Art. 29
Partner internazionali
1. L'Italia favorisce l'instaurazione sul piano internazionale di
collaborazioni istituzionali, nel rispetto dei principi di piena
appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner e
di efficacia degli aiuti, con i Governi dei Paesi partner, nonche'
con gli organismi internazionali, con le banche di sviluppo, con i
fondi internazionali, con l'Unione europea e con gli altri Paesi
donatori, favorendo anche forme di collaborazione triangolare.