Art. 27 Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa agli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni. Caso EU Pilot 5062/13/MARK. 1. Al secondo comma dell'articolo 2506-ter del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione e' depositata». 2. Il comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, e' sostituito dal seguente: «3. Quando una fusione transfrontaliera per incorporazione e' realizzata da una societa' che detiene almeno il 90 per cento ma non la totalita' delle azioni, quote o altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell'assemblea della societa' incorporata, le relazioni di cui agli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile e la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del medesimo codice sono richieste soltanto qualora cio' sia previsto dalla legislazione nazionale cui e' soggetta la societa' incorporante o la societa' incorporata».
Note all'art. 27: Il testo dell'articolo 2506-ter, secondo comma del Codice civile, come modificato dalla presente legge cosi' recita: "Art. 2506-ter. Norme applicabili. L'organo amministrativo delle societa' partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformita' agli articoli 2501-quater e 2501-quinquies. La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle societa' beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella societa' scissa. Quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo amministrativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione e' depositata. Si applica alla scissione l'articolo 2501-sexies; la situazione patrimoniale prevista dall'articolo 2501-quater e le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies, non sono richieste quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o piu' nuove societa' e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale. Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle societa' partecipanti alla scissione l'organo amministrativo puo' essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi. Sono altresi' applicabili alla scissione gli articoli 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater, 2505, primo e secondo comma, 2505-bis e 2505-ter. Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s'intendono riferiti anche alla scissione.". Il testo del comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108 (Attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle societa' di capitali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2008, n. 140, come modificato dalla presente legge cosi' recita: "Art.18. Formalita' semplificate 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2505, primo comma, del codice civile, quando una fusione transfrontaliera per incorporazione e' realizzata da una societa' che detiene tutte le azioni, le quote o gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell'assemblea della societa' incorporata, non si applica l'articolo 6, comma 1, lettera b). 2. Nel caso previsto dal comma 1 non e' richiesta l'approvazione del progetto di fusione da parte dell'assemblea della societa' italiana incorporata. Resta salvo, con riferimento alla societa' italiana incorporante, l'articolo 2505, secondo e terzo comma, del codice civile. 3. Quando una fusione transfrontaliera per incorporazione e' realizzata da una societa' che detiene almeno il 90 per cento ma non la totalita' delle azioni, quote o altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell'assemblea della societa' incorporata, le relazioni di cui agli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile e la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del medesimo codice sono richieste soltanto qualora cio' sia previsto dalla legislazione nazionale cui e' soggetta la societa' incorporante o la societa' incorporata.".