Art. 27 
 
Disposizioni volte al recepimento  della  direttiva  2009/109/CE  del
  Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa
  agli obblighi in materia di relazioni e di documentazione  in  caso
  di fusioni e scissioni. Caso EU Pilot 5062/13/MARK. 
  1. Al secondo comma dell'articolo 2506-ter  del  codice  civile  e'
aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Quando  la  scissione  si
realizza mediante aumento di capitale con  conferimento  di  beni  in
natura  o  di  crediti,  la  relazione   dell'organo   amministrativo
menziona,  ove  prevista,  l'elaborazione  della  relazione  di   cui
all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso  il  quale  tale
relazione e' depositata». 
  2. Il comma 3 dell'articolo 18 del decreto  legislativo  30  maggio
2008, n. 108, e' sostituito dal seguente: 
  «3. Quando  una  fusione  transfrontaliera  per  incorporazione  e'
realizzata da una societa' che detiene almeno il 90 per cento ma  non
la totalita' delle azioni, quote o altri titoli che  conferiscono  il
diritto  di  voto  nell'assemblea  della  societa'  incorporata,   le
relazioni di cui  agli  articoli  2501-quinquies  e  2501-sexies  del
codice civile  e  la  situazione  patrimoniale  di  cui  all'articolo
2501-quater del medesimo codice sono richieste soltanto qualora  cio'
sia previsto dalla legislazione nazionale cui e' soggetta la societa'
incorporante o la societa' incorporata». 
 
          Note all'art. 27: 
              Il testo  dell'articolo  2506-ter,  secondo  comma  del
          Codice civile, come modificato dalla presente  legge  cosi'
          recita: 
              "Art. 2506-ter. Norme applicabili. 
              L'organo  amministrativo  delle  societa'  partecipanti
          alla scissione  redige  la  situazione  patrimoniale  e  la
          relazione  illustrativa  in   conformita'   agli   articoli
          2501-quater e 2501-quinquies. 
              La relazione dell'organo  amministrativo  deve  inoltre
          illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o  quote
          e deve indicare il valore effettivo  del  patrimonio  netto
          assegnato  alle  societa'  beneficiarie  e  di  quello  che
          eventualmente rimanga  nella  societa'  scissa.  Quando  la
          scissione si realizza  mediante  aumento  di  capitale  con
          conferimento di beni in natura o di crediti,  la  relazione
          dell'organo   amministrativo   menziona,   ove    prevista,
          l'elaborazione della relazione di cui all'articolo  2343  e
          il registro delle imprese presso il quale tale relazione e'
          depositata. 
              Si applica alla scissione  l'articolo  2501-sexies;  la
          situazione patrimoniale prevista dall'articolo  2501-quater
          e le relazioni previste  dagli  articoli  2501-quinquies  e
          2501-sexies, non sono richieste quando la scissione avviene
          mediante la costituzione di una o piu' nuove societa' e non
          siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote
          diversi da quello proporzionale. 
              Con il consenso unanime dei soci e  dei  possessori  di
          altri strumenti finanziari che danno diritto di voto  nelle
          societa'    partecipanti    alla     scissione     l'organo
          amministrativo puo' essere esonerato  dalla  redazione  dei
          documenti previsti nei precedenti commi. 
              Sono altresi' applicabili alla scissione  gli  articoli
          2501-septies,  2502,  2502-bis,   2503,   2503-bis,   2504,
          2504-ter,  2504-quater,  2505,  primo  e   secondo   comma,
          2505-bis e  2505-ter.  Tutti  i  riferimenti  alla  fusione
          contenuti in detti articoli s'intendono riferiti anche alla
          scissione.". 
              Il testo del  comma  3  dell'articolo  18  del  decreto
          legislativo  30  maggio  2008,  n.  108  (Attuazione  della
          direttiva     2005/56/CE,     relativa     alle     fusioni
          transfrontaliere delle societa'  di  capitali),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  17  giugno  2008,  n.  140,  come
          modificato dalla presente legge cosi' recita: 
              "Art.18. Formalita' semplificate 
              1. Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  2505,  primo
          comma,   del   codice   civile,    quando    una    fusione
          transfrontaliera per incorporazione e'  realizzata  da  una
          societa' che detiene tutte le azioni, le quote o gli  altri
          titoli che  conferiscono  diritti  di  voto  nell'assemblea
          della societa' incorporata, non si  applica  l'articolo  6,
          comma 1, lettera b). 
              2. Nel caso previsto  dal  comma  1  non  e'  richiesta
          l'approvazione   del   progetto   di   fusione   da   parte
          dell'assemblea della societa' italiana  incorporata.  Resta
          salvo, con riferimento alla societa' italiana incorporante,
          l'articolo 2505, secondo e terzo comma, del codice civile. 
              3.   Quando   una    fusione    transfrontaliera    per
          incorporazione e' realizzata da una  societa'  che  detiene
          almeno il 90 per cento ma non la  totalita'  delle  azioni,
          quote o altri titoli che conferiscono il  diritto  di  voto
          nell'assemblea della societa' incorporata, le relazioni  di
          cui agli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies  del  codice
          civile e la situazione  patrimoniale  di  cui  all'articolo
          2501-quater del medesimo  codice  sono  richieste  soltanto
          qualora cio' sia previsto dalla legislazione nazionale  cui
          e'  soggetta  la  societa'  incorporante  o   la   societa'
          incorporata.".