Art. 31 
 
 
      Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 6 del  decreto  legislativo  9  gennaio
2012, n. 4, e' sostituito dal seguente: 
  «3. Sono vietati la vendita e il commercio dei prodotti della pesca
non professionale, fatta  eccezione  per  quella  effettuata  a  fini
scientifici,  a  meno  che  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto». 
  2. Il secondo periodo del comma 3  dell'articolo  7  e  il  secondo
periodo del comma  2  dell'articolo  10  del  decreto  legislativo  9
gennaio 2012, n. 4, sono soppressi. 
 
          Note all'art. 31: 
              Si riporta il testo  degli  articoli  6,  7  e  10  del
          decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.  4  (Misure  per  il
          riassetto  della  normativa   in   materia   di   pesca   e
          acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno
          2010, n. 96), pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio  2012,
          n. 26, come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 6. Pesca non professionale 
              1. La pesca non professionale e' la pesca  che  sfrutta
          le risorse acquatiche  marine  vive  per  fini  ricreativi,
          turistici, sportivi e scientifici. 
              2. La pesca scientifica e' l'attivita' diretta a  scopi
          di  studio,  ricerca,   sperimentazione,   esercitata   dai
          soggetti indicati nel capo III del titolo I del decreto del
          Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. 
              3. Sono vietati la vendita e il commercio dei  prodotti
          della pesca non professionale, fatta eccezione  per  quella
          effettuata a fini scientifici,  a  meno  che  il  Ministero
          delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  non  ne
          disponga comunque il divieto. 
              4. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali,  sono  definite  le  modalita'  per
          l'esercizio della pesca per fini  ricreativi,  turistici  o
          sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata  in
          maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune
          della pesca. 
              5. La pesca con il  fucile  subacqueo  o  con  attrezzi
          similari  e'  consentita  soltanto  ai  maggiori  di   anni
          sedici." 
              "Art. 7. Contravvenzioni 
              1. Al fine di tutelare le  risorse  biologiche  il  cui
          ambiente abituale o naturale di vita sono le acque  marine,
          nonche' di prevenire, scoraggiare  ed  eliminare  la  pesca
          illegale, non dichiarata  e  non  regolamentata,  e'  fatto
          divieto di: 
              a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie
          ittiche  di  taglia  inferiore  alla   taglia   minima   in
          violazione della normativa in vigore; 
              b) trasportare e commercializzare esemplari  di  specie
          ittiche  di  taglia  inferiore  alla   taglia   minima   in
          violazione della normativa in vigore; 
              c) detenere, sbarcare, trasportare  e  commercializzare
          le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio
          di crescita, in violazione della normativa in vigore; 
              d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine
          con l'uso di materie esplodenti, dell'energia  elettrica  o
          di  sostanze  tossiche  atte  ad  intorpidire,  stordire  o
          uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici; 
              e) raccogliere,  trasportare  o  mettere  in  commercio
          pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi  o
          uccisi secondo le modalita' di cui alla lettera d); 
              f) pescare in acque sottoposte alla sovranita' di altri
          Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi  previsti
          dagli  accordi  internazionali,  ovvero  sulla  base  delle
          autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati; 
              g)  esercitare  la  pesca  in  acque  sottoposte   alla
          competenza di un'organizzazione  regionale  per  la  pesca,
          violandone le misure di conservazione o  gestione  e  senza
          avere la bandiera  di  uno  degli  Stati  membri  di  detta
          organizzazione; 
              h)  sottrarre   od   asportare,   senza   il   consenso
          dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto  della
          altrui attivita' di pesca, esercitata mediante  attrezzi  o
          strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto  si  commetta
          con azione  diretta  su  tali  attrezzi  o  strumenti,  sia
          esercitando la  pesca  con  violazione  delle  distanze  di
          rispetto stabilite dalla normativa vigente; 
              i)  sottrarre   od   asportare,   senza   il   consenso
          dell'avente diritto, gli organismi acquatici che si trovano
          in spazi acquei sottratti al libero uso  e  riservati  agli
          stabilimenti di pesca e, comunque detenere,  trasportare  e
          fare commercio  dei  detti  organismi,  senza  il  suddetto
          consenso. 
              2. In caso  di  cattura  accessoria  o  accidentale  di
          esemplari  di  dimensioni  inferiori  alla  taglia  minima,
          questi devono essere rigettati in mare. 
              3. I divieti di cui alle lettere a) e c)  del  comma  1
          non riguardano  la  pesca  scientifica,  nonche'  le  altre
          attivita' espressamente autorizzate ai sensi della  vigente
          normativa comunitaria e nazionale. 
              4. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad  essa
          destinati, fermo restando quanto previsto dall'articolo  16
          del regolamento (CE) 1967/06." 
              "Art. 10. Illeciti amministrativi 
              1. Al fine di tutelare le  risorse  biologiche  il  cui
          ambiente abituale o naturale di vita sono le acque  marine,
          nonche' di prevenire, scoraggiare  ed  eliminare  la  pesca
          illegale, non dichiarata  e  non  regolamentata,  e'  fatto
          divieto di: 
              a) effettuare la pesca con unita' iscritte nei registri
          di cui all'articolo 146  codice  della  navigazione,  senza
          essere  in  possesso  di  una  licenza  di  pesca,   o   di
          un'autorizzazione in corso di validita'; 
              b) pescare in zone  e  tempi  vietati  dalla  normativa
          comunitaria e nazionale; 
              c) detenere,  trasportare  e  commerciare  il  prodotto
          pescato in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria
          e nazionale; 
              d) pescare direttamente stock ittici  per  i  quali  la
          pesca  e'  sospesa  ai  fini  del  ripopolamento   per   la
          ricostituzione degli stessi; 
              e) pescare quantita' superiori  a  quelle  autorizzate,
          per  ciascuna  specie,  dalla   normativa   comunitaria   e
          nazionale; 
              f)  effettuare  catture  accessorie  o  accidentali  in
          quantita' superiori  a  quelle  autorizzate,  per  ciascuna
          specie, dalla normativa nazionale e comunitaria; 
              g) pescare direttamente uno stock ittico per  il  quale
          e' previsto un contingente di cattura,  senza  disporre  di
          tale contingente ovvero dopo  che  il  medesimo  e'  andato
          esaurito; 
              h) pescare con  attrezzi  o  strumenti,  vietati  dalla
          normativa  comunitaria  e  nazionale  o  non  espressamente
          permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini  di
          pesca   senza   o   in   difformita'    della    necessaria
          autorizzazione; 
              i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati  o
          non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare
          o commerciare il prodotto di tale pesca; 
              l) manomettere, alterare o modificare l'apparato motore
          dell'unita' da pesca, al  fine  di  aumentarne  la  potenza
          oltre   i   limiti   massimi   indicati   nella    relativa
          certificazione tecnica; 
              m)  navigare  con  un  dispositivo  di   localizzazione
          satellitare  manomesso,  alterato  o  modificato,   nonche'
          interrompere volontariamente il segnale; 
              n) falsificare o occultare la marcatura, l'identita'  o
          i contrassegni di individuazione dell'unita' da pesca; 
              o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme
          comunitarie e  nazionali  in  materia  di  registrazione  e
          dichiarazione  dei  dati  relativi  alle  catture  e   agli
          sbarchi, compresi  i  dati  da  trasmettere  attraverso  il
          sistema di controllo dei pescherecci via satellite; 
              p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme
          comunitarie e  nazionali  in  materia  di  registrazione  e
          dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi
          di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali
          o pescate fuori dalle acque mediterranee; 
              q) effettuare operazioni di trasbordo o  partecipare  a
          operazioni di pesca congiunte con pescherecci  sorpresi  ad
          esercitare pesca INN (pesca illegale, non dichiarata e  non
          regolamentata) ai sensi del regolamento (CE) n.  1005/2008,
          in particolare con quelli inclusi  nell'elenco  dell'Unione
          delle  navi  INN  o   nell'elenco   delle   navi   INN   di
          un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione  di
          assistenza o rifornimento a tali navi; 
              r) utilizzare un peschereccio privo di  nazionalita'  e
          quindi da considerare senza bandiera ai sensi  del  diritto
          vigente; 
              s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova
          relativi ad un'indagine posta  in  essere  dagli  ispettori
          della pesca, dagli organi deputati  alla  vigilanza  ed  al
          controllo e dagli osservatori,  nell'esercizio  delle  loro
          funzioni,  nel  rispetto  della   normativa   nazionale   e
          comunitaria; 
              t)  intralciare  l'attivita'  posta  in  essere   dagli
          ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza
          ed al controllo e dagli osservatori,  nell'esercizio  delle
          loro funzioni, nel rispetto  della  normativa  nazionale  e
          comunitaria. 
              2. I divieti di cui alle lettere b), c), d), g)  ed  h)
          del comma 1 non riguardano la pesca scientifica, nonche' le
          altre attivita' espressamente autorizzate  ai  sensi  della
          vigente normativa comunitaria e nazionale. 
              3. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad  essa
          destinati, fermo restando quanto previsto dall'articolo  16
          del regolamento (CE) n. 1967/06.".