
l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la
sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento
o dalle liste di mobilita'.
2. Agli ammessi a prestare attivita' in un progetto di
servizio civile compete un assegno per il servizio civile,
non superiore al trattamento economico previsto per il
personale militare volontario in ferma annuale, nonche' le
eventuali indennita' da corrispondere in caso di servizio
civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici
volti a compensare la condizione militare. La misura del
compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale
e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri tenendo conto delle disponibilita' finanziarie del
Fondo nazionale per il servizio civile."
- Il testo dell'articolo 60 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e' il seguente:
"Art. 60. (Casi di incompatibilita'). - L'impiegato non
puo' esercitare il commercio, l'industria, ne' alcuna
professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati
o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro,
tranne che si tratti di cariche in societa' o enti per le
quali la nomina e' riservata allo Stato e sia all'uopo
intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.".
- Il testo dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.) e'
il seguente: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono
tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le
Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le
istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case
popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici
non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300. Fino alla revisione organica della disciplina di
settore, le disposizioni di cui al presente decreto
continuano ad applicarsi anche al CONI."
- Il testo dell'art. 23-bis, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' il seguente: "5.
L'aspettativa per lo svolgimento di attivita' o incarichi
presso soggetti privati o pubblici da parte del personale
di cui al comma 1 non puo' comunque essere disposta se:
a) il personale, nei due anni precedenti, e' stato
addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel
medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o
formulato pareri o avvisi su contratti o concesso
autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende
svolgere l'attivita'. Ove l'attivita' che si intende
svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende
anche al caso in cui le predette attivita' istituzionali
abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la
controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile;
b) il personale intende svolgere attivita' in organismi
e imprese private che, per la loro natura o la loro
attivita', in relazione alle funzioni precedentemente
esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine
dell'amministrazione o comprometterne il normale
funzionamento o l'imparzialita'.
6. Il dirigente non puo', nei successivi due anni,
ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle
funzioni individuate alla lettera a) del comma 5."
- Il testo dell'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n.
64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e' il
seguente: "1. Gli enti e le organizzazioni privati che
intendono presentare progetti per il servizio civile
volontario devono possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) capacita' organizzativa e possibilita' d'impiego in
rapporto al servizio civile volontario;
c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le
finalita' di cui all'articolo 1;
d) svolgimento di un'attivita' continuativa da almeno
tre anni."
- Il testo dell'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n.
64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e' il
seguente: "1. Il servizio civile puo' essere svolto
all'estero presso sedi ove sono realizzati progetti di
servizio civile da parte di amministrazioni ed enti, di cui
all'articolo 7, comma 2, nell'ambito di iniziative assunte
dall'Unione europea in materia di servizio civile, nonche'
in strutture per interventi di pacificazione e cooperazione
fra i popoli, istituite dalla stessa Unione europea o da
organismi internazionali operanti con le medesime finalita'
ai quali l'Italia partecipa. Resta salvo quanto previsto
dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce
le modalita' di svolgimento del servizio civile
all'estero."