Art. 25 Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 1° marzo 2011 nella causa C-236/09, che ha dichiarato l'illegittimita' dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione europea. 1. All'articolo 55-quater del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «conclusi per la prima volta a partire dal 21 dicembre 2012,»; b) al comma 2, il primo periodo e' soppresso; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, avuto riguardo alla tutela degli assicurati nonche' alla competitivita' e al buon funzionamento del sistema assicurativo. L'IVASS esercita altresi' i suoi poteri ed effettua le attivita' necessarie al fine di garantire che le differenze nei premi o nelle prestazioni, consentite per i contratti conclusi prima del 21 dicembre 2012, permangano a condizione che siano state fondate su dati attuariali e statistici affidabili e che le basi tecniche non siano mutate»; d) al comma 4, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3, secondo periodo,»; e) al comma 5, le parole: «L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo» sono sostituite dalle seguenti: «L'IVASS». 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 25: Il testo dell'articolo 55-quater del Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2006, n. 125, S.O. n. 133. come modificato dalla presente legge cosi' recita: "Art. 55-quater. Parita' di trattamento tra uomini e donne nei servizi assicurativi e altri servizi finanziari 1. Nei contratti conclusi per la prima volta a partire dal 21 dicembre 2012, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non puo' determinare differenze nei premi e nelle prestazioni. 2. In ogni caso i costi inerenti alla gravidanza e alla maternita' non possono determinare differenze nei premi o nelle prestazioni individuali. 3. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, avuto riguardo alla tutela degli assicurati nonche' alla competitivita' e al buon funzionamento del sistema assicurativo. L'IVASS esercita altresi' i suoi poteri ed effettua le attivita' necessarie al fine di garantire che le differenze nei premi o nelle prestazioni, consentite per i contratti conclusi prima del 21 dicembre 2012, permangano a condizione che siano state fondate su dati attuariali e statistici affidabili e che le basi tecniche non siano mutate. 4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, secondo periodo, costituisce inosservanza al divieto di cui all'articolo 55-ter. 5. L'IVASS provvede allo svolgimento delle attivita' previste al comma 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.". La direttiva 98/34/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204. La legge 21 giugno 1986, n. 317 (Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.