Art. 19 
 
 
 Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo 
 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 26, secondo comma, e' abrogato; 
    b) dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente: 
    «Art.  26-bis  (Foro  relativo  all'espropriazione   forzata   di
crediti). - Quando il debitore e' una delle pubbliche amministrazioni
indicate  dall'articolo  413,  quinto  comma,  per   l'espropriazione
forzata di crediti e' competente, salvo quanto disposto  dalle  leggi
speciali,  il  giudice  del  luogo  dove  il  terzo  debitore  ha  la
residenza, il domicilio, la dimora o la sede. 
  Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione  forzata
di crediti e' competente il giudice del luogo in cui il  debitore  ha
la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.»; 
    c) all'articolo 492 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il settimo comma e' abrogato; 
      2) all'ottavo comma, le parole «negli stessi  casi  di  cui  al
settimo comma e» sono soppresse; 
    d) dopo l'articolo 492 e' inserito il seguente: 
    «Art. 492-bis (Ricerca con  modalita'  telematiche  dei  beni  da
pignorare). - Su istanza del creditore procedente, il presidente  del
tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio,
la dimora o la sede, verificato il  diritto  della  parte  istante  a
procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca  con  modalita'
telematiche  dei  beni  da  pignorare.   L'istanza   deve   contenere
l'indicazione dell'indirizzo di posta  elettronica  ordinaria  ed  il
numero di fax del  difensore  nonche',  ai  fini  dell'articolo  547,
dell'indirizzo di posta elettronica certificata. 
  Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di  accesso  ai
dati e alle  informazioni  degli  archivi  automatizzati  del  Centro
elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi
dell'articolo  8  della  legge  1°   aprile   1981,   n.   121,   con
l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale  o
un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda
mediante collegamento telematico  diretto  ai  dati  contenuti  nelle
banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle  quali  le  stesse
possono  accedere  e,  in  particolare,   nell'anagrafe   tributaria,
compreso l'archivio dei rapporti finanziari,  nel  pubblico  registro
automobilistico  e  in   quelle   degli   enti   previdenziali,   per
l'acquisizione   di   tutte    le    informazioni    rilevanti    per
l'individuazione di cose  e  crediti  da  sottoporre  ad  esecuzione,
comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti  dal  debitore  con
istituti di credito e datori di lavoro o  committenti.  Terminate  le
operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico  processo  verbale
nel quale indica tutte le  banche  dati  interrogate  e  le  relative
risultanze. 
  Se l'accesso ha consentito di individuare cose che  si  trovano  in
luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza
dell'ufficiale  giudiziario,  quest'ultimo  accede  agli  stessi  per
provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e
520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio  di  competenza  di
cui al periodo precedente, copia autentica del verbale e'  rilasciata
al  creditore  che,  entro  dieci  giorni   dal   rilascio   a   pena
d'inefficacia della richiesta, la  presenta,  unitamente  all'istanza
per  gli  adempimenti  di  cui  agli  articoli  517,   518   e   520,
all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. 
  L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una  cosa  individuata
mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma,  intima
al debitore di indicare entro quindici giorni  il  luogo  in  cui  si
trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione e' punita a
norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale. 
  Se l'accesso ha consentito di individuare crediti  del  debitore  o
cose  di  quest'ultimo  che  sono  nella  disponibilita'  di   terzi,
l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio,  ove  possibile  a  norma
dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e  al  terzo  il
verbale, che dovra' anche contenere l'indicazione del credito per cui
si procede, del titolo esecutivo e del  precetto,  dell'indirizzo  di
posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui
il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente,
dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di  cui
all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonche' l'intimazione
al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei  limiti
di cui all'articolo 546. Il verbale  di  cui  al  presente  comma  e'
notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati  a
quest'ultimo riferibili. 
  Quando l'accesso ha consentito  di  individuare  piu'  crediti  del
debitore o piu' cose di quest'ultimo che sono nella disponibilita' di
terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i  beni  scelti
dal creditore. 
  Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose  di  cui  al
terzo comma che crediti o cose di cui al  quinto  comma,  l'ufficiale
giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.»; 
    e) all'articolo 543 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al primo comma, la parola "personalmente" e' soppressa; 
      2) al secondo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente: 
      «4) la citazione del debitore a comparire  davanti  al  giudice
competente, con l'invito al terzo a comunicare  la  dichiarazione  di
cui all'articolo 547 al creditore procedente  entro  dieci  giorni  a
mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta  elettronica  certificata;
con l'avvertimento al terzo che  in  caso  di  mancata  comunicazione
della  dichiarazione,  la  stessa  dovra'  essere  resa   dal   terzo
comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo  non  compare
o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato
o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare  o
nei termini indicati dal creditore, si considereranno non  contestati
ai fini del procedimento  in  corso  e  dell'esecuzione  fondata  sul
provvedimento di assegnazione»; 
      3) dopo il quarto comma e' inserito il seguente: 
      «Quando procede  a  norma  dell'articolo  492-bis,  l'ufficiale
giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo
esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni  di  cui  al
quarto  comma.  Decorso  il  termine  di  cui  all'articolo  501,  il
creditore pignorante e ognuno dei  creditori  intervenuti  muniti  di
titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la  vendita  delle
cose mobili o l'assegnazione dei  crediti.  Sull'istanza  di  cui  al
periodo precedente il giudice fissa  l'udienza  per  l'audizione  del
creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553.
Il decreto  con  cui  viene  fissata  l'udienza  di  cui  al  periodo
precedente e' notificato a  cura  del  creditore  procedente  e  deve
contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4)  del
secondo comma.»; 
    f) all'articolo 547, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
    «Con dichiarazione a  mezzo  raccomandata  inviata  al  creditore
procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica  certificata,  il
terzo,  personalmente  o  a  mezzo  di  procuratore  speciale  o  del
difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali  cose
o di quali somme e' debitore o si trova in possesso e quando ne  deve
eseguire il pagamento o la consegna.»; 
    g) all'articolo 548, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) il primo comma e' abrogato; 
    2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
    «Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la
dichiarazione,  il   giudice,   con   ordinanza,   fissa   un'udienza
successiva. L'ordinanza e' notificata al terzo  almeno  dieci  giorni
prima della nuova udienza. Se questi non compare alla  nuova  udienza
o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato
o il possesso del bene di  appartenenza  del  debitore,  nei  termini
indicati dal creditore, si  considera  non  contestato  ai  fini  del
procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento  di
assegnazione e il giudice provvede  a  norma  degli  articoli  552  o
553.»; 
    h)  all'articolo  560,   terzo   comma,   le   parole   «provvede
all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile» sono  sostituite
dalle seguenti «autorizza la vendita»; 
    i) l'articolo 609 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 609 (Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione).
- Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono  essere
consegnati, l'ufficiale  giudiziario  intima  alla  parte  tenuta  al
rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere  di
asportarli, assegnandogli il relativo  termine.  Dell'intimazione  si
da' atto a verbale ovvero,  se  colui  che  e'  tenuto  a  provvedere
all'asporto non e' presente, mediante atto notificato a  spese  della
parte istante. Quando entro il termine  assegnato  l'asporto  non  e'
stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese  della
parte istante, determina, anche  a  norma  dell'articolo  518,  primo
comma, il presumibile valore  di  realizzo  dei  beni  ed  indica  le
prevedibili spese di custodia e di asporto. 
  Quando puo' ritenersi che il valore  dei  beni  e'  superiore  alle
spese di custodia e di  asporto,  l'ufficiale  giudiziario,  a  spese
della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i
beni in altro luogo. Il custode e'  nominato  a  norma  dell'articolo
559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato  delle  spese  i
beni, quando non appare evidente l'utilita' del tentativo di  vendita
di cui al quinto comma, sono considerati  abbandonati  e  l'ufficiale
giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne  dispone
lo smaltimento o la distruzione. 
  Se sono rinvenuti documenti inerenti lo  svolgimento  di  attivita'
imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a  norma
del primo comma, gli stessi sono conservati, per un  periodo  di  due
anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e  previa  anticipazione
delle  spese  da  parte  di  quest'ultima,  da  un  custode  nominato
dall'ufficiale giudiziario. In difetto  di  istanza  e  di  pagamento
anticipato delle spese si  applica,  in  quanto  compatibile,  quanto
previsto dal secondo comma,  ultimo  periodo.  Allo  stesso  modo  si
procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a
cura della parte istante o del custode. 
  Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo  comma,
colui al quale i beni appartengono puo', prima della  vendita  ovvero
dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del  secondo  comma,
ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione  per
il rilascio. Il giudice  provvede  con  decreto  e,  quando  accoglie
l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese  e
compensi per la custodia e per l'asporto. 
  Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste
per la vendita  dei  beni  mobili  pignorati,  secondo  le  modalita'
disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio.  Si  applicano,
in quanto compatibili, gli articoli 530  e  seguenti  del  codice  di
procedura civile. La somma ricavata e'  impiegata  per  il  pagamento
delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto  e  per  la
vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo
che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che e' tenuto
al rilascio, l'eventuale eccedenza e'  utilizzata  per  il  pagamento
delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611. 
  In caso di infruttuosita' della vendita  nei  termini  fissati  dal
giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo
periodo. 
  Se le cose sono pignorate o  sequestrate,  l'ufficiale  giudiziario
da' immediatamente notizia dell'avvenuto  rilascio  al  creditore  su
istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il  sequestro,  e  al
giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.»; 
  2. Alle  disposizioni  per  l'attuazione  al  codice  di  procedura
civile, di cui al regio decreto  18  dicembre  1941,  n.  1368,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 155 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 155-bis (Archivio dei rapporti finanziari). - Per  archivio
dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del
codice si intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 
    Art. 155-ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei  beni
da pignorare con modalita'  telematiche).  -  La  partecipazione  del
creditore alla ricerca dei beni  da  pignorare  di  cui  all'articolo
492-bis del codice ha luogo  a  norma  dell'articolo  165  di  queste
disposizioni. 
  Nei casi di  cui  all'articolo  492-bis,  sesto  e  settimo  comma,
l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei  beni
con modalita' telematiche,  comunica  al  creditore  le  banche  dati
interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax
o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il
creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale
giudiziario i beni  da  sottoporre  ad  esecuzione;  in  mancanza  la
richiesta di pignoramento perde efficacia. 
  Art. 155-quater (Modalita' di accesso  alle  banche  dati).  -  Con
decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e
sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  sono
individuati i casi, i  limiti  e  le  modalita'  di  esercizio  della
facolta'  di  accesso  alle  banche  dati  di  cui  al  primo   comma
dell'articolo 492-bis del codice, nonche' le modalita' di trattamento
e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei
debitori. Con il  medesimo  decreto  sono  individuate  le  ulteriori
banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle  quali  le  stesse
possono  accedere,  che  l'ufficiale  giudiziario  puo'   interrogare
tramite collegamento  telematico  diretto  o  mediante  richiesta  al
titolare dei dati. 
  Il Ministro della giustizia puo' procedere al trattamento dei  dati
acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  E' istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti,
il registro cronologico denominato "Modello ricerca  beni",  conforme
al modello adottato con il decreto del Ministro  della  giustizia  di
cui al primo comma. 
  L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche  dati  di
cui all'articolo 492-bis del codice e a  quelle  individuate  con  il
decreto di cui al primo comma e' gratuito. La disposizione di cui  al
periodo precedente si applica anche all'accesso  effettuato  a  norma
dell'articolo 155-quinquies di queste disposizioni. 
  Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori).  -
Quando le strutture tecnologiche, necessarie a  consentire  l'accesso
diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati  di  cui
all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto
di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il
creditore procedente, previa  autorizzazione  a  norma  dell'articolo
492-bis, primo comma, del codice, puo'  ottenere  dai  gestori  delle
banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater
di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.». 
    b) dopo l'articolo 164 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 164-bis  (Infruttuosita'  dell'espropriazione  forzata).  -
Quando risulta che non e' piu' possibile  conseguire  un  ragionevole
soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto  conto  dei
costi  necessari  per  la   prosecuzione   della   procedura,   delle
probabilita' di liquidazione del bene e  del  presumibile  valore  di
realizzo,  e'  disposta   la   chiusura   anticipata   del   processo
esecutivo.». 
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  13,  dopo  il  comma  1-quater  e'  inserito  il
seguente: 
    «1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui
all'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile  il
contributo dovuto e' pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30»; 
    b) all'articolo 14, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. La parte che fa istanza a  norma  dell'articolo  492-bis,
primo comma, del codice di procedura civile e'  tenuta  al  pagamento
contestuale del contributo unificato.»; 
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,  n.
1229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 107, secondo comma, dopo le parole «sono addetti»
sono aggiunte le seguenti: 
    «, il verbale di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura
civile»; 
    b) all'articolo  122,  dopo  il  primo  comma,  sono  aggiunti  i
seguenti: 
    «Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a
norma dell'articolo 492-bis del  codice  di  procedura  civile  o  di
pignoramento mobiliare,  gli  ufficiali  giudiziari  sono  retribuiti
mediante  un  ulteriore  compenso,  che  rientra  tra  le  spese   di
esecuzione, stabilito dal giudice dell'esecuzione: 
      a)  in  una  percentuale  del  5  per  cento  sul   valore   di
assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni  mobili  pignorati
fino ad euro 10.000,00, in  una  percentuale  del  2  per  cento  sul
ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei  beni  mobili
pignorati  da  euro  10.001,00  fino  ad  euro  25.000,00  e  in  una
percentuale del 1 per cento sull'importo superiore; 
      b) in una percentuale  del  6  per  cento  sul  ricavato  della
vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati
ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura  civile  fino
ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per  cento  sul  ricavato
della vendita o sul valore di assegnazione dei  beni  e  dei  crediti
pignorati da  euro  10.001,00  fino  ad  euro  25.000,00  ed  in  una
percentuale del 3 per cento sull'importo superiore. 
  In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo  495
del codice di procedura civile, il compenso e' determinato secondo le
percentuali di cui alla lettera a) ridotte della  meta',  sul  valore
dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore,  sull'importo  della
somma versata. 
  In caso  di  estinzione  o  di  chiusura  anticipata  del  processo
esecutivo il compenso e' posto a carico del creditore  procedente  ed
e' liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale  di
cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se
maggiore, sul valore del credito per cui si procede. 
  In ogni caso il compenso dell'ufficiale  giudiziario  calcolato  ai
sensi dei commi secondo, terzo e quarto non puo' essere superiore  ad
un importo pari al 5 per cento del valore  del  credito  per  cui  si
procede. 
  Le somme complessivamente percepite  a  norma  dei  commi  secondo,
terzo, quarto e quinto  sono  attribuite  dall'ufficiale  giudiziario
dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale
o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La
residua quota del quaranta per cento  e'  distribuita  dall'ufficiale
giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri
ufficiali  e  funzionari  preposti  al  servizio  esecuzioni.  Quando
l'ufficiale o il funzionario  che  ha  eseguito  il  pignoramento  e'
diverso  da  colui  che  ha  interrogato  le  banche  dati   previste
dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di
cui all'articolo 155-quater delle disposizioni per  l'attuazione  del
codice di procedura civile, il compenso di cui al primo  periodo  del
presente comma e' attribuito nella misura  del  cinquanta  per  cento
ciascuno.». 
  5. All'articolo 7, nono comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  605,  e'  inserito,  in  fine,  il
seguente periodo: 
  «Le   informazioni   comunicate    sono    altresi'    utilizzabili
dall'autorita' giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo  e
del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti  in
materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione  di  patrimoni
altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l'autorita' giudiziaria
si  avvale  per  l'accesso  dell'ufficiale  giudiziario  secondo   le
disposizioni relative alla ricerca con modalita' telematiche dei beni
da pignorare.». 
  6.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   si   applicano   ai
procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno  dall'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.