Art. 26 
 
Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia  di
  utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli  da
  essi derivati o loro sinonimi. Caso EU Pilot 4971/13/ENTR. 
  1. La legge 14 gennaio 2013, n. 8, e' abrogata. A  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia
le disposizioni della legge 16 dicembre 1966, n. 1112. 
  2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine  di  dodici
mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  senza
nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,   un   decreto
legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle»  e
«pelliccia» e di  quelli  da  essi  derivati  o  loro  sinonimi,  nel
rispetto  della  legislazione   dell'Unione   europea   nei   settori
armonizzati. 
  3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 e' adottato su proposta
del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentite  le   Commissioni
parlamentari  competenti,  che  esprimono  il  proprio  parere  entro
quaranta giorni dalla data di assegnazione dello  schema  di  decreto
legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo
puo' essere comunque adottato. 
  4. Con il medesimo  decreto  legislativo  di  cui  al  comma  2  si
provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non piu' applicabili e
ad adottare le necessarie  disposizioni  recanti  sanzioni  penali  o
amministrative per  le  violazioni  degli  obblighi  contenuti  nello
stesso decreto. 
  5. Lo  schema  del  decreto  legislativo  di  cui  al  comma  2  e'
sottoposto alla procedura  di  informazione  prima  della  definitiva
adozione, in applicazione della direttiva 98/34/  CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, recepita  con  legge  21
giugno 1986, n. 317. 
  6. Entro due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo previsto al comma 2 possono essere  emanate  disposizioni
correttive e integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi
da 2 a 5. 
  7. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto  legislativo
di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono
agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 26: 
              La legge 16 dicembre 1966, n. 1112 (Disciplina dell'uso
          dei nomi «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e dei  termini  che
          ne derivano), e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  27
          dicembre 1966, n. 325. 
              La direttiva 98/34/ CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 22 giugno 1998  che  prevede  una  procedura
          d'informazione   nel   settore   delle   norme   e    delle
          regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole  relative   ai
          servizi  della  societa'  dell'informazione  e'  pubblicata
          nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204. 
              La  legge   21   giugno   1986,   n.   317   (Procedura
          d'informazione nel settore delle norme  e  regolamentazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione in attuazione  della  direttiva  98/34/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno  1998,
          modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 20 luglio  1998)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.