Art. 29 
 
Potenziamento delle misure di contrasto  delle  frodi  in  danno  dei
  bilanci dell'Unione europea, dello Stato e degli enti territoriali. 
  1. Al fine di assicurare la piena applicazione del regolamento (UE,
Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,  dell'11
settembre 2013, all'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Il Nucleo Speciale di cui al  comma  1  svolge  altresi',
senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,
analisi,  ispezioni  e  controlli  sull'impiego  delle  risorse   del
bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e  dell'Unione
europea avvalendosi dei poteri e delle facolta' previste dal medesimo
comma 1, capoverso, lettera a)»; 
  b) al comma 2, le parole:  «del  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei commi 1 e 1-bis». 
 
          Note all'art. 29: 
              Il Regolamento UE Euratom n. 883 del 2013  (Regolamento
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  alle
          indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode
          (OLAF) e che abroga il regolamento (CE)  n.  1073/1999  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  il   regolamento
          (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio) e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 18 settembre 2013, n. L 248. 
              Il testo dell'articolo 25 del decreto-legge  22  giugno
          2012, n. 83 (Misure urgenti per  la  crescita  del  Paese),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n.  147,  S.O.,
          come modificato dalla presente legge cosi' recita: 
              "Art. 25. Monitoraggio, controlli, attivita' ispettiva 
              1. Allo scopo di vigilare sul corretto  utilizzo  delle
          agevolazioni di cui al presente decreto-legge, il Ministero
          dello sviluppo economico puo' avvalersi del Nucleo Speciale
          Spesa  Pubblica  e  Repressione  Frodi  Comunitarie   della
          Guardia di Finanza, il quale  svolge,  anche  d'iniziativa,
          analisi,   ispezioni   e   controlli   sui   programmi   di
          investimento ammessi alle  agevolazioni.  A  tal  fine,  il
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sottoscrive  un
          protocollo d'intesa con  il  Comandante  della  Guardia  di
          Finanza. 
              Per l'esecuzione delle attivita' di  cui  al  comma  1,
          fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del  decreto
          legislativo 19 marzo  2001,  n.  68,  gli  appartenenti  al
          Nucleo  Speciale  Spesa  Pubblica   e   Repressione   Frodi
          Comunitarie: 
              a) si avvalgono  anche  dei  poteri  e  delle  facolta'
          previsti dall'articolo 8, comma 4,  lettere  a)  e  b)  del
          decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; 
              b) possono accedere, anche  per  via  telematica,  alle
          informazioni detenute nelle banche dati in uso al Ministero
          dello  sviluppo  economico,  agli  Enti  previdenziali   ed
          assistenziali, nonche', in esenzione da tributi e oneri, ai
          soggetti pubblici o privati che, su mandato  del  Ministero
          dello sviluppo economico, svolgono attivita' istruttorie  e
          di erogazione di fondi pubblici. Tali soggetti  pubblici  e
          privati consentono, altresi', l'accesso alla documentazione
          in loro  possesso  connessa  alla  gestione  delle  risorse
          finanziarie pubbliche. 
              1-bis. Il Nucleo Speciale di  cui  al  comma  1  svolge
          altresi', senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza   pubblica,   analisi,   ispezioni   e    controlli
          sull'impiego delle risorse del bilancio dello Stato,  delle
          regioni,  degli   enti   locali   e   dell'Unione   europea
          avvalendosi  dei  poteri  e  delle  facolta'  previste  dal
          medesimo comma 1, capoverso, lettera a). 
              2. All'attuazione dei commi 1 e 1-bis si  provvede  con
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              3. Gli oneri  relativi  alle  attivita'  ispettive  sui
          programmi di investimento oggetto di agevolazioni  concesse
          dal Ministero dello  sviluppo  economico,  anche  ai  sensi
          delle disposizioni abrogate di cui all'articolo  23,  comma
          7, sono posti a carico del Fondo, di cui  all'articolo  23,
          comma 2, entro il limite di 400.000 euro per anno. 
              4. Per consentire lo svolgimento delle attivita' di cui
          all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n.  266
          anche   tramite   analisi   strutturate   e    continuative
          sull'efficacia degli interventi agevolativi,  il  Ministero
          dello sviluppo economico determina, per ciascun intervento,
          gli impatti attesi tramite la formulazione di indicatori  e
          valori-obiettivo. Di tale determinazione e'  data  adeguata
          pubblicita'  sul  sito  istituzionale  dell'Amministrazione
          anteriormente al termine iniziale  di  presentazione  delle
          domande  di  agevolazione  cui  i   predetti   impatti   si
          riferiscono. 
              5. I soggetti beneficiari degli interventi  di  cui  al
          presente decreto-legge si impegnano a fornire al  Ministero
          dello  sviluppo  economico  e  ai  soggetti  dallo   stesso
          incaricati, anche con cadenza periodica e tramite strumenti
          informatici, ogni informazione utile  al  monitoraggio  dei
          programmi  agevolati.  I  contenuti  e  le   modalita'   di
          trasmissione delle predette informazioni sono  individuati,
          tenuto conto delle caratteristiche e finalita' dei  singoli
          interventi agevolativi cui i programmi si riferiscono,  con
          circolari  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico.  Con
          decreto del medesimo Ministero di concerto con il Ministero
          dell'Economia e delle Finanze sono individuati i  contenuti
          minimi delle predette  informazioni  alla  luce  di  quanto
          stabilito ed adottato per il sistema  di  monitoraggio  del
          Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 ed ai fini di  quanto
          previsto dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  La  non  corretta  alimentazione   del   sistema   di
          monitoraggio  da  parte  dei  soggetti  beneficiari   degli
          interventi   comporta   per   l'impresa   inadempiente   la
          sospensione dell'erogazione dei benefici fino al ripristino
          delle condizioni di  corretta  alimentazione  del  predetto
          sistema ovvero, in caso di reiterazione dell'inadempimento,
          la revoca del beneficio concesso. 
              6.  Per  consentire   un'adeguata   trasparenza   degli
          interventi  agevolativi  disposti  ai  sensi  del  presente
          decreto-legge,  il  Ministero  dello   sviluppo   economico
          pubblica sul  proprio  sito  istituzionale  l'elenco  delle
          iniziative oggetto di finanziamento a valere sul  fondo  di
          cui all'articolo 23, comma 2.".