Art. 31 Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca 1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e' sostituito dal seguente: «3. Sono vietati la vendita e il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, a meno che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto». 2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 7 e il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.
Note all'art. 31: Si riporta il testo degli articoli 6, 7 e 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2012, n. 26, come modificati dalla presente legge: "Art. 6. Pesca non professionale 1. La pesca non professionale e' la pesca che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici. 2. La pesca scientifica e' l'attivita' diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo III del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. 3. Sono vietati la vendita e il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, a meno che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto. 4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalita' per l'esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca. 5. La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari e' consentita soltanto ai maggiori di anni sedici." "Art. 7. Contravvenzioni 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonche' di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e' fatto divieto di: a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore; b) trasportare e commercializzare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore; c) detenere, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore; d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici; e) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi secondo le modalita' di cui alla lettera d); f) pescare in acque sottoposte alla sovranita' di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati; g) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione; h) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attivita' di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente; i) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il suddetto consenso. 2. In caso di cattura accessoria o accidentale di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima, questi devono essere rigettati in mare. 3. I divieti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 non riguardano la pesca scientifica, nonche' le altre attivita' espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) 1967/06." "Art. 10. Illeciti amministrativi 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonche' di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e' fatto divieto di: a) effettuare la pesca con unita' iscritte nei registri di cui all'articolo 146 codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca, o di un'autorizzazione in corso di validita'; b) pescare in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale; c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale; d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca e' sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi; e) pescare quantita' superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa comunitaria e nazionale; f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantita' superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalla normativa nazionale e comunitaria; g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale e' previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo e' andato esaurito; h) pescare con attrezzi o strumenti, vietati dalla normativa comunitaria e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformita' della necessaria autorizzazione; i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca; l) manomettere, alterare o modificare l'apparato motore dell'unita' da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica; m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonche' interrompere volontariamente il segnale; n) falsificare o occultare la marcatura, l'identita' o i contrassegni di individuazione dell'unita' da pesca; o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite; p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee; q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca INN (pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi; r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalita' e quindi da considerare senza bandiera ai sensi del diritto vigente; s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi ad un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria; t) intralciare l'attivita' posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. 2. I divieti di cui alle lettere b), c), d), g) ed h) del comma 1 non riguardano la pesca scientifica, nonche' le altre attivita' espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1967/06.".